Memorial 2021 Felice PuliciPresentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi |
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24.04.2023- Il 20 aprile 2023 sono stati emessi due Comunicati: uno dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni , l’altro dalla Juventus.
Partiamo da quest’ultimo che, in modo molto laconino, informa che IL Collegio di Garanzia dello Sport “ ha accolto il ricorso della società…”; l’altro, di ben altra portata, ha posto, in questa fase giudiziaria, un punto fermo sulla vicenda.
Ha accertato la violazione dei principi cardine del mondo sportivo da parte di alcuni dirigenti della Juventus e, quindi, della Società, in base al rapporto di immedesimazione organica tra rappresentante e rappresentato.
Infatti, il rigetto dei ricorsi degli amministratori, Agnelli, Paratici, Cherubini, Arrivabene, sulla base dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, comporta la responsabilità diretta della società. Il rigetto dei loro ricorsi e la conseguente inibizione a permanere nel mondo calcistico (dai 30 mesi di Paratici, ai 24 mesi di Agnelli ed Arrivabene, ai 16 mesi di Cherubini) sancisce la realizzazione dell’illecito,
Così come anche riporta la stampa (cgfr, La Gazzetta dello Sport del 21 aprile 2023) “ per questi quattro dirigenti la responsabilità è conclamata. Il giudizio almeno per la giustizia sportiva è definitivo”.
Questo è “ uno scenario di non vittoria delle posizioni innocentiste” sostenute dalla Juventus ( cfr. La Gazzetta dello Sport cit.): è una pietra tombale sulla responsabilità dei singoli e della Società.
Ma è, soprattutto, l’invito rivolto dalla Corte Federale di Appello che è importante.
Mentre lascio alle considerazioni dell’Avv. Massimo Rossetti l’illustrazione dei profili giuridici di responsabilità, mi soffermo unicamente sulla richiesta formulata dal Collegio di Garanzia dello Sport di “ determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori “ nella realizzazione dell’illecito.
La C A F deve “ solo” fornire adeguate motivazioni sulle attività ed i comportamenti che ognuno dei singoli amministratori ha posto in essere nella realizzazione di quell’illecito, ormai, definitivamente accertato, cioè la violazione dei principi cardine dell’ordinamento sportivo: lealtà, correttezza, probità.
All’esito di questi ulteriori approfondimenti sulle attività poste in essere verranno rideterminate le sanzioni sia a carico dei soggetti incolpati dei quali il Collegio ha accolto i ricorsi, sia a carico della Società.
Di seguito la Nota dell’Avv. Rossetti.
Alfredo Parisi
Il “Caso Juventus”: la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (C.G.S.) del CONI.
Il C G S Coni ha stabilito che la Corte di Appello Federale, con giudici diversi, “ rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. Spa.”.
Ciò premesso, ed in attesa di conoscere e commentare le motivazioni della suddetta decisione, nel frattempo, sviluppo le considerazioni che seguono.
Dal tenore letterale del dispositivo, così come sopra riportato, non si evince, con chiarezza e certezza assolute, se si tratti di annullamento, totale o parziale, della sentenza del Corte Federale di Appello.
Una chiave interpretazione in tale senso, che fa propendere per l’annullamento parziale, può essere rappresentata dal fatto che sono state confermate, in via ormai definitiva, le responsabilità e le sanzioni per violazione dell’obbligo di osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC nei confronti di quei dirigenti della Juventus muniti di rappresentanza della Società, vale dire, Agnelli, Paratici, Cherubini, Arrivabene. Sono stati invece accolti i ricorsi di altri Consiglieri di Amministrazione sforniti di rappresentanza.
E’ da notare, al riguardo, che il CGS prevede la responsabilità diretta dei dirigenti che hanno la rappresentanza della Società per le infrazioni addebitate alla medesima.
In termini di responsabilità, si precisa che le società rispondono direttamente dell’operato dei dirigenti che le rappresentano, mentre rispondono per responsabilità oggettiva relativamente all’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, privi della suddetta rappresentanza.
Ne consegue che, essendo state definitivamente riconosciute le responsabilità e le relative sanzioni comminate nei confronti dei sopra nominati dirigenti della Juventus, resta definitivamente accertato che quest’ultima risponde direttamente del loro operato, mentre risponde oggettivamente quanto ai dirigenti privi di tale potere.
La C F A in sede di rinvio dovrà, come recita il dispositivo della sentenza del C.G.S. CONI, riesaminare le condotte dei dirigenti della Juventus sforniti di rappresentanza, onde valutarne l’eventuale loro apporto alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità.
Laddove è evidente che, ove risulti che l’apporto causale dei dirigenti in questione dovesse risultare negativo o scarso, la sanzione comminata alla Società dovrà essere rideterminata in misura proporzionalmente inferiore a quella, già determinata, in 15 punti di penalizzazione in classifica.
Ciò dovendo la Juventus, in questo caso, rispondere in minor misura, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato di tali dirigenti.
Per riassumere, è pacifico, comunque, che la Juventus resta definitivamente responsabile, in maniera diretta ed oggettiva , quanto meno, di quei suoi dirigenti il cui ricorso è stato respinto dal C.G.S. CONI ( Agnelli, Paratici,Cherubini, a titolo di responsabilità diretta ed Arrivabene a titolo di responsabilità oggettiva).
Resta, quindi, solo da valutare se in caso affermativo e in che misura debba anche rispondere dell’operato di quei suoi dirigenti il cui ricorso è stato, invece, accolto dal C.G.S . ( ( Nedved,Garimberti, Grazioli-Venier, Hugdes, Marilungo, Roncaglio).
Quanto, inoltre, al fatto che eventuali punti di penalizzazione in classifica vadano scontati nel campionato in corso o nel prossimo, oltre all’incognita sul se vi saranno i tempi tecnici per giungere al pronunciamento definitivo nel corso o al termine della corrente stagione sportiva; vale il principio, sancito dal C.G.S, secondo cui le sanzioni devono essere afflittive.
Pertanto, nel caso di una sanzione consistente in punti di penalizzazione in classifica, occorrerebbe verificare , alla luce dell’esito finale della posizione conseguita dalla Società sanzionata, se tale penalizzazione sia afflittiva, comportando, per esempio, la mancata partecipazione ad un torneo europeo.
Viceversa, qualora risultasse, in tutto o in parte non afflittiva, la sanzione dovrebbe essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva.
Rimane, poi, sullo sfondo l’eventualità che l’ UEFA, già in base al dispositivo riconosciuto di responsabilità, diretta ed oggettiva, della Juventus per l’operato dei suoi amministratori, definitivamente inibiti, possa essere esclusa dalla partecipazione a tornei da essa organizzati.
Circa, infine, le principali tesi difensive, sostenute dalla Juventus e non solo, faccio presente che queste non hanno trovato accoglimento. Tesi quali : l’impossibilità di procedere ad un giudizio di revocazione della sentenza della Corte Federale di Appello che aveva mandato assolti tutti gli incolpati; l’improcedibilità per violazione del termine previsto per l’iscrizione della notizia dell’illecito; l’inutilizzabilità degli atti e documenti di indagine; l’impossibilità di contestare la violazione dell’osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, probità ex art. 4, comma 1, del C.G.S.
Avv.Massimo Rossetti.
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