Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

Come si distrugge un brand

17.05.2023 - La vicenda giudiziaria, sportiva e non solo, sui comportamenti della Juventus e per essa dei suoi dirigenti apicali, al di là di qualsiasi aspetto giuridico, rappresenta una sorta di “ negative approach”in termini di marketing .degli elementi emersi

Mentre rinvio al commento tecnico giuridico dell’Avv. Massimo Rossetti sulla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, mi permetto di richiamare l’attenzione unicamente sulla distruzione dell’immagine di un Club, sia in sede nazionale sia in sede europea.

 E’ sufficiente riportare quanto espresso dal Collegio su questo primo atto di imputazione ( le plusvalenze) : “si è potuto rilevare l’esistenza di comporta,menti non corretti “ sistematici e ripetuti,” frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori, che hanno prodotto chiari effetti ( che erano voluti dagli stessi attori) sui documenti e sui valori contabili della società e,quindi, considerata la rilevanza degli elementi emersi,  anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive”

Che altro dire ?

Non è dato sapere ( e nell’ottica della presente Nota non importa) quale strategia difensiva verrà attuata dagli attuali amministratori, sia per questi comportamenti, sia per l’altro filone sulle “ manovre stipendi”, mentre sono tuttora in corso le istruttorie CONSOB e UEFA ( anche nell’ottica del settlement agreement sottoscritto dalla Juventus  per violazione del fair play finanziario) e, soprattutto, della Procura di Torino.

Ciò che preme evidenziare è che per  il Club si rende necessaria una nuova veste da presentare al pubblico dopo una sorta di atto di pentimento  che verrebbe apprezzato da tutti: a fundamentis restituta, come si legge sugli immobili riedificati.

Ne va anche dell’immagine del nostro calcio.

 Alfredo Parisi

 

 Caso Juventus: le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Le motivazioni della sentenza in oggetto (n. 40/2023) sono state depositate e pubblicate l’8 maggio scorso.

La sentenza che, complessivamente, si compone di ben 75 pagine, ha, sostanzialmente, confermato l’impianto e le decisioni  dell’impugnata sentenza della Corte Federale d’Appello che si era pronunciata a Sezioni  Unite, in sede di revisione della propria sentenza del 25 maggio 2022.

La sentenza del C.G.S ha, infatti, rigettato quasi tutte le censure mosse dai ricorrenti avverso la decisione impugnata.

Più precisamente ha respinto, in quanto infondate, le seguenti censure:

1)    Mancata acquisizione della Nota del 14.04.2022 della Co.Vi.Soc. alla Procura Federale, recante “ indicazioni interpretative” , non rappresentando tale Nota una notizia criminis ;

2)    Carenza di motivazione circa la quantificazione delle sanzioni e l’impossibilità di applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine alla mancata osservanza di Lealtà, Correttezza, Probità.

Non sussiste, in quanto è stato garantito il diritto di difesa e poiché è devoluta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti ;

3)    Omessa valutazione, quale scriminante o attenuante, dell’esistenza nell’ambito societario del modello di organizzazione atto a prevenire eventuali illeciti compiuti da dirigenti e dipendenti della Società ex Decr.Lgs 231/2001.

Non sussiste in quanto non è stata fornita la prova che il modello abbia funzionato in concreto;

4)    Carenza di motivazione circa la responsabilità del dr. Agnelli.

Non sussiste poiché all’incolpato è stato garantito il diritto di difesa in relazione a tutte le condotte al medesimo addebitate;

5)    Difetto generale di motivazione della sentenza impugnata.

Non sussiste perché tale difetto può essere rilevato solo qualora risulti l’assoluta mancanza del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento;

6)    Mancanza di motivazione  per determinare la qualificazione e quantificazione delle sanzioni .

Non sussiste poichè tale qualificazione e quantificazione sono attribuite alla discrezionalità del Giudice di merito, a meno che tale discrezionalià non risulti affetta da illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Alla luce di quanto sopra, ci si può chiedere per quale motivo allora il rinvio alla Corte d’Appello Federale ?

La  risposta risiede nel fatto che è stato parzialmente accolto il ricorso degli amministratori della Juventus privi di deleghe, in quanto, secondo il Collegio, la Corte Federale d’Appello “ non ha fornito adeguato supporto motivazionale in ordine al profilo della acclarata responsabilità dei consiglieri di amministrazione, affermando- invero apoditticamente- che il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ha condiviso, o quanto meno sopportato, la violazione dei principi sportivi “ ( cfr. pag 67).

Infatti, prosegue il Collegio, la Corte “ si è limitata ad affermare – in via del tutto generica- di essersi riferita alle intercettazioni poste a base della sentenza impugnata, pur connotata da gravi ed evidenti criticità, ma senza indicare in realtà, le ragioni dell’affermato coinvolgimento effettivo e concreto dei soggetti incaricati della gestione societaria della Juventus F.C. spa nelle operazioni sportive di compravendita di calciatori , che hanno generato le più volte citate plusvalenze” ( cfr. pagg 67,68).

Peraltro, ai fini della valutazione delle responsabilità degli amministratori privi di deleghe, il Collegio rileva che, essendo la Juventus una società quotata, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che sussiste un profilo di responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei bilanci societari.

Resta, però, aggiunge il Collegio, “ il fatto che, ai sensi degli artt. 2381 e 2392 C.C., sussista in capo agli amministratori privi di delega, la responsabilità nei confronti della società. Responsabilità in specie, sotto il profilo dell’omesso intervento in caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli del soggetto giuridico “ ( cfr. pag. 71).

In altre parole, la Corte Federale d’Appello dovrà valutare se, dandone congrua motivazione, si sia verificato l’eventuale predetto mancato intervento e il contributo causale di questa eventuale omissione.

Più in particolare, il Collegio precisa che “ anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili verso la società, ma nei limiti delle attribuzioni loro proprie quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva per le condotte dannose degli amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito atti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza o di possibilità di conoscenza di elementi tale da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (cfr. pag. 71).

E’ importante, inoltre, sottolineare come, a proposito degli obblighi in capo agli amministratori privi di deleghe in materia di gestione sportiva, il Collegio osservi che, ai fini del rispetto di tali obblighi, i precedenti in tema di operazioni similari a quelle contestate nella fattispecie “ avrebbe dovuto indurre gli amministratori non esecutivi della Juventus spa ad una maggiore prudenza e cautela sul piano gestionale, sempre in ossequio al criterio della corretta e sana amministrazione societaria” ( cfr. pag. 72).

Quanto al giudizio di rinvio, il Collegio precisa che “ La sentenza rescindente, indicando i punti specifici di coerenza e di contraddittorietà, non limita il potere dfel Giudice di rinvio che conserva la libertà decisionale mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità” ( cfr. pag. 73).

Ne deriva che la Corte Federale d’Appello, in esito a tale valutazione, effettuata secondo i principi ed i criteri indicati dal Collegio potrà, o confermare le sanzioni irrogate o, nei confronti degli amministratori privi di deleghe della Juventus, annullarle o ridurle, con conseguente incidenza sulla sanzione comminata alla Società.

Mi sia, altresì, consentito di esprimere, credo legittimamente, il compiacimento e l’orgoglio professionale per il fatto che, ancora una volta, le analisi e le considerazioni di Federsupporter in merito alla vicenda di che trattasi, tutte documentate sul sito www.federsupporter.it, si sono rivelate fondate, corrette ed equilibrate, improntate a terzietà ed imparzialità.

Cosa che, a mio avviso, non può dirsi di altri soggetti che, a vario titolo, si sono occupati della vicenda.

Osservo, infine, che risulta a tutt’oggi inascoltato il formale invito della Corte Federale d’Appello alla FIGC di cui alla sentenza impugnata per “ la definizione di principi-guida nella valutazioni che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostano, individuando una serie di elementi di riferimento”.

Non è perciò illegittimo il sospetto che, al di là di sterili declamazioni, si voglia, in realtà, continuare a non perseguire, o a rendere difficilmente perseguibile, a meno di interventi necessitati da indagini della Giustizia ordinaria, il ricorso, diffuso e sistematico, di società allo strumento delle plusvalenze fittizie per l’aggiustamento di bilanci dissestati, a detrimento della regolarità dei campionati  e della leale concorrenza tra le società stesse. 

Avv, Massimo Rossetti

 

 

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