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Responsabilità oggettiva: attenti alle novità

9 ottobre 2019 - Come anticipato, la FIGC ha emanato ( 1°ottobre2019) le Linee Guida in tema di responsabilità oggettiva delle società,  introducendo l’adozione di un Modello di Organizzazione,Gestione e Controllo,  sulla falsariga di quanto attuato sin dal 2001 ( Decr.Lgs 231/2001 e successive modificazioni)  per il mondo imprenditoriale.

Questi modelli sono diretti a regolamentare tutti gli aspetti della vita aziendale, sia  dal punto di vista  dei ruoli e delle responsabilità individuali, sia dal punto di vista delle procedure che devono permettere di tracciare ogni operazione posta in essere  dalla società per permettere di esonerare /attenuare la responsabilità della società.

Il format disegnato dalla FIGC, che peraltro manca di un elemento essenziale per il funzionamento di un Organismo di Garanzia autonomo quale lo svincolo da qualsiasi rapporto diretto e/o indiretto con esponenti della società e soprattutto di un totale indipendenza finanziaria, dovrà essere adattato  alla singola società.

Comunque, in modo semplicistico, l’adozione di tale modello viene considerata automaticamente come esimente/attenuante della responsabilità oggettiva.

Infatti il Modello DEVE essere validato dal Giudice che, nel caso del mondo del calcio  non sembra proprio caratterizzato da terziarità come  nella legislazione civilistica.

Per un primo approfondimento della “ novità”  visita il nostro sito.

Collegato a questa “novità”   si ritiene di richiamare l’attenzione sulla Determinazione dell’O.N.M.S. del 25 settembre 2019 in tema di steward e che  sarà oggetto di un ulteriore commento.

 Alfredo Parisi

                                                                                                      

La “nuova” responsabilità oggettiva delle società di calcio.

La FIGC ha recentemente approvato  sia alcune modifiche al proprio Codice di Giustizia Sportiva (giugno 2019) sia Linee Guida ( ottobre2019) in tema di responsabilità oggettiva.

Le modifiche e Linee Guida suddette riguardano sia la  responsabilità oggettiva delle società di calcio per fatti e/o comportamenti dei propri sostenitori sia per fatti e/o comportamenti di propri dirigenti, tesserati, soci, non soci ai quali è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, di persone addette ai servizi di quest’ultima o che svolgono qualsiasi attività all’interno o all’esterno della società rilevanti per l’ordinamento federale.

Quanto alla responsabilità oggettiva per fatti e/o comportamenti dei propri sostenitori, l’unica modifica significativa rispetto alla normativa previgente, che già contemplava attenuanti/esimenti da tale responsabilità, è rappresentata  dalla attenuante/esimente che consiste nella concreta cooperazione della società con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per “ identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese delle società di tecnologie di video-sorveglianza”.

Le altre attenuanti/esimenti già previste consistono: nella concreta cooperazione delle società con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; nell’azione immediata delle società, al momento del fatto, per la rimozione di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; nell’aver concretamente manifestato altri sostenitori, nel corso della gara, la propria dissociazione dai suddetti comportamenti con condotte espressive di correttezza sportiva.

Qualora ricorrano congiuntamente almeno due delle sopraindicate attenuanti, tale ricorrenza funzionerà per le società da esimente da qualsiasi responsabilità.

Ciò premesso e considerato, rilevo che anche la “ novità” rappresentata dall’identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni mediante utilizzo, a spese della società, di tecnologie di video-sorveglianza, è molto relativa : sia perché già riconducibile all’attenuante/esimente delle misure atte a prevenire atti violenti o discriminatori, sia perché l’utilizzo di tecnologie di video-sorveglianza è riconducibile a condotte e prescrizioni delle norme di settore vigenti.

Circa l’attenuante/esimente, già in vigore, della manifestazione, nel corso della gara, da parte di altri sostenitori di condotte espressive di correttezza sportiva, in altri miei precedenti scritti avevo osservato come la concreta attuazione di una siffatta attenuante/esimente richiedesse e richieda la preventiva e concreta organizzazione da parte delle società di consistenti gruppi di spettatori/tifosi in grado di reagire, con immediatezza, nel corso della gara, mediante precostituite, significative e percepibili forme di tali condotte, a manifestazioni di violenza o discriminazione di altri spettatori/tifosi.

Laddove non v’è dubbio che quanto sopra postulerebbe forti, intensi rapporti e cooperazione tra società e gruppi di tifosi deputati a contrastare le suddette manifestazioni, ciò implicando forme di  agevolazioni nei confronti di tali gruppi.

Cosa che, peraltro, sarebbe in contraddizione e in contrasto con quelle norme sia dell’ordinamento statale sia sportivo che vietano ogni forma di interventi e agevolazioni delle società nei confronti di gruppi di tifosi, organizzati o non .

Circa l’adozione o implementazione, ove già esistenti, di modelli organizzativi delle società tali da poter fungere da attenuanti/esimenti da responsabilità delle società stesse per fatti e comportamenti di propri dirigenti, soci, dipendenti, collaboratori, alla luce delle norme in materia dell’ordinamento generale  e della giurisprudenza formatasi sull’argomento, ritengo opportuno ed utile precisare quanto segue.

Ai fini dell’operatività del modello quale attenuante/esimente, è necessario che il modello stesso venga validato dal giudice ( in questo caso dal giudice sportivo), in base ad un giudizio di conformità/adeguatezza del suddetto modello rispetto agli scopi che esso si prefigge.

Né, sotto questo profilo, un modello adottato sulla base di quello suggerito da organizzazioni di categoria, nella specie dalla FIGC, costituisce, di per sé, una validazione di conformità/adeguatezza,  potendo il modello suggerito assurgere a mero paradigma che, però,  va pur sempre  calato e valutato tenuto conto della singola realtà aziendale in cui è destinato ad operare ( cfr. Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 4677 del 30 gennaio 2014).

In particolare, deve considerarsi inidoneo un modello che si limiti a enunciati privi di interventi concreti e dettagliati e che non preveda la procedimentalizzazione delle attività dell’Organismo di Vigilanza e Controllo .

Al giudice, come dicevo, è rimessa, quindi, la verifica ex post dell’idoneità del modello adottato in termini di completezza, specificità ed esaustività delle sue previsioni, nonché sull’efficacia  della sua attuazione.

Condizioni e requisiti di idoneità ed efficacia che sono molteplici e stringenti: sia in ordine all’effettiva autonomia ed indipendenza dell’Organismo e dei suoi singoli componenti, sia alla  minuziosa procedimentalizzazione, periodicità, tracciabilità delle operazioni societarie, sia al  costante flusso di informazioni su tali operazioni allo e dall’Organismo suddetto, sia alle specifiche ed efficaci sanzioni in caso di violazioni, sia, infine, al fatto che l’Organismo venga dotato di adeguate risorse economiche  onde realizzare i suoi compiti.

Insomma, per riassumere, non deve sussistere nessuna forma di subordinazione del controllante ( Organismo di Vigilanza e Controllo) al controllato ( società di calcio) e il controllo non deve risultare meramente o prevalentemente cartolare ( cfr. ibidem sentenza citata).

Non solo, ma deve anche risultare  che il controllo organizzativo e gestionale possa essere eluso soltanto da operazioni fraudolente di persone con funzioni  di rappresentanza ed amministrazione o direzione dell’ente.

Fraudolenza  che non richiede la pura e semplice violazione delle prescrizioni contenute nel modello, bensì richiede condotte ingannevoli, falsificatrici, subdole, consistenti nella strumentalizzazione di negozi formalmente leciti volti ad eludere divieti ( cfr. ibidem sentenza citata).

 

Avv. Massimo Rossetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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