Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

Corte di Giustizia Federale: Spunti di riflessione

Le decisioni della Corte di Giustizia Federale in tema di Calcioscommesse, ultima delle quali la n.43 del 5/09/2012, forniscono ulteriori elementi di riflessione sui comportanmenti tenuti dagli incolpati e sul sistema di governo processuale sul calcio.

Mentre si rinvia, per alcuni approfondimenti giuridici alla nota allegata predisposta dall'avv. Rossetti, si ritiene opportuno richiamare all'attezione su alcune delle considerazioni formulate dalla Corte in occasione delle singole decisioni.

Il primo e più importante richiamo è di portata generale (cfr Com.Uff. n.034 del 20 agosto) in occasione dell'esame del ricorso del Presidente del Grosseto, Camilli e riguarda "il fenomeno degli illeciti sportivi...lungi dal poter essere ricondotto a protocolli rigidi, contraddistinti da metetologie predefinite ed attuate per il perseguimento delle medisime finalità, ha infatti evidenziato una precoccupante pervasività proprio in ragione delle sue notevoli formule di attuazione capaci di saldare interessi tra loro eteorogenei. Ed invero l'alterazione dei risultati degli incontri è stata talvolta frutto di intese sviluppatesi in parallelo su più tavoli, e tra soggetti, tesserati e non, che agivano per motivazioni tra loro anche profondamente diverse...".

Fronteggiare questa prassi dovrebbe essere il primo obiettivo di un calcio serio e credibile e che rispetti, prima di quei valori tanto decantati, gli unici veri soggetti defraudati : i tifosi.

In questi sensi è sgnificativo il comportamento del Novara calcio, così come rilevato dalla stessa Corte (cfr Com.Uff. n.033 del 27 agosto 2012) che ha dato atto "della complessiva condotta...e di tutta l'attività...posta in essere...finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze.".

Infatti il Novara calcio ha:

approvato il modfello organizzativo ex decr lgs n.231/2001 (reso obbligaotorio solo dall'1/07/2012 dalla FIGC) ;

approvato il Codice Etico ;

approvato un nuovo modello di organizzazione e gestione ;

ottenuto la cetificazione di qualità ISO 9001-2008, come prima società calcistica italiana ;

affidato nel febbraio 2012, all'esterno il controllo dell'andamento delle quote delle scommesse relative alle partite della squadra ;

adottato, sin dall'aprile 2012 un Codice Antifrode ;

tutto quanto sopra ha avuto un effetto riduttivo della penalizzazione dei punti in classifica.

Infine, ma non per questo meno rilevante, è l'evidenziazione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della  libertà dello stesso di "...perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggono all'effetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale..." (cfr Com.Uff. n.029 del 20/08/2012)

 

 

                                                                                                                         Il Presidente   

                                                                                                                        Alfredo Parisi                

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Nuovo clamoroso autogoal delle Istituzioni Sportive.


Le continue, repentine modifiche, “sospensioni, moratorie” , del quadro normativo e regolamentare del mondo del calcio che si susseguono con sempre maggiore frequenza, disorientano coloro che , soprattutto in questi ultimi tempi, cercano di trovare, almeno nel mondo dello sport, quelle certezze che concretizzino i principi ed i valori dichiarati e più volte reiterati dalle Istituzioni Sportive, ma troppo spesso sviliti; certezze che il sistema Paese non è, al momento, più in grado di fornire.

L’attenta analisi effettuata dall’Avv. Rossetti sulla recentissima delibera della Giunta del CONI evidenzia, ancora una volta, non solo e non tanto le pur palesi e gravi contraddizioni tecnico- giuridiche, ma soprattutto “ l’elasticità” con cui la normativa di riferimento viene interpretata ed applicata: Consiglio Nazionale del CONI, Giunta del CONI, Alta Corte di Giustizia del CONI, TAR del Lazio : a chi credere ?

                                                                                              Il Presidente

                                                                                       Dr Alfredo Parisi

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Conoscere per capire, sapere per informare

Roma 29 agosto 2012

Le decisioni della Corte di Giustizia Federale: conoscere per capire, sapere per informare

"La Corte all’unanimità concede a Federsupporter la presenza in Aula" 

Con questa frase, che ha preceduto l’ordinanza n. 1 della Corte del 20 agosto, si è avviato un percorso che potrà portare la presenza dei supporter, attraverso l’Associazione che ne rappresenta e tutela i diritti e gli interessi, nelle sedi istituzionali del mondo del calcio, sia pure, per ora, come semplice spettatore.

Tale circostanza che, ad avviso di chi scrive, si presenta come una svolta epocale, è stata caratterizzata, purtroppo, da una sempre maggiore indifferenza ma, soprattutto, da una ignoranza (nel puro e semplice significato latino di “non conoscenza”) della pubblica opinione e dei media .

Far sentire la propria voce in quell’opera di rivisitazione normativa e regolamentare da molti voluta ma da pochi attuata, come dimostra la recente delibera della FIGC che impone, a far tempo dal 1° luglio 2012, alle società sportive l’adozione di un modello organizzativo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2001 e successive modificazioni, è la missione di Federsupporter che, come è possibile constatare scorrendo sul sito (www.federsupporter.it) le varie tematiche affrontate, vuole concorrere a formare una coscienza sportiva nei supporter, nel rispetto di quei principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine, mai così reiteratamente richiamati in questi ultimi giorni!

Sarà così possibile contribuire a fornire, con le proprie idee, quella “propositività” alla quale lo stesso Presidente Abete ha recentemente fatto riferimento.

In quest’ottica alcune delle proposte che Federsupporter andrà a presentare alle Istituzioni del sistema calcio sono state incidentalmente adombrate in sede di commento della decisione della Corte di Giustizia Federale di seguito riportata (vedi allegato).

Con questa logica, dopo essere stati testimoni per circa 15 ore nelle due giornate (20 e 21 agosto 2012) dei dibattiti e delle dialettiche, anche aspre, tenutisi nelle udienze del processo sportivo, Federsupporter ha voluto ripercorrere la sentenza della Corte di Giustizia Federale sul caso Conte, al precipuo scopo di consentire ad ognuno di riflettere, in piena libertà, ed al di fuori di quel “patriottismo sportivo” purtroppo ancora una volta strumentalizzato in un dibattito mediatico, prima ancora che tecnico, che esprime gli aspetti deteriori del mondo del calcio.

L’approfondito Studio dell’Avv. Massimo Rossetti ha segmentato la decisione della Corte in sette argomenti, ricercando l’aggancio a quei riferimenti normativi e regolamentari che hanno portato ad una sanzione troppo superficialmente “bollata” in negativo.

Nel paragrafo 2 “Processo sportivo e processo penale” sono esposte le motivazioni che caratterizzano i due percorsi processuali posti a tutela di valori e beni nettamente distinti;

Nel paragrafo 3 “La valutazione delle prove nel processo sportivo” si chiariscono gli elementi che caratterizzano, differenziandolo, il sistema probatorio nei due procedimenti;

Nel paragrafo 4 “La credibilità di Carobbio” viene affrontato il punto centrale delle tesi difensive del collegio dei professionisti che assistono Conte ed il percorso logico seguito dalla Corte nella valutazione delle testimonianze- confessioni di Carobbio;

Nel paragrafo 5 “Il motivo decisivo per cui Conte è stato prosciolto per l’omessa denuncia relativa alla gara Novara- Siena“, si illustrano le motivazioni che, anche alla luce della nuova documentazione prodotta dai difensori di Conte, hanno portato alla decisione di proscioglimento;

Nel paragrafo 6 “Il motivo decisivo per cui Conte è stato condannato per l’omessa denuncia dell’illecito relativo alla gara Albinoleffe-Siena", ci si sofferma sulla portata delle dichiarazioni confessorie del principale collaboratore di Conte, Stellini;

Nel paragrafo 7 “Il patteggiamento”, è sottolineato l’aspetto del comportamento contraddittorio di Conte che in prima battuta accetta il patteggiamento (sui cui aspetti tecnico-giuridici viene fornita una ampia analisi) e poi, una volta che questo è stato bocciato dalla Commissione Disciplinare, in quanto la sanzione proposta è stata ritenuta incongrua, lo rifiuta in seconda battuta;

Nel paragrafo 8 “La misura della sanzione irrogata a Conte”, sono evidenziati gli aspetti tecnici che hanno portato la Corte a determinare in dieci mesi di sospensione la sanzione per una”sola” omissione .

Per concludere credo che ognuno di noi sia l’artefice di se stesso e quindi che faccia carico ad ogni sportivo vero ciò che, in una politica senza violenza, è stata la bandiera di un rivoluzione: “dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere” (Gandhi).

                                                                                                          Il Presidente

                                                                                                     Dr. Alfredo Parisi



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