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Si è dato ampio risalto all’inserimento nel CCNL dei calciatori di una clausola che, in occasione di squalifica per illecito sportivo o per scommesse vietate, conferisce alle società la possibilità di sospendere, per la durata della squalifica, il pagamento dei compensi.
Nell’approfondimento di questa “ novità” , l’Avv. Rossetti chiarisce che, indipendentemente dalla clausola di cui sopra, esiste già il diritto delle società alla sospensione .
Ma, soprattutto, si auspica il superamento della qualificazione del rapporto intercorrente tra società sportive e atleti come di lavoro subordinato.
Il Presidente
Alfredo ParisiRoma 1 agosto 2012
Calcioscommesse : la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC non vuole che Associazioni rappresentative ed a tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi neppure possano assistere ai processi per illeciti sportivi.
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Nel processo per illeciti sportivi apertosi oggi dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, quest’ultima ha respinto l’istanza presentata da Federsupporter per poter, almeno, assistere al procedimento.
A questo proposito, è opportuno ricordare che la Corte di Giustizia Federale, pur confermando, in grado di appello, la decisione della suddetta Commissione che aveva negato il diritto di Federsupporter di partecipare al processo, quale soggetto terzo portatore di interessi indiretti, in quanto non facente parte dell’ordinamento federale, tuttavia, aveva accolto l’istanza, in via subordinata, dell’Associazione di poter, almeno, assistere al processo stesso .
La Corte, infatti, ha riconosciuto, comunque, in capo all’Associazione medesima un interesse specifico e qualificato, siccome titolare della rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori, a valutare, con pienezza, completezza ed esattezza di cognizione diretta, tutti gli aspetti del processo sportivo rilevanti ai fini della tutela dei predetti diritti ed interessi dinanzi ad altre Autorità diverse da quelle sportive.
Nonostante ciò, la Commissione Disciplinare ha negato oggi anche questa possibilità, sostenendo che “ nell’ordinamento sportivo non è prevista la mera possibilità di assistere al procedimento disciplinare” e che “ trattandosi di un procedimento per illecito sportivo, la pubblicità è comunque garantita dalla ripresa televisiva a circuito chiuso, ai sensi dell’art. 34, comma 9, del CGS ( Codice di Giustizia Sportiva – ndr).
Contro tale decisione Federsupporter presenterà ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale che, ci si augura, disattendendo la decisione stessa, vorrà confermare quanto già da essa stabilito e, cioè, che l’Associazione può, se non partecipare, almeno assistere al processo sportivo.
D’altronde, a parte la singolarità del fatto che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto in alcun conto quanto già deciso dalla Corte di Giustizia Federale, le motivazioni addotte per respingere l’istanza, onde assistere, se non partecipare, al processo sportivo, appaiono, oltreché ispirate ad un rigido ed esasperato formalismo, prive di fondamento.
Che, infatti, l’ordinamento sportivo non preveda la possibilità di assistere al procedimento disciplinare non comporta né che lo precluda né che lo vieti.
E’, poi, del tutto contraddittorio ed illogico che, pur avendo la Commissione riconosciuto che Federsupporter è un Ente preposto alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, ne disconosca, poi, tale specifica e particolare qualità ai fini della possibilità di, per lo meno, assistere ai procedimenti per illeciti sportivi; illeciti che ledono, principalmente, proprio i diritti e gli interessi dei tifosi, quali consumatori.
In questo modo, mettendo l’Associazione sullo stesso piano di un qualsiasi comune e privato cittadino, non avente alcun qualificato e specifico interesse di assistere al processo sportivo.
Si sottolinea, infine, che il ricorso diffuso e generalizzato da parte dei soggetti tesserati deferiti, nonostante loro pubbliche e reiterate dichiarazioni di innocenza ed estraneità ai fatti addebitati, all’istituto del, così detto, patteggiamento, sta svuotando e rischia di svuotare di ogni significato pratico il procedimento disciplinare.
Mediante il patteggiamento, infatti, quasi tutti i soggetti incolpati se la stanno cavando o se la caveranno, senza dover affrontare il dibattimento, o con qualche mese di squalifica, nel caso di calciatori e/o allenatori, o con qualche punto di penalizzazione in classifica per le società, considerato che, in caso di responsabilità oggettiva per illeciti di propri tesserati, il patteggiamento di questi ultimi giova, di riflesso, anche alle società.
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento , è contemplato dal Codice di Procedura Penale (CPP) ed è il procedimento speciale volto a chiudere senza un giudizio le vicende penali, risultando, da un lato, premiale per l’imputato e, dall’altro, conveniente per l’ordinamento sul piano dell’economia processuale.
Il patteggiamento può essere richiesto ed ottenuto per reati di non particolare gravità, comportanti, tenuto conto delle circostanze, aggravanti ed attenuanti,, nonché diminuita fino ad un terzo, una pena detentiva non superiore a 5 anni ( art. 444, comma 1 , CPP).
Il ricorso all’istituto del patteggiamento, traslato nell’ordinamento sportivo, dovrebbe essere, quindi, radicalmente e totalmente escluso per infrazioni ritenute dal tale ordinamento di particolare gravità: laddove non è in dubbio che l’illecito sportivo o l’omessa denuncia di quest’ultimo siano, forse, le infrazioni più gravi previste dal suddetto ordinamento.
Diversamente, è come se, nell’ambito penale, fosse possibile il patteggiamento per il delitto di omicidio di primo grado.
E’, altresì, evidente, come, di fatto, sta avvenendo, che l’efficacia dissuasiva e deterrente delle sanzioni previste per illecito sportivo e per l’omessa denuncia di quest’ultimo, mediante il ricorso al patteggiamento, finisce per essere molto scarsa, per non dire nulla.
Altrochè, dunque, come più volte sbandierato, pene esemplari e soluzioni radicali !
Aggiungasi, per finire, che, secondo l’art.445 , comma 1 bis, CPP, la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge.
Avv. Massimo Rossetti
Federsupporter, con lettera in data odierna ( cfr. testo), richiama l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle condizioni di vendita degli abbonamenti per la stagione 2012/2013. Infatti la notevole disparità di trattamento praticato dalle società di calcio non tiene in alcun conto la sentenza del Tar del Lazio dell’aprile u.s., né la precedente ordinanza del Consiglio di Stato del dicembre 2011 che avevano considerato commercialmente scorretto l’abbinamento della tessera del tifoso ad una carta di credito ricaricabile.
Su tale aspetto Federsupporter ha, altresì, interessato, sempre in data odierna ( cfr. testo) la FIGC e le Leghe di Serie A e B, richiamando, nel contempo, l’attenzione sull’atteggiamento virtuoso della Lega Pro nel conformarsi alle ridette decisioni.
Il Presidente
Alfredo Parisi
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