I DPCM: C’è UN Giudice a Berlino ed ora anche a Roma.

Concludevo le mie Note del 21 ottobre scorso “… con il Covid si diffonde anche il virus dell’autoritarismo “ (cfr. www.defersupporter, “ Non solo sport”, 21.10.2020), auspicando che anche in Italia ci fosse , come invocava un mugnaio prussiano un “ Giudice a Berlino”,  richiamando  la storia  raccontata  dal politico italiano Broglio, nel 1880,  che vedeva protagonista il  mugnaio Arnold di Sans-Souci e la sua lotta per ottenere giustizia contro i soprusi di un nobile.

Tale auspicio si è, ora realizzato, poiché, come riportato dalla stampa, il Tribunale di Roma, Sezione VI, con Ordinanza  n.4586/2020, del  16 dicembre 2020, in una causa avente ad oggetto lo sfratto per morosità di un esercizio commerciale, morosità dovuta all’impossibilità per quest’ultimo di svolgere la propria attività in forza dei vari DPCM che l’avevano impedita, ha dichiarato  tali DPCM “  improduttivi di effetti per difetto di motivazione e di molteplici profili di illegittimità”.

L’Ordinanza, inoltre, citando nominativamente Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale ( Baldassarre, Matrini, Cassese), spiega  che “ non vi è nessuna  legge ordinaria che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario “.

Non solo, ma precisa che i DPCM “ hanno imposto una rinnovazione  delle limitazioni e dei diritti di libertà “ specificando, altresì, che essi hanno violato “ gli articoli  della Costituzione che vanno dal 13 al 24, nonché la disciplina dell’art. 77 Costituzione”.

A questo proposito, occorre tenere presente che atti quali i DPCM di necessità ed urgenza incontrino il limite  del rispetto dei precetti costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento.

L’Ordinanza se, da un lato, stabilisce come dovuto il pagamento dell’affitto, nonostante il blocco forzoso dell’attività essendo, comunque, i locali  rimasti  nella disponibilità del commerciante, dall’altro, sancisce come nulli i DPCM che hanno  bloccato e bloccano quell’attività.

Ciò, sia, come visto, per carenza di una legge ordinaria attributiva del potere, sia per illegittimità costituzionale.

Poiché, come nella fattispecie, i DPCM ,aventi natura non di norme di legge o di atti aventi forza di legge ( Decreto Legge o Decreto legislativo delegato), bensì di provvedimenti amministrativi, ledono diritto soggettivi  e non interessi legittimi, la loro nullità può essere dichiarata direttamente dal Giudice ordinario e non dal Giudice amministrativo e, trattandosi di nullità diretta dell’atto, non richiedono il vaglio,  ai fini della loro incostituzionalità, della Corte  Costituzionale.

Quanto sopra,  sia perché la predetta Corte è  competente a sindacare la costituzionalità di norme di legge o atti aventi forza di legge, ma non di provvedimenti amministrativi, quando  questi ultimi violino in maniera diretta la Costituzione, sia perché  l’incostituzionalità ne può essere dichiarata,  qualora violino diritti soggettivi, direttamente dal giudice ordinario.

Diritti soggettivi che si distinguono dagli interessi legittimi in quanto, a differenza dei secondi, il soggetto che ne è titolare non ha bisogno dell’intermediazione della Pubblica Amministrazione per la soddisfazione dell’interesse giuridico e per il conseguimento del connesso risultato.

Circa la responsabilità derivante da provvedimento amministrativo nullo, essa, ex art. 28 Costituzione, fa capo  sia ai funzionari e dipendenti  che hanno emanato quei provvedimenti sia allo Stato.

Funzionario che, ai fini di cui sopra, comprende tutti coloro i quali esercitano una funzione pubblica, anche indipendentemente  dall’esistenza di un rapporto di impiego,  dall’esercizio di fatto della funzione e dalla circostanza di essere soggetti privati.

Responsabilità che è civile, oltre che penale ed amministrativa, nei confronti di coloro i quali siano danneggiati dal provvedimento nullo.

Cosa che comporta l’obbligo di risarcimento dei danni, ex art. 2043 e seguenti  C.C., non certo limitati o  limitabili a contestuali “ ristori”.

Aggiungasi che sussiste la responsabilità amministrativa di chi esercita la funzione pubblica per  danno erariale, nei confronti dello Stato, assoggettata  alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Alla luce di quanto precede, il Presidente del Consiglio dei Ministri, firmatario, risponde personalmente, in solido con lo Stato dei suddetti danni, poiché, in questo caso, egli svolge non una funzione e attività politiche, bensì una funzione ed attività amministrative.

Ritengo, dunque, che, sulla base del precedente costituito dall’Ordinanza in oggetto, vi siano i presupposti in base ai quali, tutti coloro i quali, in specie su Roma, abbiano subito il blocco delle proprie attività, in forza dei famigerati DPCM, costituendo un litis consorzio tra loro, possano chiedere ed ottenere dal Tribunale Civile di Roma, il risarcimento , personalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri e solidalmente allo Stato, di tutti i danni subiti in forza dei predetti DPCM, incostituzionali e nulli:

 

Avv. Massimo Rossetti

 

 

 

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