Laddove è un fatto notorio la prassi di numerose società di calcio professionistico rappresentato dal ricorso a plusvalenze fittizie, o artatamente gonfiate, concernenti la compravendita delle prestazioni di calciatori alterative della verità e correttezza dei bilanci delle società stesse, nonché della leale concorrenza e del regolare svolgersi dei campionati.
La valutazione di beni sociali, quali sono considerate nelle società sportive professionistiche, non possono essere insindacabili, lasciate alla esclusiva, totale discrezionalità e arbitrarietà ,delle suddette società.
Tali prestazioni devono, invece, sottostare anch’esse, ad un sistema di principi cintabili, nazionali ed internazionali, primo fra tutti quello del fair value, da cui deriva la valutazione delle singole voci di bilancio.
Ciò proprio a garanzia di quanto stabilito dal richiamato art. 2423. 2°comma.CC.
Peraltro che non esista un valore di mercato delle prestazioni dei calciatori professionisti è smentito dall’esistenza del c.d.”calcio mercato”.
Senza contare che, se è vero che non esistono siti pubblici nazionali per la valutazione di tali prestazioni, è altrettanto vero, però, che ai fini della valutazione del fair value, si può fare comunemente ricorso alle valutazioni di siti privati, professionalmente finalizzati, come, nella fattispecie, il sito Transfermarkt, che adotta ben 14 diversi fattori per la stima delle suddette prestazioni.
Aggiungasi che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che i fatti oggetto di valutazione vanno valutati ai fini dell’eventuale sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, quando ci si discosti, senza darne adeguata giustificazione, dai criteri di valutazione o normativamente fissati, o da criteri tecnici generalmente accertati e praticati ( Cassazione, Sezioni Unite Penali, Ordinanza n. 9186/2016).
E’ da sottolineare, inoltre, che compete senz’altro alla FIGC il potere/dovere di stabilire i predetti criteri di valutazione e di creare un sito ufficiale nazionale ad hoc, posto che la Legge 586/1996, modificativa della Legge 91/1981, attribuisce espressamente alla Federazione il controllo sulle società ai fini dell’osservanza delle norme di legge e di principi di corretta gestione societaria.
Resta infine fermo il fatto che in mancanza di regole in materia , fissate dall’ordinamento sportivo, compete allo Stato il potere/dovere di adottare una specifica metodologia valutativa per la stima di valore delle prestazioni di atleti professionisti, con lo scopo di garantire la verità e la correttezza dei bilanci delle società sportive e la regolarità delle competizioni sportive.
Nel ringraziare per l’attenzione e con l’auspicio che quanto rappresentato possa essere preso in attenta considerazione, si porgono i più cordiali saluti.
Il Presidente
Alfredo Parisi










