Principi, quelli sopra  sanciti, che sono l’estrinsecazione  dell’art. 27, 1° comma, della Costituzione secondo cui “la responsabilità penale è personale” e del 2° comma dello stesso articolo secondo cui” le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Aggiungasi che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei  Diritti dell’Uomo, i principi sopra enunciati sono validi, non solo in materia penale ma  anche amministrativa ed i ogni caso di provvedimenti aventi carattere punitivo/afflittivo previsti dall’ordinamento interno di uno Stato Membro nazionale.

Laddove è di tutta evidenza che un eventuale Daspo a vita risulterebbe in contrasto con i requisiti, entrambi costituzionali, di concreta ed attuale pericolosità del soggetto e in contrasto con il principio di umanità della pena e della funzione  meditativa di quest’ultima.

Peraltro, esiste già un nutrito corpus juris finalizzato a prevenire e sanzionare fenomeni come quelli recentemente verificatisi, purchè, naturalmente, si sia in grado, ogni volta che tali fenomeni si verificano ,di “ provare comunque la concreta ed effettiva partecipazione del soggetto agli episodi di violenza o anche solo di minaccia o istigazione “ (cfr Sentenza Consiglio di Stato, III Sezione giurisprudenziale, del 10 dicembre 2014).

Tutto sta, dunque, non tanto nella gravità, anche in termini di durata,  della misura irrogabile, quanto nella possibilità e capacità delle Forze dell’Ordine di individuare e identificare, dentro e fuori gli stadi, i violenti ed i facinorosi.

Con ciò evitandosi di colpire nel mucchio sulla base di mere presunzioni e facendo processi alle intenzioni, mediante l’adozione di provvedimenti, poi, non in grado di superare il vaglio di legittimità.

Avv. Massimo Rossetti.

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