1) Nel caso di chiusura di uno o più settori dello stadio, l’abbonato che non ha causato alcuna responsabilità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto che gli venga messo a disposizione un titolo sostitutivo per un altro settore;
2) Nel caso di squalifica del campo con disputa della gara in altro stadio l’abbonato, che non abbia causato alcuna responsabiiità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla gara in altro stadio, oppure a sua scelta ad un tagliando di ingresso in un’altra gara non compresa nell’abbonamento indicata dalla Società;
3) Nel caso di partita a porte chiuse, l’abbonato che non abbia causato alcuna responsabilità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto ad un tagliando per assistere ad un’altra gara casalinga, non compresa nell’abbonamento, indicata dalla Società.
Al riguardo si rinvia alle Note dell’Avv. Massimo Rossetti dell’8 e del 21 gennaio 2021 (cfr. www.federsupporter.it)
E’ da sottolineare, come già fatto in un recente comunicato, che il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 6004 delo 22 marzo 2017, aveva stabilito che, in quel caso, la AS Roma spa doveva risarcire, per la quota di abbonamento non potuta usufruire, i propri abbonati per la chiusura di un settore dello stadio.
Il Tribunale infatti aveva sancito che un provvedimento della Giustizia sportiva non può trasformarsi, di fatto, in un DASPO, cioè nel divieto di assistere a una gara sportiva che può essere comminato soltanto dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria.
Non solo, ma la Cassazione, con sentenza n. 22266 del 3/02-27/05/2016, aveva stabilito l’illegittimità del Daspo di gruppo o collettivo senza il rispetto del dettato della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Costituzione.
Daspo, secondo la Cassazione, che non può mai prescindere dalla partecipazione personale, attiva e di fatto, al comportamento illecito, preso invece solo sulla base della semplice presenza fortuita ed occasionale, in un gruppo, basato sulla mera convivenza con quest’ultimo.
Convivenza che consiste nell’assistere passivamente al fatto o al comportamento illecito.
Ma, al di là della pur assorbente illegittimità giuridica di provvedimenti della Giustizia sportiva, qualora applicati, nel senso di impedire di assistere a manifestazioni sportive, resta il fatto che tali provvedimenti si sono dimostrati assolutamente inefficaci, visto il ripetersi dei fenomeni che li hanno determinati.
Non si comprende, peraltro, a cosa serva l’installazione negli stadi di moderni strumenti audiovisivi di individuazione a distanza che permettono, o dovrebbero permettere, di individuare e sanzionare coloro che commettono fatti illeciti se poi, viceversa, si colpisce alla cieca e nel mucchio.
Si consideri, altresì, che pretendere che singoli spettatori non organizzati possano, con immediatezza, manifestare il proprio dissenso nel caso di grida o cori razzisti, è pretendere l’impossibile.
Infatti, più singoli non organizzati non possono comprensibilmente reagire, con immediatezza, e, soprattutto, non avere un più che legittimo e giustificato timore nei confronti di minoranze organizzate, spesso use all’intiimidazione ed alla violenza.










