La  cronologia delle esposizioni ha posto in luce una logica, quanto strana, coerenza, sia nella tempistica,sia nell’articolazione degli  adempimenti diretti alla riqualificazione dello Stadio Flaminio tra il Conservation Plan (2020) e la richiamata normativa nazionale ( 2021).

Sembrerebbe, anzi, che la norma richiamata, all’art. 4, “ Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione” sia stata ispirata ai principi ed alle linee guida del Conservation Plan.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo, il paragrafo 4.3Hierarchy of critical issues” ed il paragrafo 5.1.1.1The outdoor areas surronding the stadium”, appaiono in linea con quanto richiamato dall’art. 4, lettera a) del Deìcr. Lgs , in cui viene sottolineato come il progetto relativo ad un impianto sportivo debba tenere conto dei costi e benefici “ non solo delle società sportive” ma anche “ per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti e l’importanza del radicamento delle società sportive presso la comunità locale”.

Una identità di azioni  riferibili allo  Stadio Flaminio, così come illustrate nel Conservation Plan, le cui linee guida non possono essere ignorate sia dal proprietario dello Stadio, il Comune di Roma, sia, soprattutto, dai soggetti presentatori del progetto.

Così come l’espresso riferimento della norma nazionale nella quale viene data priorità agli interventi “ mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate ( art. 4, comma 14) e, con espresso riferimento allo Stadio Flaminio, con il testuale richiamo all’art. 12 del Decr.lgs42/2004, relativo agli impianti sportivi di proprietà pubblica realizzati da oltre 70 anni.

Tutte circostanze ed elementi che sembra siano stati presi in esame e tenuti presente nel Progetto presentato, nel  2021, dal RTI ( Regolamento Temporaneo d’Impresa) al quale partecipava la Roma Nuoto, sottolineati recentemente dal TAR del Lazio ( SEz. II).

Comunque, per una valutazione dell’iter procedurale della normativa nazionale in tema di impianti sportivi e sulla base delle osservazioni formulate, in conclusione del Convegno, dall’Assessore, Dr. Onorato, si ritiene opportuno fornire una Nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti.

Alfredo Parisi

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