“E’ proprio necessario che, in ogni modo, comunque, sia raggiunta la verità” (Filebo-Dialogo di Platone (360 A.C.)

Da notizie di stampa si apprende che il 24 marzo  la ATI Roma Nuoto ha presentato al TAR del Lazio un ricorso avverso il Comune di Roma a motivo della ritenuta illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione Capitolina nel provvedere alla dichiarazione di pubblico interesse del Progetto di ristrutturazione e ripristino dello Stadio Flaminio (più correttamente” Restauro e Ristrutturazione dello Stadio e del Parco Polisportivo Flaminio “) presentato dalla stessa ATI Roma Nuoto.

Progetto, come riportato dalla stampa  (cfr Corriere della Sera 25.03.2025, pag. 4 Cronaca di Roma) “nel rispetto del Piano di conservazione elaborato dall’Università di Roma La Sapienza in collaborazione con la Fondazione Nervi” e per il quale la Getty Foundation ha erogato un contributo di € 180.000.

L’eventualità di un ricorso del genere, peraltro, era stato già ipotizzato da  Federsupporter sin dall’ottobre 2024 ( cfr, www.federsupporter.it)

Nelle Note  si sottolineava  che, ai sensi della L. n.241/1990 (Norme sul procedimento amministrativo) sussiste l’obbligo a carico della Pubblica Amministrazione di provvedere sulle istanze ad essa presentate.

Nel caso in esame, Il Decr.Lgs n. 38/ 2021 (art.1, comma 6, Titolo I, Capo I) prevede che il Comune, previa Conferenza di Servizi Decisoria, debba deliberare, in via definitiva, sul Progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.

La ricorrente ATI Roma Nuoto sostiene che tale termine è stato, ampiamente, superato, senza che il Comune abbia provveduto, “per ragioni altamente sviate e di tipo meramente politico” (cfr. Calcio e Finanza 25.03.2025)

Sostiene, inoltre, che, allo stesso scopo, il Comune non abbia provveduto in ordine alla dichiarazione di pubblico interesse del proprio Progetto, sebbene la Determinazione Dirigenziale della Conferenza di Servizi Preliminare, in data 19,12,2024, “determini di formalizzare la conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare indetta con nota prot. QA/69392 del 5.09.2024 con esito positivo” (cfr. Determinazione Dirigenziale), seppure con prescrizioni, e, quindi, da ammettere alla successiva Conferenza di Servizi Decisoria.

Ciò premesso e considerato, qualora  il TAR del Lazio accertasse l’illegittimità dell’inerzia del Comune, potrebbe decidere di ordinare, con rito abbreviato ed a cognizione sommaria, al Comune di provvedere entro un termine di 30 giorni.

Nel caso di inadempimento di tale ordine, il TAR del Lazio può nominare, già nella fase di cognizione, su istanza della ricorrente, un Commissario ad acta con potere pienamente sostitutivo del Comune.

E’ chiaro che l’instaurazione di questo rito speciale non impedisce al Comune di provvedere, adempiendo in un senso o nell’altro, almeno fino alla sua eventuale sostituzione da parte del Commissario ad acta.

Nel caso in cui il provvedimento fosse sfavorevole alla ricorrente ATI Roma Nuoto, il giudizio si trasformerebbe in rito ordinario, finalizzato alla valutazione della legittimità o meno del provvedimento.

Federsupporter

Il Presidente Alfredo Parisi

Avv. Massimo Rossetti

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