Al fine di rendere edotti i nostri soci sull’evoluzione dell’ormai famoso progetto Lazio sullo Stadio Flaminio, si riassume la corrispondenza a tutt’oggi tenuta da Federsupporter con il Comune di Roma.

In data 2 aprile 2026, successivamente all’esame della documentazione trasmessa dal Comune, a seguito dell’istanza presentata da Federsupporter di accesso agli atti (documentazione ritenuta dallo stesso Comune peraltro carente) è stata richiesta, attraverso il nostro socio, Avv. Luciano Cucculelli, copia dell’integrazione documentale ( 24 aprile 2026).

In data 4 maggio 2026, in risposta, il Comune di Roma precisava che “ il procedimento( esame della documentazione) si concluderà il 25/05/2026”.

Tanto premesso, nel riservarci di fornire una esaustiva informazione, anche in vista della convocanda Conferenza Preliminare di Servizi, una volta ricevuta la completa documentazione, tuttora all’esame degli Uffici Tecnici del Comune, si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcuni chiarimenti sull’iter amministrativo tuttora in essere.

Alfredo Parisi

Stadio Flaminio : Procedura aperta o negoziata ?

Nel febbraio scorso è stato presentato dalla Lazio al Comune di Romaun progetto di fattibilità di un intervento per la riqualificazione dello stadio Flaminio.

Ad oggi, maggio 2026,non è stata ancora convocata la Conferenza di Servizi Preliminare in ordine al suddetto progetto,mentre sono state richieste dal Comuneintegrazionidi tale documentoonde superare loro carenze e criticità.

A tale proposito, si tenga presenteche il Decr.Legs.n.38/2021,al Titolo I, Capo I,art.1, comma4, prevede che il Comune, previa Conferenza di Servizi Preliminare, valuta l’idoneità tecnico-economica del progetto ai fini del riconoscimento del pubblico interesse,entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto medesimo,

Ciò premesso, si impongono le seguenti osservazioni.

Il procedimento amministrativo di cui al citato decreto legislativo stabilisce che il Comune instaura un dialogo cooperativo con il proponente,al fine di superare tempestivamente lacuneo criticità della proposta nel corso del procedimento di cui al precedente comma.Vale a dire, nel corso della Conferenza di Servizi Preliminare.

E’ da escludersi, pertanto, che tale dialogo cooperativo possa instaurarsi prima e al di fuori della Conferenza di Servizi Preliminare.

Ciò evidentemente perché il procedimentosi configura come una tipica procedura di evidenza pubblica aperta e non negoziata.

Cioè quest’ultima,prevista nei casi in cui la stazione appaltante sceglie  discrezionalmentel’operatore con il quale negoziare le condizioni della concessione.

Procedura che può essere consentita solo eccezionalmente nei casi in cui venga espressamente prevista dalla legge.

Prima e al di fuori della Conferenza di Servizi Preliminare. che assolve una funzione istruttoria finalizzata alla valutazione del possesso da parte del progetto dei necessari requisiti per poter essere dichiarato di interesse pubblico,il Comune deve limitarsi a verificare che il progetto sia stato presentato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Comune, però, non può, in questa fase, instaurare un dialogo cooperativo con il proponenteonde superare lacune o criticità della proposta.

Cosa che trasformerebbe, sostanzialmente, una procedura aperta in una non consentita procedura negoziata.

D’altronde,con riferimento ad un precedente progetto presentato da altro soggetto ( ATI Roma Nuoto) il Comune aveva indetto la Conferenza di Servizi preliminare senza aver precedentemente instaurato con il proponente nessuna cooperazione diretta a superare lacune o criticità del progetto.

Tanto è vero  chel’iter  istruttorio del procedimento si era concluso con esito negativo.

Il Comune si era visto, poi, costretto a riprendere l’istruttoria a seguito di sentenza del Tar del Lazio che aveva ordinato tale ripresa, in quanto non erano state esaminate le osservazioni del proponente.

Risulta, dunque, evidente,come già rilevato nelle precedenti Note di Federsupporter,come il Comune abbia pregiudizialmente individuato ex ante la Lazio,o chi per essa,come l’unico ed esclusivo soggetto in grado di presentare un progetto idoneo a far diventare il Flaminio un “grande stadio di calcio”.

Riconoscimento che, quindi,anziché il presupposto dovrebbe essere l’esito della Conferenza di Servizi Preliminare.

Cosicché ,in questo modo, come pure rilevato nelle richiamate Note,il riconoscimento del pubblico interesse verrebbe anticipato unilateralmente ed ex ante dal Comune, con una preferenza pregiudiziale verso un determinato soggetto, in contrasto con il principio cardinedi imparzialità che deve informare l’attività amministrativa.

Senza considerare, poi,  che pende tuttora impugnazione avanti al TAR del Lazio della precedente delibera del Comune di Roma presentata dalla ATI ROMA Nuoto,alla quale era stata negata dall’Assemblea capitolina la pubblica utilità.

Avv. Massimo Rossetti

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