III Puntata
Ed inoltre l’operazione, per come rappresentata con specifico riferimento allo schema di convenzione, non appare allo stato fattibile.
- Non lo è, si ripete, sul piano dell’oggetto: si costituisce un diritto di superficie novantennale su un bene di demanio culturale pubblico, senza che risultino la sdemanializzazione e le autorizzazioni ministeriali che ne sono presupposto necessario. Un atto costruito su un presupposto mancante è un atto costruito sul nulla.
- Non lo è sul piano economico: un corrispettivo non determinato, dilazionato in novant’anni senza interessi né rivalutazione, giustificato in parte con benefici sociali non quantificati, non consente al Comune né oggi né mai di verificare la congruità di ciò che cede rispetto a ciò che riceve.
- Non lo è sul piano del rischio: la Convenzione assegna al Comune gli oneri dell’imprevisto (ritardi altrui, mutamenti normativi, riequilibri) e all’Affidatario i vantaggi della certezza (blindatura della Parte II, autorizzazioni tacite, libertà di riorganizzazione societaria dopo il collaudo). Una concessione così squilibrata non è più, nella sostanza, una concessione: è una cessione a condizioni univoche.
- Non lo è, soprattutto, sul piano soggettivo: chi riceve il diritto di superficie — NEWCO — non è, allo stato degli atti, dimostrabilmente la Lazio, né un suo veicolo partecipato in modo verificabile. La squadra resterebbe conduttrice, come oggi all’Olimpico, senza acquisire alcun asset. Il beneficio reale dell’operazione andrebbe a soci non identificati, di cui la Convenzione e il PEF non dicono nulla.
Si evidenzia che un’operazione che non rivela chi ne trae vantaggio non può dirsi trasparente, né, prima ancora, correttamente motivata nel suo presupposto di pubblico interesse. La clausola di risoluzione (art. 22.2), infine, rende l’eventuale recesso del Comune economicamente insostenibile: la Convenzione, una volta firmata, sarebbe difficilmente reversibile anche a fronte di un interesse pubblico sopravvenuto contrario.









