A questo proposito, è opportuno ricordare che l’art. 7, 1° comma, dello scaduto CCNL per i calciatori recita : “ La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11”.

Il richiamato disposto di cui all’art. 11 stabilisce che, tra i provvedimenti sanzionatori a carico del calciatore per inadempimento di suoi obblighi, figura “ l’esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra”.

Tale richiamo è molto importante, ai fini di quanto dirò in seguito, perché evidenzia che l’esclusione, per giunta solo temporanea, dagli allenamenti con la prima squadra è considerata punitiva nei confronti del calciatore.

Ciò premesso, non v’è dubbio, almeno a mio avviso, che la soluzione che si và delineando per risolvere, sia pure solo temporaneamente, il conflitto tra l’AIC e la Lega di Serie A circa la possibilità di organizzare allenamenti differenziati, suscita molte perplessità.

Se, infatti, dovesse essere confermata la formulazione dell’art. 7 ,1°comma, dello scaduto CCNL e se fosse allegato all’Accordo, come parte integrante di quest’ultimo o senza farne parte integrante come semplice atto contestuale all’Accordo stesso, il parere della FIGC che prevedesse la facoltà per gli staff tecnici delle società di organizzare, discrezionalmente e senza limiti temporali, allenamenti differenziati, risulterebbe evidente l’incoerenza di una siffatta soluzione.

Le regole giuridiche si intendono coerenti quando esse presentino il requisito della coesione nel rapporto tra le finalità da esse perseguite e gli strumenti adottati per perseguirle.

Laddove, se il diritto di partecipare agli allenamenti con la prima squadra è finalizzato, come appare innegabile,a fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e, soprattutto, un ambiente consono alla sua dignità professionale, al punto che l’esclusione temporanea da tali allenamenti è prevista come sanzione afflittiva nel caso di inadempimenti del calciatore medesimo, non vedo e non capisco francamente quale coerenza vi possa essere tra questa finalità e la facoltà, accordata alle società, per il tramite dei loro staff tecnici, di, discrezionalmente e senza limiti di tempo, escludere taluni calciatori da tali allenamenti.

Si consideri che l’incoerenza di regole giuridiche ne comporta il vizio di irragionevolezza e di arbitrarietà.

Senza contare, poi, l’assoluta indeterminatezza del titolare della suddetta facoltà: i così detti “ staff tecnici”.

Vale a dire un gruppo di dipendenti e collaboratori delle società privo, almeno sul piano giuridico, di una sua propria, organica ed autonoma soggettività, distinta e distinguibile dalle singole persone fisiche che compongono lo staff; sicchè la decisione di organizzare allenamenti differenziati sarebbe imputabile, con tutte le relative, conseguenti responsabilità, indistintamente e solidalmente, a tutti i componenti di tale staff.

Mi chiedo se non sarebbe stato preferibile, per chiarezza, linearità e semplicità, riconoscere la facoltà in questione, con assunzione delle relative, conseguenti responsabilità, solo all’allenatore della prima squadra, trattandosi, almeno dichiaratamente, di mera scelta tecnica.

Ma il dubbio o, per meglio dire, il sospetto, peraltro del tutto legittimo alla luce di alcuni recenti accadimenti,è che, in realtà, sotto la forma e l’apparenza di “ scelte tecniche”, si celi la sostanza della induzione di taluni giocatori, ritenuti dalle società non più utili o, come si dice nel gergo lavori stico, “ in esubero”, a risolvere anticipatamente il contratto di lavoro e/o ad accettare forzatamente sistemazioni presso altre squadre.

Che vi possano essere e vi siano rose troppo ampie di calciatori non si può negare a priori e neppure si può negare a priori che si possano presentare  e si presentino delle difficoltà a far allenare tutti insieme i componenti di dette rose.

Ma di chi la responsabilità di queste situazioni se non delle società che utilizzano la durata massima consentita ( 5 anni ) dei contratti per diluire nel tempo oneri di retribuzioni, spesso eccessive,  riconosciute ai calciatori e per evitare che questi ultimi si trasferiscano ad altre società a parametro zero.

In questo modo, però, ingessando i rapporti di lavoro con il loro giocatori, rapporti spesso molto vantaggiosi per questi ultimi, trovando molte e, a volte, insormontabili difficoltà per disfarsene, qualora ritenuti, nel corso del rapporto, non più utili.

Troppo comodo, tuttavia, fare contratti quinquennali per, poi, volersene liberare a piacimento dopo due o tre anni.

Chiarito, dunque, che la responsabilità di rose troppo ampie è delle società, non certo dei calciatori, l’appropriato e corretto modo per rimediare a tale situazione non è certo quello degli allenamenti differenziati.

Si tenga presente, al riguardo, come pure ho evidenziato in miei precedenti scritti in materia, consultabili sul sito www.federsupporter.it, che la possibilità di utilizzare allenamenti differenziati, sebbene prevista in un accordo collettivo di lavoro, non può mai legittimare atti e/o comportamenti lesivi della condizione psico-fisica del calciatore e della sua dignità professionale, allontanandolo o isolandolo dalla comunità di lavoro in seno alla quale egli opera.

Ed è fuor di dubbio che il diritto di allenarsi con la prima squadra è finalizzato proprio alla tutela della condizione psico-fisica e della dignità suddette: anche perché è con la partecipazione a tali allenamenti che il calciatore ha la possibilità di migliorare le sue capacità professionali e di candidarsi a giocare in prima squadra.

E’ bene , altresì, ribadire, come pure ho già fatto in mie precedenti note, che il diritto alla tutela dell’integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore ( tale è il calciatore professionista) è garantito dall’art. 2087 C.C. che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare, non solo la persona fisica, ma, appunto, anche la personalità morale del lavoratore, in attuazione del principio costituzionale ( art. 32 Costituzione ) della tutela della salute, non solo fisica, ma anche psichica e morale, come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.

Siamo, quindi, nel campo di diritti indisponibili e, perciò, inderogabili, anche con il consenso dell’interessato.

Ne discende che, ove gli allenamenti differenziati, pur formalmente leciti in base ad un accordo collettivo di lavoro , si rivelassero, soprattutto per effetto della protrazione e reiterazione nel tempo e della sistematicità dell’esclusione di taluni giocatori dagli allenamenti con la prima squadra, pregiudizievoli per l’integrità psico-fisica e per la dignità professionale dei calciatori esclusi, ci si troverebbe in presenza di comportamenti in sé illeciti per contrarietà a norma imperativa di legge posta a tutela di un diritto indisponibile e inderogabile, per la cui violazione il calciatore  o i calciatori non sarebbero tenuti a provare né la colpa né il dolo del datore di lavoro e/o di suoi dipendenti e/o di collaboratori.

Se, pertanto, le società di calcio ritengono di aver risolto i loro problemi relativi agli “esuberi” mediante la possibilità di organizzare allenamenti differenziati, ebbene, a mio parere, si sono illuse e si illudono.

I calciatori esclusi dagli allenamenti con la prima squadra potranno sempre, infatti, contestare alle società, pur se tale esclusione sia consentita da un accordo collettivo di lavoro, che l’esclusione stessa, in specie, come detto, se protratta, reiterata nel tempo e sistematica, risulta lesiva della loro integrità psico-fisica e della loro dignità professionale.

Le società dovranno, perciò, sempre a mio parere, essere molto attente e caute nell’organizzare gli allenamenti differenziati, evitando che essi siano protratti, reiterati e sistematici, nonché concernenti sempre gli stessi calciatori.

Dovranno, inoltre, fare in modo che tali allenamenti presentino requisiti e condizioni quantitative e qualitative non inferiori a quelle degli allenamenti della prima squadra ( disponibilità di attrezzature, di campi di giuoco, di preparatori atletici, di allenatori, etc.) e dovranno fare in modo che i calciatori che non si allenano con la prima squadra non rimangano, comunque, fisicamente, moralmente e psicologicamente, isolati dall’ambiente della prima squadra medesima.

Ma non è da escludere che il calciatore, onde cautelarsi, chieda ed ottenga, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel momento, cioè, in cui è massima la sua forza contrattuale, di includere nel contratto stesso una clausola che preveda espressamente il suo diritto a partecipare agli allenamenti con la prima squadra.

Tale clausola, qualora prevista a favore del calciatore, prevarrebbe sulla norma contrattuale collettiva che consenta alla società di organizzare allenamenti differenziati, per cui la norma sarebbe inapplicabile a quel calciatore, in quanto le clausole del contratto di lavoro più favorevoli al dipendente prevalgono, ai sensi dell’art. 2077, 2°comma C.C., su quelle del contratto collettivo di lavoro.

Ma, al di là della soluzione-tampone trovata con l’Accordo-ponte, le reali problematiche del mondo del calcio vanno risolte in maniera organica e sistematica con profonde e generali innovazioni legislative e regolamentari che Federsupporter in numerose, precedenti occasioni ha già indicato e che, nei prossimi mesi, formeranno oggetto di puntuali, precise proposte che saranno illustrate al mondo politico, alle Istituzioni sportive, all’opinione pubblica.

In particolare, nei prossimi giorni, Federsupporter chiederà formalmente al Governo, che sembra voler avviare un confronto con le suddette Istituzioni sportive per una riforma generale del sistema calcio, di essere consultata in rappresentanza dei diritti e degli interessi dei tifosi, i quali non possono essere certamente esclusi da una consultazione che, invece, li deve vedere, attraverso chi li rappresenta, protagonisti.

 

Avv. Massimo Rossetti

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