Roma 25 novembre 2011
La sospensione dalla carica di dirigente di società di calcio comporta anche la sospensione dalla carica di Dirigente federale ?
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Alcuni soci di Federsupporter, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto all’Associazione un parere circa il quesito in oggetto: parere che di seguito esprimo.
La tesi sostenuta dalla Lega Calcio di Serie A, in verità non si capisce bene se nella sua interezza o solo o principalmente da parte del suo attuale Presidente in prorogatio, sembra essere quella per cui le disposizioni relative alla onorabilità di cui all’art.22 bis delle NOIF ( Norme Organizzative Interne della FIGC) non si applicherebbero ai Dirigenti federali, dovendosi, invece, loro applicare esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, delle predette NOIF.
Siccome il richiamato art. 10, comma 5, stabilisce il divieto per coloro i quali ricoprono cariche federali elettive o di nomina di ricoprire tali cariche in caso di condanna per reati non colposi sanzionati dal giudice penale e non essendo specificato che si tratta di condanna anche non definitiva, la condanna stessa dovrebbe ritenersi definitiva per determinare il suddetto divieto.
L’art. 22 bis delle NOIF che disciplina i casi di incompatibilità, decadenza e sospensione dalla carica di dirigente di società non parla, genericamente, così come fa l’art. 10, comma 5, di reati non colposi, bensì enumera ed elenca, in maniera specifica, i casi ed i reati per cui, qualora intervenga una sentenza definitiva, scatta l’incompatibilità o la revoca dalla carica e, qualora intervenga una condanna non definitiva, scatta la misura cautelare della sospensione dalla stessa carica.
Sospensione che viene meno, ove, successivamente, intervenga una sentenza assolutoria o che si trasforma in definitiva incompatibilità o decadenza, ove, sempre successivamente, intervenga una condanna definitiva.
I casi ed i reati presi in considerazione dall’art. 22 bis sono indubbiamente gravi ( si và da quelli fallimentari a quelli sulla prostituzione, a quelli di stampo mafioso a quelli sulle scommesse clandestine, a quello di frode sportiva , etc..) evidentemente ritenuti di particolare gravità anche in quanto commessi nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
La condanna, definitiva o non definitiva, per ogni altro tipo di reato non colposo e non comportante l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di esercitare uffici direttivi non ha, quindi, conseguenze, secondo l’art. 22 bis, nei confronti dei requisiti di onorabilità richiesti ai dirigenti di società per ricoprire e continuare a ricoprirla carica e non ne determina, perciò, né l’incompatibilità né la decadenza, né la sospensione dalla carica medesima.
Viceversa, come detto, secondo l’art. 10, comma 5, delle NOIF, la condanna a qualsiasi reato non colposo, anche di lieve entità, non comportante interdizione dai pubblici uffici e/o incapacità ad esercitare uffici direttivi, determina il divieto di ricoprire la carica di Dirigente federale. E’ evidente, quindi, che a quest’ultimo l’Ordinamento sportivo richiede requisiti e comportamenti sotto il profilo dell’onorabilità più stringenti e rigorosi rispetto a quelli richiesti al dirigente di società. Sotto questo profilo, si deve tenere presente che l’art. 10, al comma 2, prevede che i Dirigenti federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta.
Il punto si è che, come sostiene la Lega Calcio di Serie A o, almeno, il suo attuale Presidente in prorogatio, poiché il citato art. 10, comma 5, parla semplicemente di condanna, senza specificare se definitiva o anche non definitiva, in assenza di tale specificazione, che figura, invece, all’art. 22 bis, la condanna deve essere sempre intesa come definitiva.
Se questa tesi fosse fondata, si avrebbe, come conseguenza, che, ove un Dirigente federale dirigente di società fosse condannato, con sentenza non definitiva, per uno dei – gravi- reati previsti all’art. 22 bis, non subirebbe la misura cautelare della sospensione dalla carica federale, mentre sarebbe sospeso dalla carica di dirigente di società.
Nel caso dell’attuale Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, essendo egli contemporaneamente dirigente federale e dirigente di società ed essendo stato condannato in primo grado per il reato di frode sportiva, uno dei reati previsti all’art.22 bis, verrebbe sospeso dalla carica societaria, mentre non verrebbe sospeso da quella federale.
Cosa che, a mio avviso, risulterebbe in netto, radicale e, persino, paradossale contrasto con il principio e la ratio secondo cui al Dirigente federale l’Ordinamento sportivo richiede requisiti e comportamenti di specifica rettitudine sportiva e morale non richiesti espressamente ai dirigenti di società.
Tanto è vero che, come si è visto, una condanna per un qualsiasi reato non colposo, anche di lieve entità, comporta il divieto di ricoprire la carica federale, mentre, per incidere sui requisiti di onorabilità per ricoprire cariche societarie, è necessaria una condanna per specifici reati considerati particolarmente gravi, anche perché commessi nell’ambito sportivo.
E’ chiaro, pertanto, a mio avviso, che, per ricondurre a razionalità nella sua interezza il sistema delle disposizioni sulle onorabilità previste dalle NOIF della FIGC, è necessario ricorrere, a fini ermeneutici, ad una interpretazione del suddetto sistema, letto e verificato nel suo complesso, dovendo le singole disposizioni essere poste in correlazione tra loro e dovendosi procedere al loro coordinamento.
Ne consegue che si deve avere riguardo, non al senso letterale di singole parole e disposizioni, ma alla formulazione letterale dell’intera normativa in esame: in ogni sua parte, non isolando singole parole o singole disposizioni da un contesto composto di più norme. Contesto che deve risultare, perciò, nella sua interezza, razionale ed armonico.
Se si adotta questo criterio interpretativo, si perviene, sempre a mio avviso, alle conclusioni che seguono.
a) E’ incompatibile o decade dalla carica il Dirigente federale condannato definitivamente per un qualsiasi reato non colposo, anche diverso da uno di quelli previsti ed elencati all’art. 22 bis;
b) resta sospeso in via cautelativa dalla carica il Dirigente federale, fino a sentenza di assoluzione, così come il dirigente di società, in caso di condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 22 bis
c) è incompatibile e decade definitivamente dalla carica il dirigente di società, condannato in via definitiva per uno dei reati elencati all’art. 22 bis, mentre rimane sospeso dalla carica, fino a sentenza di assoluzione, in caso di condanna non definitiva per uno dei suddetti reati;
d) il dirigente di società, in caso di condanna, definitiva o non definitiva, per qualsivoglia reato non colposo, non elencato all’art. 22 bis e che non comporti l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’ incapacità ad esercitare uffici direttivi, non è né incompatibile, né decade, né viene cautelativamente sospeso dalla carica.
Si deve, inoltre, anche tenere conto del fatto che sarebbe del tutto illogico e, ancora una volta, persino, paradossale che un dirigente di società, sospeso da tale carica e, quindi, impossibilitato a rappresentare la propria società, nello stesso tempo, quale Dirigente federale, possa continuare a rappresentare in seno all’Organismo federale ( la FIGC è l’Associazione delle società di calcio) tutte le società, compresa la propria.
Ma, a mio parere, esiste una ulteriore chiave di lettura che conduce a ritenere fondata la soluzione interpretativa da me prospettata.
E’ desumibile dall’art. 22 bis, commi 6 e 7, che, così come una incompatibilità di cui al comma 1 dello stesso articolo ( condanna per uno dei reati ivi previsti con sentenza passata in giudicato) con la carica di dirigente di società comporta l’impossibilità di tesseramento e così come l’omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei suddetti reati comporta per il dirigente di società la revoca dello stesso tesseramento, la sospensione cautelare dalla carica societaria per una condanna non definitiva per uno dei reati elencati all’art. 22 bis, comma 1, comporta implicitamente anche la sospensione cautelare dal tesseramento.
Se, infatti, l’impossibilità o la revoca del tesseramento di un dirigente di una società derivano, nell’un caso, da una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati suddetti e, nell’altro caso, per l’omessa immediata comunicazione di una sentenza non definitiva per uno di tali reati, sarebbe del tutto irrazionale, arbitrario ed incongruo che da una sentenza non definitiva di condanna per uno degli stessi reati non derivasse anche la sospensione cautelare dal tesseramento fino a sentenza assolutoria.
Qualora, pertanto, la chiave di lettura ed interpretativa da me sopra esposta fosse, come credo, fondata, bisognerebbe concludere che il dirigente di società, sospeso in via cautelativa dalla carica a seguito di condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 22 bis, per effetto della conseguente sospensione dal tesseramento, rimarrebbe, anche per questo assorbente motivo, altresì sospeso, in via cautelativa, dalla carica di Dirigente federale.
Avv. Massimo Rossetti










