Risulterebbero confermate, a carico di entrambi i condannati, le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi di persone giuridiche, nonché dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno.

La vicenda, come noto, prende le mosse dall’accertamento da parte della Consob nel gennaio 2008 dell’esistenza di un patto parasociale occulto tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma per l’acquisto concertato di azioni della Lazio, teso ad eludere l’obbligo di OPA nei confronti degli altri azionisti.

A seguito di tale accertamento, effettuato dopo formale diffida alla Commissione del marzo 2006, formulata da alcuni piccoli azionisti della Lazio, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano pronunciò nel marzo 2009 sentenza di condanna nei confronti delle sunnominate persone.

Si deve ribadire che, essendo pressoché scontata l’impugnazione da parte dei condannati della nuova sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, la condanna stessa non è ancora definitiva e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, II comma, della Costituzione, i condannati non possono essere ancora considerati colpevoli.

Và, altresì, specificato che la Corte di Cassazione non svolge un nuovo giudizio di merito, bensì di legittimità e, perciò , valuta le sentenze ad essa rimesse sotto il profilo del corretto esercizio da parte del Giudice di merito della potestà attribuitagli dalla legge, dell’osservanza delle norme processuali, dell’eventuale mancata assunzione di prove decisive, dell’eventuale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione .

Circa, poi, l’eventualità, per lo scrivente, almeno allo stato, poco probabile che possa, nelle more del giudizio di Cassazione, intervenire la prescrizione dei  reati accertati in primo e secondo grado, è opportuno precisare che prescrizione del reato per decorso del tempo e assoluzione non si equivalgono affatto.

L’assoluzione si ha, infatti, allorchè i fatti contestati non sussistono oppure essi non costituiscono reato oppure l’imputato non li ha commessi.

Tanto è vero che l’estinzione del reato per prescrizione  può essere rinunciata dall’imputato che intenda pervenire ad una sentenza assolutoria.

L’estinzione del reato per prescrizione, inoltre, non comporta automaticamente l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato stesso.

In altre parole, il venir meno della configurazione del fatto come illecito penale non ne esclude una illiceità diversa da quella penale, non facendo venire meno le obbligazioni civilistiche ( risarcimento del danno) derivanti da tale eventuale, diversa illiceità.

Diversa illiceità che, nel caso specifico, è stata già definitivamente accertata dal Consiglio di Stato con sentenza del dicembre 2009 che, in riforma di una precedente sentenza del TAR del Lazio che aveva annullato l’accertamento della Consob dell’avvenuta stipulazione, quantomeno il 30/06/2005, con prosecuzione fino al 31 ottobre 2006, di un patto parasociale occulto per l’acquisto concertato di azioni della Lazio tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma, con conseguente violazione dell’obbligo di OPA totalitaria che avrebbe dovuto essere promossa nel luglio 2005, ha, a propria volta, annullato la sentenza del TAR del Lazio, così confermando definitivamente  l’accertamento della Consob nel gennaio 2008.

In particolare, il Consiglio di Stato così si è testualmente e definitivamente pronunciato  sulla finalità del patto parasociale che ha avuto “ la funzione di cristallizzare gli assetti proprietari della Lazio e di rafforzare l’influenza del socio di riferimento nella gestione della Società. Il patto ha, infatti, precluso che la partecipazione di Capitalia circolasse liberamente sul mercato e ha fatto sì che la stessa venisse acquistata da un soggetto non ostile al Dott. Lotito.”.

Circa le conseguenze di tale patto, il Consiglio di Stato ha sancito che esso ha consentito al Dott. Lotito di programmare l’OPA “ in un tempo diverso e soprattutto ad un prezzo diverso ( 0,40 euro nel dicembre 2006 a fronte di 0,74,29 euro per azione se l’offerta fosse stata correttamente promossa nel giugno 2005)”.

Cosa che ha cagionato a tutti gli azionisti della Lazio al giugno 2005, diversi dal Dott. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, un danno ammontante complessivamente a circa 10 milioni di euro, senza contare gli interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria.

Alla luce di quanto precede, indipendentemente da quello che potrà essere l’esito definitivo dell’accertamento di eventuali reati in sede penale, poiché gli stessi fatti oggetto di tale accertamento sono stati già definitivamente accertati come illeciti in sede amministrativa, tutti gli azionisti della Lazio al giugno 2005, diversi dal Dott. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, possono già vantare ed azionare il diritto in sede civile al risarcimento, nei confronti dei sunnominati, dei danni subiti, non avendo potuto avvalersi, come era loro diritto, di una OPA al prezzo di 0,74 euro per azione anziché al prezzo di 0,40 euro per azione.

A tale proposito, anche al fine di esercitare atti interruttivi del decorso della prescrizione del suddetto diritto definitivamente accertato nel dicembre 2009, Federsupporter si riserva di valutare l’opportunità di uno specifico avviso destinato a tutti coloro che fossero stati azionisti nel 2005 e la predisposizone di un fac -simile di formale atto interruttivo del suddetto decorso.

Federsupporter si riserva, altresì, di valutare l’eventualità di predisporre una iniziativa giudiziaria utilizzabile dai predetti azionisti, anche mediante l’eventuale impostazione di una class action, ove ritenuta proponibile.

Infine, poiché, come si è visto, medesimi fatti possono costituire sia reati penali sia illeciti amministrativi, è opportuno precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il discrimine tra manipolazione del mercato ( operativa e informativa) reato penale e illecito amministrativo è rappresentato essenzialmente dalla circostanza che, mentre ai fini del primo ( reato penale), è necessaria la presenza di un rilevante impatto effettivo sul valore del titolo azionario, viceversa, ai fini del secondo ( illecito amministrativo), è sufficiente la presenza di una mera suscettibilità e potenzialità di tale impatto.

 

 

Avv. Massimo Rossetti

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