Sull’argomento in oggetto ho svolto degli spunti di riflessione e ho formulato, a titolo personale, una proposta, pubblicati sul sito www.federsupporter.it.

Come avevo facilmente previsto, lo sviluppo ed il continuo ampliamento del cosi detto “Calcioscommesse” sta accendendo il dibattito sulla responsabilità oggettiva delle società di calcio per illeciti commessi da propri tesserati.

Ritengo, pertanto, opportuno ed utile, aggiungere alcune, ulteriori precisazioni e considerazioni.

L’illecito sportivo (  compimento con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara) ha natura e caratteri sostanziali del tutto assimilabili all’illecito penale.

Quest’ultimo si distingue e si differenzia dall’illecito civile essenzialmente per il fatto che comporta una pena ( sanzione), mentre il secondo ( illecito civile) comporta un risarcimento.

L’illecito amministrativo non si distingue e non si differenzia sostanzialmente dall’illecito penale, comportando, comunque, una sanzione, sebbene mai restrittiva della libertà personale.

Che, poi, l’illecito sportivo sia, in tutto e per tutto, assimilabile all’illecito penale è reso evidente dal fatto che il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara trova pressoché speculare corrispondenza nell’ordinamento statale.

Quest’ultimo, infatti, prevede il reato di frode in competizioni sportive che consiste nel raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione stessa, ovvero mediante altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ( art. 1 legge 13/12/1989, n. 401).

Né può dubitarsi che l’accertamento dell’illecito sportivo segua i principi e le regole dell’accertamento dell’illecito penale e che conseguenza di tale accertamento sia l’irrogazione di pene ( sanzioni).

Tutto ciò porta a concludere che, se limitate fattispecie di responsabilità oggettiva sono legittimamente contemplate con riferimento ad illeciti civili ( vedasi la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, senza alcuna possibilità di fornire prova liberatoria. Art. 2049 C.C.), con riferimento ad illeciti penali, ai quali, come detto, l’illecito sportivo è, in tutto e per tutto, assimilabile, tale forma di responsabilità non è legittimamente contemplabile.

Quanto sopra poiché, come già spiegato nei miei spunti di riflessione e nella mia proposta, essa cozzerebbe contro i principi costituzionali di personalità dell’illecito penale ( art. 27 Costituzione ) e del fine rieducativo della pena , non potendo essere rieducato chi non ha né voluto né cagionato l’evento lesivo.

La responsabilità di enti societari ed associativi per reati commessi da loro esponenti, dipendenti e collaboratori è unicamente di tipo  amministrativo  ( Decr.l.vo n. 231/2001) e non configura l’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità relativamente presunta, con possibilità, quindi, di fornire prova liberatoria costituita dall’aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo  ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione al fine di scongiurare il compimento di tali reati.

D’altra parte, se è comprensibile la volontà delle Istituzioni sportive di difendere e preservare le proprie autonome e specifiche regole, è necessario, però, che tale volontà sia sempre coniugata con una indispensabile elasticità e lungimiranza nell’adeguare tali regole ai principi ed alle norme generali dell’ordinamento statale.

In specie, a quei principi ed a quelle norme fondamentali di rango costituzionale cui l’ordinamento sportivo deve, in ogni caso, sottostare.

Diversamente,  v’è il rischio che la conformazione ai principi ed alle norme fondamentali suddetti venga imposta ed attuata da interventi eteronomi della giustizia ordinaria, magari provocati dal ricorso a quest’ultima da parte di soggetti non tesserati e, perciò, nei confronti dei quali non operano né vincoli di giustizia né clausole compromissorie ( si pensi, per esempio, agli azionisti non tesserati di società calcistiche di capitali, in alcuni casi anche quotate in Borsa) che volessero far valere in giudizio la tutela di loro diritti soggettivi ed interessi legittimi lesi dall’irrogazione di sanzioni sportive causate da responsabilità oggettiva.

Insisto, dunque, anche alla luce delle suesposte considerazioni, sulla validità della proposta da me formulata il 19 marzo scorso  , che, non solo non esime le società di calcio da responsabilità per illeciti commessi da propri tesserati, ma che, anzi, rende sicuramente vantaggiosa per queste ultime l’adozione di modelli organizzativi e di organismi di vigilanza e controllo efficaci, severi e rigorosi sui tesserati stessi affinchè non compiano illeciti.

Credo, infatti, che sia di gran lunga preferibile un sistema di prevenzione ex ante di tali illeciti, sistema  che la responsabilità oggettiva non prevede e che disincentiva, posto che la scoperta e la denuncia di illeciti espone comunque le società ad essere sanzionate proprio a causa dell’esistenza di tale responsabilità, a un sistema, come quello attuale, che si limita a reprimere ex post detti illeciti, relegando le società ad un ruolo meramente passivo, fatalistico e rassegnato, finendo, in questo modo, le loro sorti, sportive ed economiche, per essere determinate dall’agire altrui e trasferendo, di fatto, la responsabilità oggettiva degli illeciti stessi sui tifosi.

Responsabilità oggettiva, d’altronde, che , come insegnano le esperienze sin qui maturate, non ha, purtroppo, avuto nessuna, preventiva efficacia deterrente e dissuasiva nei confronti del compimento di illeciti sportivi.

Circa, infine, i modelli organizzativi e gli organismi di vigilanza, controllo e prevenzione di detti illeciti, si può fare utile riferimento alla disciplina prevista dal Decr. L.vo 21/11/2007, n.231 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose.

Più precisamente, andrebbe mutuato dalla predetta normativa il principio della segnalazione ed eventuale sospensione di gare e, se già effettuate, dell’annullamento e della ripetizione delle stesse sulla base di specifici indicatori di anomalie e della loro gravità.

Si tenga presente, a tale riguardo, che già operano strutture organizzative ed istituzioni a livello nazionale, quali l’ UISS ( Unità Informativa Scommesse Sportive), ed il GISS ( Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ) nonché, a livello internazionale, quali la Early Warning Sistem GMBH, Società senza fini di lucro della FIFA, che ha attivato un network internazionale con centinaia di bookmaker e con altrettante Agenzie autorizzate in grado di monitorare in tempo reale l’andamento delle scommesse sulle gare di calcio, segnalandone le anomalie.

 

Avv. Massimo Rossetti

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