La decisione, come rilevato nelle mie note dell’1 agosto ( ved. www.federsupporter.it), non aveva tenuto in alcun conto del fatto che la Corte di Giustizia F
ederale, pur avendo confermato quanto stabilito in primo grado dalla Commissione Disciplinare in ordine al disconoscimento a Federsupporter del diritto di partecipare come parte al processo sportivo, in quanto soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo, tuttavia aveva riconosciuto all’Associazione, accogliendo una richiesta in tale senso avanzata in via subordinata dall’Associazione stessa, la possibilità di assistere in Aula al procedimento, tenuto conto di un interesse qualificato di Federsupporter quale Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori, i principali danneggiati dagli illeciti sportivi.
Contro la decisione della Commissione Disciplinare Federsupporter aveva fatto ricorso in merito al quale si è pronunciata oggi la Corte di Giustizia Federale.
La pronuncia, pur stabilito che, sul piano procedimentale, la riforma dell’ordinanza impugnata non è ammissibile, atteso che la stessa ha natura procedurale, considerata, però, la garanzia della pubblicità dell’udienza prevista dalle vigenti norme dell’ordinamento sportivo, ha confermato la sua precedente decisione di consentire a Federsupporter di assistere in Aula al processo.
Laddove, a parte la sottigliezza degli aspetti tecnico-giuridici valutati dalla Corte, vanno sottolineate la raffinatezza e l’eleganza non solo giuridica della soluzione adottata dalla Corte medesima.
Soluzione che, pur facendo salva sul piano formale la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, ha però, ancora una volta, nella sostanza, ammesso la presenza in Aula nel processo sportivo, onde assistervi, in prima e diretta persona, di un soggetto non facente parte dell’ordinamento sportivo, ma rappresentativo dei diritti e degli interessi dei tifosi.
Si tratta, indubbiamente, di una assoluta novità e di una prima, e non è esagerato definirla di portata storica, apertura, che Federsupporter rivendica a proprio merito, delle Istituzioni sportive al principio che i suddetti tifosi, per il tramite di soggetti associativi che li rappresentano e tutelano, comincino ad avere voce in capitolo anche nell’ambito di un ordinamento che, finora, non li aveva mai presi in considerazione, almeno come titolari di diritti e di interessi meritevoli di tutela, e che li aveva sempre esclusi.
Avv. Massimo Rossetti










