- Roma 31 ottobre 2012
Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2011/2012. Contestate violazioni a numerosi tesserati ed alle società di appartenenza.
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Si apprende dal Comunicato Ufficiale n. 31/CDN della FIGC, pubblicato il 15 ottobre scorso, che numerosi tesserati e, per responsabilità oggettiva, le rispettive società di appartenenza sono stati deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale ( CDN) per violazioni del Regolamento in oggetto.
Più precisamente, per aver ottenuto il pass per l’accesso all’area federale dedicata al calcio mercato 2011-2012, pur non risultando iscritti nei moduli di censimento delle società di appartenenza quali Consiglieri di Amministrazione, Direttori Generali, Direttori Sportivi e Segretari, ovvero per non risultare iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
Per la gran parte dei deferiti il processo dinanzi alla CDN si è concluso o con patteggiamenti di pena o con condanne : gli uni e le altre comportanti inibizioni temporanee e/o ammende.
Ciò premesso, quello che colpisce maggiormente della vicenda è l’elevato numero dei tesserati e delle società coinvolte, nonchè il fatto che, fra dette società, ne figuri anche una importante di Serie A , quale la SS Lazio.
Tra gli incolpati vi sono, infatti, i sigg. Antonio Armando Calveri ed Igli Tare, entrambi tesserati della predetta Società, quest’ultima, a propria volta , incolpata per responsabilità oggettiva.
Sorprende, in particolare, che al sunnominato Tare venga contestato di non essere iscritto nei moduli di censimento della Società di appartenenza quale Direttore Sportivo e di non essere iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
In merito, l’incolpato, così come si evince dal provvedimento emesso dalla CDN, sostiene, a propria difesa, di aver presentato sin dal 2009 domanda di iscrizione nel predetto Elenco, ritenendo che la domanda fosse stata accolta.
Ma, a prescindere da ciò ( il procedimento nei confronti dell’incolpato, così come nei confronti del Calveri, è stato rinviato a nuovo ruolo), viene da chiedersi per quale motivo Tare non risulti, almeno secondo l’atto di deferimento, iscritto, quale Direttore Sportivo, nei moduli di censimento della Lazio.
La CDN, nelle motivazioni delle decisioni adottate nei confronti di altri incolpati per i medesimi capi di accusa, spiega che l’iscrizione in detti moduli, con le qualifiche sopra specificate, è “condizione necessaria per l’accesso all’area federale.” e che essere solo tesserati “ non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all’Area Federale”
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Consultati il sito ufficiale e l’ultimo bilancio disponibile della Società, in effetti, il nome di Tare non compare né tra i componenti degli organi sociali, né tra i dipendenti, né tra i collaboratori della Lazio: dipendenti e collaboratori che, peraltro, non vengono nominativamente indicati con le rispettive qualifiche e/o incarichi loro attribuiti.
Il Direttore Sportivo di una società di calcio, tanto più dell’importanza della Lazio, è certamente una figura societaria apicale.
Ai sensi di legge ( legge n.91/1981) e dell’Accordo Collettivo dei Direttori Sportivi, stipulato tra la FIGC, le Leghe Calcio e l’A.DI.SE.( Associazione Italiana Direttori Sportivi) il rapporto tra società e Direttore Sportivo è qualificato come di lavoro.
Tale rapporto, regolato dal punto di vista economico e normativo, nonché previdenziale e tributario, deve essere redatto in forma scritta, deve essere comunicato alla Lega di appartenenza della società ed alla Federazione.
E’notorio, d’altro canto, che Tare sia universalmente conosciuto come il Direttore Sportivo della Lazio, pubblicamente qualificandosi egli tale e così pubblicamente qualificandolo la Società.
Desta, pertanto, notevole perplessità che egli, secondo l’incolpazione, non risulti con tale qualifica nei moduli di censimento della Società stessa e nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
In attesa di conoscere le decisioni della CDN con riferimento al caso di specie, non resta che rilevare come, ancora una volta, il calcio ed i suoi protagonisti appaiano sempre di più riluttanti ad osservare quei principi e doveri di lealtà, correttezza e probità solennemente sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva Federale; principi e doveri che rischiano di risultare una mera astrazione .
Avv. Massimo Rossetti










