Poche volte si è assistito a così tanto impegno nell’imporre un concetto di valore oggettivamente inteso. Ma “ MUCH ADO ABOUT NOTHING ( Tanto rumore per nulla)”. Scorrendo il DEVOTO-OLIO ( pag. 1862) ritroviamo una definizione che può illuminarci nel decifrare il complesso regolamentare che il sistema calcio ha posto in essere : “ Onore : La dignità in quanto oggetto di considerazione sul piano sociale e morale e quindi riconducibile alla personalità dell’individuo o all’ambito codificato di una comunità e dei relativi costumi”. Se l’onorabilità è la conseguenza dei comportamenti del singolo nella definizione di onore fornita in precedenza e nel pubblico riconoscimento di questo, i “macabri” tentativi delle norme FIGC si presentano del tutto inutili. Infatti, in nessun caso all’onore, ergo all’onorabilità, può essere collegato un reato , inteso come comportamento dell’individuo che si concretizza nella lesione di un bene giuridicamente tutelato, comportamento dal quale scaturisce una pena. Così il reato, come fatto in sé, qualora accertato giudizialmente, può essere preso in considerazione in base alla sua natura, giammai in relazione alla conseguenza della condanna irrogata. Queste banali considerazioni, evidentemente, non sono state sufficienti a conferire all’onore quel valore morale a base dei principi riconosciuti dalla Carta Olimpica . Così si è arrivati ad una nuova definizione di onore/onorabilità: collegare al reato la pena , capovolgendo ogni logica. Non è più il reato ad essere contrario all’onore ma è la pena o meglio la sua durata ad essere condizione per l’onore ! Questa nuova definizione troverà certamente un facile seguito nel mondo sportivo e potrà creare una nuova tipologia di manager sportivi: pregiudicati si( persona che ha riportato condanne penali – cfr DEVOTO-OLI pag. 2124) ma con pene di varia durata con un limite temporale al di sotto del quale l’onore è salvo.
Alfredo Parisi

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