Ciò premesso, tali decisioni appaiono non conformi alle norme in materia di cui all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Il predetto articolo, infatti, che disciplina la tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi, non prevede affatto, ai fini della sospensione cautelare dei componenti di tutti tali organismi ( del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, degli organismi rappresentativi delle società) , che, per taluno dei delitti elencati nell’Allegato A al Codice, sia prevista la pena edittale della reclusione superiore a cinque anni.
Viceversa, quanto deciso dal Consiglio federale il 26 marzo scorso esclude la condizione della previsione di una pena edittale della reclusione non superiore a cinque anni solo per i delitti di frode sportiva, di doping, di truffa e di appropriazione indebita, prevedendo tale condizione per tutti gli altri delitti elencati nel predetto Allegato A.
Si tenga presente che l’art. 11 del Codice del CONI si riferisce a condanne per tali reati, anche non definitive, per cui, a maggior ragione, si deve ritenere che non possano fare parte di alcun organismo sportivo coloro i quali, per tali delitti, abbiano riportato condanne definitive di qualsiasi natura ed entità.
L’elencazione nominativa dei reati di cui all’Allegato A e di cui all’art. 22 bis delle NOIF della FIGC ha la sua unica ragion d’essere nel considerare tali reati rilevanti per l’ordinamento sportivo in base al bene giuridico tutelato, senza alcun riferimento alla soglia di pena, effettiva od edittale, per essi prevista.
La delibera del Consiglio federale del 26 marzo scorso potrebbe essere considerata non in conflitto con la citata normativa del CONI soltanto qualora essa dovesse essere intesa come esclusivamente applicabile a coloro che acquisiscono una quota societaria pari o superiore al 10 % dell’intero capitale sociale, ma non siano componenti di alcun organismo sportivo, restando ferme per tali componenti le disposizioni di cui all’art. 11 del Codice del CONI e, per quanto riguarda il calcio, all’art. 22 bis delle NOIF della FIGC.
Tuttavia, anche in questa restrittiva accezione, non appare intrinsecamente ragionevole stabilire norme diverse in tema di onorabilità fra soggetti che,comunque, esercitano una influenza rilevante sulla vita e sulla gestione societaria.
Ci si chiede e si chiede che senso abbia che, per esempio, un membro del consiglio di amministrazione di una società, magari detentore di una quota inferiore al 10% del capitale sociale, venga sospeso, in caso di sentenza non definitiva, ovvero venga dichiarato decaduto dalla carica, in caso di sentenza definitiva, per uno dei delitti, diversi da quelli di frode sportiva, di doping, di truffa e di appropriazione indebita, contemplati nei citati Allegato A e art. 22 bis, purchè condannato alla pena della reclusione superiore ad un anno e, invece, che un soggetto, condannato per uno dei delitti ivi contemplati, possa detenere una quota di capitale sociale pari o superiore al 10 % dell’intero, purchè per tali delitti sia prevista la pena edittale della reclusione superiore a cinque anni.
Quanto ai delitti che oggi prevedono la pena edittale della reclusione non superiore a cinque anni si rinvia all’elenco in calce alla presente.
Aggiungasi che permane la, già più volte da Federsupporter rilevata, difformità tra quanto stabilito dall’art. 11 del Codice del CONI e quanto stabilito dall’art. 22 bis delle NOIF della FIGC.
Quest’ultima, con delibera consiliare del 20 novembre 2014, ha nuovamente modificato il suddetto art. 22 bis, dopo che lo aveva già modificato il 27 maggio 2014., stabilendo che la decadenza da cariche sportive, a seguito di condanna definitiva per uno dei delitti di cui allo stesso art. 22 bis, corrispondenti a quelli di cui all’Allegato A al Codice del CONI, richiedeva la condizione dell’aver riportato una condanna alla pena detentiva superiore a un anno.
L’ulteriore modifica deliberata il 20 novembre 2014, relativamente ad una serie di delitti, quali quelli in materia di associazioni segrete, di cui al Testo Unico sulla disciplina degli stupefacenti, in materia di disposizioni penali concernenti le società ed i consorzi di cui al Codice Civile, di cui al Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, delitti prima comportanti l’ineleggibilità e la decadenza nel caso di condanna definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno, consiste nell’aver previsto la condizione che per i suddetti delitti sia contemplata la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
Laddove l’ulteriore previsione, quale condizione aggiuntiva di ineleggibilità e decadenza da cariche sportive, della pena edittale della reclusione non inferiore a tre anni, applicata proprio a quei delitti che maggiormente ineriscono all’amministrazione e gestione di società di calcio, quotate e non quotate ( Caso Parma docet), lascia perplessi, per non dire scandalizzati.
Per riassumere, attualmente si danno ben tre diversi regimi in materia di onorabilità calcistica :
l’uno che attiene ad una serie di delitti non colposi comportanti la condanna definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno; l’altro che attiene ad una serie di delitti non colposi che prevedono la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ; un altro ancora che attiene ad una serie di delitti non colposi che prevedono la pena edittale della reclusione non superiore a cinque anni.
Tutti e tre i regimi indicati : non risultano conformi all’art. 11 del Codice del CONI ; restringono fortemente la tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi; configurano irrazionali ed ingiuste forme di disparità di trattamento in presenza di condanne per delitti, senza distinguere in base alla rilevanza per l’ordinamento sportivo del bene giuridico tutelato.
Un complesso, dunque, ma meglio sarebbe dire una congerie, di norme che disciplinano una materia così delicata e cruciale , non sulla base di criteri organici, razionali ed omogenei, bensì per sopperire, di volta in volta, a specifiche situazioni, secondo logiche palesemente di adattabilità al caso concreto e, quel che è peggio, palesemente ad hominem o ad personam che dir si voglia.
E’, pertanto, ormai indispensabile ed indifferibile, ad avviso di Federsupporter, un intervento del CONI che, nella sua veste di massima Istituzione sportiva sovraordinata a tutte le altre ed in funzione nomofilattica, riporti ordine, razionalità e omogeneità nella disciplina della tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi, senza che vi siano più o vi possano essere figli e figliastri e senza che, soprattutto, le norme in materia vengano, apertamente o surrettiziamente, svuotate, annacquate o svilite.
Ne va della, sebbene ormai scarsa, residua credibilità dell’ordinamento sportivo, segnatamente di quello calcistico..
Nel ringraziarLa per l’attenzione e con l’auspicio che l’intervento richiesto possa tempestivamente realizzarsi, con l’occasione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

 

Elenco dei delitti con pena edittale della reclusione non superiore a cinque anni.

La rivelazione di segreti di Stato ( art. 261 C.P.); L’atto di terrorismo, non aggravato, con ordigni micidiali o esplosivi ( art. 280 bis, 1 comma, C.P.); Atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’esercizio delle prerogative ed attività di Organi costituzionali e Assemblee regionali ( art. 289, 1 comma, C.P.); Attentati contro i diritti politici del cittadino ( art. 294 C.P.); Assistenza ai partecipi di organizzazione o di banda armata ( art. 307, 1 comma, C.P.); Peculato mediante profitto dell’errore altrui ( art. 316 C.P.); Malversazione a danno dello Stato ( art. 316 bis C.P.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( art. 316 ter C.P. ) ; Abuso d’Ufficio ( art. 323 C.P.); Rifiuto e omissione di atti d’ufficio ( art. 328 C.P.); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ( art. 331, 1 comma, C.P.); Violenza o minaccia a pubblico ufficiale ( art. 336 C.P.) ; Resistenza a un pubblico ufficiale ( art. 337 C.P.) ; Turbata libertà degli incanti ( art. 353 C.P.); Frode nelle pubbliche forniture ( art. 356, 1 comma, C.P.); Autocalunnia ( art. 369 C.P.); Falso giuramento della parte ( art. 371 C.P.) ; False informazioni al pubblico ministero ( art. 371 bis C.P.) ; Frode processuale ( art. 374 C.P.); Favoreggiamento personale ( art.378 C.P.); Patrocinio , Consulenza infedele ( art. 380 C.P.); Evasione ( art. 385 C.P.); Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ( art. 388 C.P.); esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ( art. 392 C.P.) e con violenza alle persone ( art. 393 C.P.); Violazione di sepolcro ( art. 407 C.P); Vilipendio delle tombe ( art. 408 C.P.) ; Vilipendio di cadavere ( art. 410, 1 comma, C.P. ); Istigazione a delinquere ( art. 414 C.P.); Assistenza agli associati di tipo mafioso ( art. 418, 1 comma, C.P.); Attentato ad impianti di pubblica utilità ( art. 420, 1 comma, C.P.); Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga ( art. 427, 1 comma, C.P.); Danneggiamento seguito da naufragio ( art. 429, 1 comma, C.P.); Attentati alla sicurezza dei trasporti ( art. 432, 1 e 2 comma, C.P.); Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche concessioni ( art. 433, 1 e 2 comma, C.P.); Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti ( art. 435 C.P.); Commercio o somministrazione di medicinali guasti ( 443 C.P.); Commercio di sostanze alimentari nocive ( art.444 C.P.); Alterazione di monete ( art. 454 C.P.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ( art. 477 C.P.) ; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti ( art. 478 C.P.); Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ( art. 483 C.P.); Falsità in scrittura privata ( art. 485 C.P.); Sostituzione di persone ( art. 494 C.P.); Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ( art. 497 bis C,P.); Usurpazione di titoli o di onori ( art. 498 C.P.); Diffusione di una malattia delle piante o degli animali ( art. 500 C.P.); Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio ( art. 501 C.P.); Manovre speculative su merci ( art. 501 bis, 1 comma, C.P.); Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio ( art. 508 C.P.); Turbata libertà dell’industria o del commercio ( art. 513 C.P.) ; Frode nell’esercizio del commercio ( art. 515 C.P.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.); Atti osceni ( art. 527 C.P.) ; Bigamia ( art. 556 C.P.) ; Incesto ( art. 564, 1 comma, C.P.); Lesione personale ( art. 582 C.P.); Omicidio colposo ( art. 589, 1 e 2 comma, C.P.) ; Abuso di autorità contro arrestati o detenuti ( art. 608 C.P.); Corruzione di minorenne ( art. 609 quinquies C.P.); Violenza privata semplice ( art. 610 C.P.); Violazione di domicilio ( art. 614 C.P.); Interferenze illecite nella vita privata ( art. 615 bis C.P.); Interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telefoniche o telematiche ( art. 617 quater C.P.); Furto senza aggravanti ( art. 624 C.P.); Sottrazione di cose comuni ( art. 627 C.P.); Invasione di terreni o edifici ( art. 633 C.P.); Turbativa violenta del possesso di cose immobili ( art. 634 C.P.); Danneggiamento ( art. 635 C.P.); Truffa ( art. 640 C.P.) ; Appropriazione indebita ( art. 646 C.P.).

Ai delitti, sopra elencati, previsti dal Codice Penale, si devono aggiungere numerosi, altri delitti, come quelli in materia fallimentare ( Bancarotta semplice e Ricorso abusivo al credito) , bancaria, assicurativa, tributaria, finanziaria, economica in generale, nonché sportiva: questi ultimi comportanti la pena edittale della reclusione non superiore a cinque anni (Violazione del Daspo, Lancio di materiale pericoloso, Scavalcamento di recinzioni, Invasione di campo,Possesso di artifizi pirotecnici, Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce ) .

 

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