Ciò premesso, il GUP Beluzzi, ignorando tale riconoscimento, disconosce che “ milioni di tifosi” abbiano potuto subire alcun danno di qualsiasi genere da alterazioni di partite.
Non solo, infatti, il sunnominato GUP esclude che i reati di tipo associativo, in quanto offendono l’ordine pubblico, configurino in capo a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, la legittimazione alla tutela di interessi riservati allo Stato, ma esclude, inoltre, che anche i singoli reati – scopo di frode sportiva, costituenti il fine dell’associazione delinquenziale, legittimino alla costituzione di parte civile soggetti, quali Federsupporter, poiché il tifoso, generico o abbonato, non sarebbe titolare di alcun rapporto di natura contrattuale né con i calciatori ritenuti corrotti né con terzi esterni ritenuti corruttori.
Quanto al fatto che non sia ammessa la costituzione di parte civile di soggetti privati per il reato di associazione per delinquere, pur essendo vero che tale reato è principalmente rivolto alla tutela dell’ordine pubblico, tuttavia, non può essere esclusa la responsabilità risarcitoria di coloro i quali, sebbene non autori di singoli reati-fine dell’associazione, abbiano posto le precondizioni dell’illecito e del conseguente verificarsi del danno da esso cagionato, mediante la partecipazione all’associazione stessa ( cfr. Cassazione, II Sezione penale, sentenza n. 23046 del 14 maggio 2010) .
Il GUP ha ritenuto ammissibili soltanto le richieste di costituzione di parte civile della FIGC, della Lega nazionale Professionisti di Serie B, della Lega Pro, poiché soggetti definiti aventi “ uno specifico interesse e poteri di governance del mondo sportivo calcistico”, della AIC (Associazione
Italiana Calciatori), quale soggetto di natura privata avente “ specifiche finalità di tutela degli interessi di soggetti “ partecipanti” alle competizioni sportive “ , nonché della Società di scommesse SK365 Malta limited, quale soggetto abilitato a svolgere regolarmente i concorsi pronostici e relative scommesse sul territorio nazionale.
L’esclusione dei tifosi, sia di quelli definiti “generici” sia di quelli abbonati, nonché di enti esponenziali dei loro diritti ed interessi, dalla titolarità del diritto a qualunque risarcimento, non solo per il reato associativo, ma anche per i singoli reati-fine di frode sportiva, non può che lasciare stupiti e perplessi.
Tale affermazione, invero, a parte la contraddittorietà con quanto nel passato sostenuto dal GIP dello stesso Tribunale e con il fatto che, quasi sempre, vi è coincidenza tra persona offesa dal reato, titolare dell’interesse penalmente protetto, leso dalla commissione del fatto-reato, e la persona danneggiata da quest’ultimo, intendendosi per tale chi ha sofferto un danno patrimoniale o non patrimoniale come conseguenza del reato stesso, si pone in netto contrasto con la più recente evoluzione giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità, in tema di risarcibilità del danno da frode sportiva.
La sentenza del Tribunale di Bari , II Sezione penale, del 26 novembre 2014/24 febbraio 2015, ha stabilito ( pag. 56 e segg) “non vi è dubbio sulla legittimazione delle parti civili costituite ad azionare giudizialmente la pretesa civilistica in sede penale, posto che condizione imprescindibile per la legittimazione delle persone fisiche, così come dei cosidetti enti esponenziali, è la possibilità di individuare in essi, come nella specie,la condizione di persone offese o danneggiate dal reato.
Con riferimento a Federconsumatori e FIGC, è sicuramente apprezzabile una lesione del diritto al conseguimento dello scopo per cui sono costituiti, ossia come frustrazione e vanificazione dell’agire degli Enti che ne restano vulnerati nella loro stessa personalità ( Cass. Sez. IV, n. 22558 del 2010)….. Consumatori ed utenti, categoria nella quale sono certamente ricompresi gli spettatori a vario titolo di manifestazioni sportive, acquirenti a titolo oneroso dei relativi biglietti o abbonamenti che danno il diritto di assistere all’evento dal vivo ovvero in televisione, e costituita da un numero vasto e potenzialmente indeterminato di consumatori che non si esaurisce nelle singole persone costituitesi in proprio parte civile… Osserva il Giudicante come la richiesta risarcitoria della Federconsumatori possa essere accolta anche nel merito, apparendo evidente che dall’esistenza di un evento volto ad alterare il regolare svolgimento della partita di calcio Bari-Lecce sia derivato un danno all’interesse statutario di tutea dei consumatori:le condotte delittuose accertate in questa sede sono , infatti, indubbiamente lesive del diritto di consumatori ed utenti, spettatori a vario titolo della gara ( acquirenti a titolo oneroso dei titoli di legittimazione per assistere alla gara dal vivo o in televisione), di assistere ad una competizione sportiva avente come promesse ed essenziali caratteristiche la lealtà e la correttezza del suo svolgimento, oltreché l’alea del risultato finale.
Come già innanzi chiarito l’Ente si pone in questa sede quale organismo esponenziale che rappresenta e tutela l’interesse di un numero indeterminato di consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali ( art. 2 del Codice del Consumo) per espressa disposizione statutaria, sicchè in conseguenza del reato per cui si procede è immediatamente apprezzabile un danno meritevole di tutela risarcitori. Il danno, pur se certamente sussistente, quanto meno nella sua componente non patrimoniale, appare, tuttavia, di complessa quantificazione, anche in ragione delle non esaustive allegazioni di parte sul punto. Ragion per cui questo Giudice ritiene che debba essere liquidato in separata sede. Può essere comunque concessa,
su richiesta della parte, una condanna provvisionale degli odierni imputati al pagamento della somma di euro 1.000,00 nei limiti della quale può ritenersi già raggiunta la prova in considerazione della rilevanza dell’incontro di calcio Bari-Lece e della gravità dell’episodio nella
prospettiva del turbamento della regolarità della competizione e dell’equilibrio di tutti i numerosissimi rapporti contrattuali ad essa collegati.” .
Una volta riconosciuto il diritto dell’ente esponenziale dei diritti ultraindividuali dei tifosi a costituirsi parte civile in conseguenza del reato di frode sportiva, riconosciuta, altresì, la sussistenza di un danno non patrimoniale subito dall’ente, la sentenza si sofferma, poi, su analoghi diritti spettanti ai tifosi in proprio.
A questo proposito, negata l’esistenza di un danno patrimoniale, la sentenza così recita : “ Può, invece, stimarsi sussistente in conseguenza del reato accertato in questa sede un danno non patrimoniale risarcibile. I tifosi, infatti, hanno documentato che il loro interesse alla lealtà e correttezza della competizione sportiva Bari-Lecce è fondato su un titolo contrattuale, incorporante uno specifico diritto ( di credito) ad assistere ad una competizione sportiva regolare….in tale contesto, l’accertata combine e l’alterazione della regolarità della gara hanno senz’altro cagionato ai suddetti tifosi, come confermato dall’istruttoria svolta….. Un significativo e non bagatellare pregiudizio, consistente, oltreché nel patimento e nella sofferenza transeunte, nell’aver in qualche modo smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita.(ablazione e perdita di fiducia nella correttezza delle partite di calcio e nella lealtà dei calciatori; perdita di interesse e desiderio di coltivare il proprio hobby di seguire la squadra del cuore dal vivo, anche in trasferta)”.
Circa l’inconsistenza e l’infondatezza di quanto sostenuto dal GUP, dr. Beluzzi, milita anche quanto sancito dalla Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 1857 del 24 marzo/9 settembre 2015 relativa alla vicenda meglio nota come “Calciopoli”.
Così, infatti, si pronuncia la sentenza : “Come ha più volte ribadito la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della pronuncia della condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronunzia, infatti, costituisce una mera “ declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione “ ( pag. 104).
E, ancora, ( pag. 133) : “ Da parte della Corte territoriale è stata riconosciuta la prova dell’avvenuta commissione non solo del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi sportive, ma anche la realizzazione di numerosi reati-scopo di tale natura, tutti aggravati dal comma 3 dell’art. 1 L.401/89. La sussistenza del reato produce, quale conseguenza inevitabile,l’insorgenza di un danno anche di tipo potenziale che, in quanto conseguenza dell’accertamento dell’illecito penale, non può non essere –quantomeno- una forma di danno non patrimoniale ( art. 2059 cod.civ.), salvo il potere da parte del giudice civile di accertare con compiutezza di elementi la sussistenza del danno, di valutarne la tipologia e d determinarne l’ammontare , seguendo, ovviamente, le regole probatorie civilistiche sulla sua quantificazione”.
E, infine ( pag. 135) :” Il richiamo alle azioni risarcitorie di tipo collettivo esperibili da parte delle Associazioni dei Consumatori non è pertinente così come non lo è il richiamo giurisprudenziale di cui alla sentenza della 3.a Sezione civile 18.8.2011 n. 17351 la quale riconosce la possibilità per le associazioni di consumatori di agire a tutela degli interessi collettivi di determinate categorie di soggetti e indica le condizioni per la legittimazione ad agire di tali associazioni: ciò però significa che laddove le associazioni dei consumatori dovessero agire in sede penale per il risarcimento occorre sempre la costituzione di parte civile”.
Aggiungasi che gli interessi collettivi, cioè comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini della categoria o del gruppo stessi, sono suscettibili di tutela giurisdizionale solo riconoscendosi la titolarità di tali interessi in capo ad enti esponenziali che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati.
Ne consegue che la lesione dell’interesse collettivo legittima al ricorso alla tutela giurisdizionale soltanto l’ente e non i singoli che ne fanno parte, essendo l’interesse collettivo riferibile alla
categoria o al gruppo unitariamente intesi, non già all’interesse particolaristico dei singoli soggetti che vi appartengono.
La legittimazione ad agire, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuta “ non soltanto alle associazioni ( ed ai comitati stabili) cui tale facoltà è stata conferita con legge…..ma anche ai soggetti, da questi ultimi diversi, siano essi singoli o collettivi, e , in quest’ultimo caso, vuoi che si tratti di meri comitati sorti spontaneamente al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti in un circoscritto territorio, vuoi che si tratti di singole persone fisiche in posizione differenziata sulla base del criterio della vicinitas quale elemento qualificante dell’interesse a ricorrere “ ( Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 6559 del 13 settembre 2010).
E’ necessario, pertanto , ai fini della legittimazione ad agire dell’ente esponenziale, che quest’ultimo, come Federsupporter, intervenga a tutela di interessi da considerarsi, non come dei singoli associati, bensì conformi a quelli del gruppo sociale di riferimento.
A questo scopo, fondamentali parametri sono quelli della finalità statutaria dell’ente, della stabilità del suo assetto organizzativo, della prossimità dell’ente stesso all’interesse sostanziale che si assume leso: nella fattispecie, dell’interesse, leso da una associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di frode sportiva e dai singoli reati-scopo dell’associazione, alla trasparenza, lealtà e correttezza delle competizioni sportive.
Per concludere, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, appare abbastanza chiaro come l’ordinanza de qua abbia, con argomentazioni superficiali e sbrigative, oltreché giuridicamente inattendibili e non condivisibili, voluto” alleggerire”, per così dire, il processo dalla partecipazione di numerose parti civili.
Né si può tralasciare il fatto che, talvolta, in specie in ambiti istituzionali, sportivi e statali, sembri ancora allignare una certa tendenza a sottovalutare e marginalizzare episodi di corruzione sportiva.
Neppure si può tralasciare la tendenza a considerare i tifosi, quali meri spettatori passivi di spettacoli sportivi e non quali consumatori e clienti di tali spettacoli e in quanto tali titolari di specifici diritti degni di tutela.
Alcuni, insomma, pare vogliano continuare a ritenere i tifosi quali meri destinatari di precetti, divieti, restrizioni di ogni sorta, privi di qualsivoglia diritto, aventi, cioè, uno status giuridico non dissimile da quello che nell’antica Grecia e nell’antica Roma distingueva gli schiavi dai cittadini. “ In una società schiavistica gli schiavi fungono in un certo qual modo da elemento di contrasto, costituiscono l’altra faccia della società, quella rispetto alla quale si definiscono gli uomini e le donne liberi…. Uno schiavo appartiene alla metà cattiva della società, alla sua faccia, per così dire, oscura e nascosta” ( cfr.”Gli schiavi nel Mondo Greco e Romano”, pag.24, di Jean Andreau e Raymond Descart, Società Editrice il Mulino ,2014).
A questo proposito, non è certo casuale che il dr. Raffaele Cantone , noto magistrato e profondo conoscitore dei fenomeni di illegalità, malaffare e corruzione nel mondo del calcio, nonché attuale Presidente dell’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione), nel libro “ Football Clan”, Rizzoli Editore, 2012, alla pag. 208, avesse già avuto modo di rilevare che “ le combine sono state trattate come peccati veniali, un malessere fisiologico, senza capire quanto il fenomeno si stesse allargando”.
Ragion per cui è altamente auspicabile che possa essere al più presto approvata dal Parlamento la proposta di legge che riconosce la figura ed i diritti del tifoso quale consumatore di spettacoli sportivi; proposta presentata il 27 luglio 2015 dall’On.le Mariano Rabino ( Scelta Civica per l’Italia), che ricalca sostanzialmente il testo contenuto nel libro “ L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore” , di cui sono coautori il sottoscritto, Massimo Rossetti, insieme con il Presidente di Federsupporter , Alfredo Parisi, edito nel 2012 e presentato ufficialmente in occasione di un Convegno tenutosi in Roma il 10 aprile 2012 presso l’Hotel Valadier.
Avv.Massimo Rossetti Avv. Francesca Pantanella









