Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

FIGC Juventus :un accordo che fa discutere

03.06.2023-Abbiate almeno il pudore di non chiamarlo  patteggiamento.

 Con una improvvisa accelerazione,  degna dei più appassionanti Grand Prix, la Giustizia sportiva ha, in 8 giorni,voluto mettere fine ai procedimenti, ( a TUTTI ) nei confronti della Juventus.

E’ vero, si sono definiti i procedimenti, ma è rimasto il giudizio negativo nei confronti di una Società i cui illeciti comportamenti, documentati anche in sede di istruttoria penale, hanno creato effetti non solo  in termini di rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale ed economica, ma, soprattutto, come affermato e ripetuto dagli Organi della Giustizia sportiva, un disvalore sociale che nessuna sanzione può sanare.

Mentre rimando ai commenti tecnico-giuridici dell’Avv. Massimo Rossetti del 26 maggio scorso ( Le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello del 22 maggio 2023) e del 1 giugno (Il patteggiamento sulla “manovra stipendi”), mi soffermo brevemente sull’Ordinanza del Tribunale Federale Nazionale  e sul Comunicato stampa della Juventus , ambedue del 30 maggio 2023.

Ciò che mi preme evidenziare è l’atteggiamento degli Organi della Giustizia sportiva che hanno ritenuto di accettare la “ proposta di accordo ex art. 127  Codice di Giustizia Sportiva”.

Come verrà meglio illustrato nelle richiamate Note dell’Avv. Rossetti, questo accordo tutto è tranne che un patteggiamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 CGS.

Ma mi domando se la Juventus ha “ ribadito la correttezza del proprio operato…..” e se il Tribunale Federale Nazionale  ha ritenuto  la “richiesta (ndr di accordo transattivo) meritevole di accoglimento..”, è allora possibile taroccare i bilanci e creare “disvalore sociale”, per poi, con un  accordo , dopo il pagamento di sanzioni ridicole, continuare“ come prima più di prima” ?

Un accordo che la Juventus ha avuto la mancanza di pudore  di affermare essere stata costretta ad accettare “ nell’interesse della Società stessa dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders (sia appartenenti al mondo dello sport che non)”.

Mentre da parte FIGC, invece, solo un roboante silenzio sulle ragioni che l’hanno indotta a ritenere” la richiesta meritevole di accoglimento”. Perché ?

Per favore, non venite a parlarmi più di giustizia sportiva. 

Alfredo Parisi

 

 

Caso Juventus: le motivazioni della sentenza della  Corte Federale d’Appello (CFA) del 22 maggio 2023.

La CFA in esito al giudizio di rinvio  della propria precedente sentenza, rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (CGS), con sentenza depositata l’8 maggio 2023, ha stabilito di prosciogliere i Consiglieri di amministrazione della Juventus privi di deleghe in materia di gestione sportiva e, per l’effetto, ha diminuito da 15 a 10  i punti di penalizzazione in classifica comminati alla Società.

Alla luce delle  motivazioni della sentenza, si può, chiaramente, si evince chiaramente  che la Corte, attenendosi ai principi e ai criteri enunciati dal CGS nella decisione dell’8 maggio scorso, ha valutato, in base alle risultanze probatorie acquisite, che è mancato da parte dei Consiglieri di amministrazione privi di deleghe in materia sportiva alcun apporto causale alle condotte illecite degli amministratori con deleghe e che i primi non hanno avuto conoscenza o possibilità di conoscere tali illeciti non avendo, quindi ,dato alcun apporto causale alle condotte incriminate

Ne consegue che la Juventus, a propria volta, non dovendo  più rispondere delle condotte degli amministratori privi di deleghe, si è  vista proporzionalmente ridurre la sanzione a proprio carico.

D’altra parte, occorre tenere presente che la responsabilità della Juventus per le condotte degli amministratori privi di deleghe, già nella sentenza della Corte oggetto di rinvio, era stata valutata come nettamente inferiore alle responsabilità ed alle condotte degli amministratori con deleghe.

Può, dunque, dirsi che la Corte, in sede di rinvio, si è scrupolosamente attenuta ai principi ed ai criteri dettati dal Collegio.

Non sono, quindi, francamente comprensibili e giustificabili le doglianze e le aspre critiche che da taluni, anche esterni ed estranei alla Juventus, sono state mosse dal “ modus agendi” della Giustizia sportiva.

Laddove ,alla difesa sono stati garantiti in pieno tutti i diritti nonché sono state osservate tutte le regole  di cui ai Codici di Giustizia sia della FIGC sia del CONI, nonché di cui alla Costituzione in materia di giusto processo ( art. 111 Cost.).

In particolare, non ritengo giustificabili le lamentele circa i tempi di svolgimento dei processi sportivi, che avrebbero condizionato l’andamento delle gare della Juventus e, più in generale, l’andamento dello stesso campionato.

Effetti pregiudizievoli che, caso mai, vanno imputati, non a un asserito funzionamento della Giustizia sportiva, bensì alle conseguenze di quelli che il CGS ha definito “ comportamenti non corretti, sistematici e ripetuti, frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori che hanno prodotto chiari effetti ( che erano voluti dagli stessi attori) sui documenti e sui valori contabili della società e, quindi, considerata la rilevanza degli elementi emersi, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive”.

Mi chiedo, pertanto, alla luce di quanto precede, che cosa altro avrebbero dovuto fare sul piano processuale gli Organi della Giustizia sportiva della FIGC e del CONI.

Forse che non avrebbero dovuto tenere e condurre i processi nei vari gradi di giudizio  e nel rispetto dei termini previsti, soprattutto a garanzia della difesa ?

Si tenga presente che la Giustizia sportiva, anche nell’ottica di eventuali modifiche di alcune sue regole, non può, però, mai prescindere, pur nella sua autonomia, dalla conformità alle norme dell’ordinamento statale: in primis non conformità ai principi e criteri del giusto processo sanciti dalla Costituzione.

 Ciò, in specie avuto riguardo all’eventuale eliminazione di gradi del giudizio, in particolare, di quello di legittimità e di abbreviazione dei termini processuali tale da pregiudicare i diritti della difesa.

In altre parole, esigenze di tempestività e celerità dei processi sportivi, assolutamente incompatibili con i tempi del  processo penale, non possono trasmodare in giudizi sommari.

E, in verità, ritengo paradossale che a lamentarsi dell’eccessiva protrazione nel tempo dei processi sportivi, così da determinare una incertezza di situazioni, siano proprio coloro i quali, schierati a favore della Juventus, non considerano che i tempi ed i termini dei processi sportivi sono posti, per l’appunto, principalmente, a tutela dei diritti e degli interessi di chi è chiamato a difendersi.

Ne è ipotizzabile che i processi sportivi si tengano e si concludano, non in ossequio alle norme processuali che li regolano, bensì, di volta in volta,in funzione di contingenti interessi extraprocessuali degli incolpati e/o di altri soggetti.

Circa, poi, l’obiezione, pure sollevata da alcuni, per cui non sarebbe ammissibile che l’ordinamento statale riconosca che  condotte di amministratori di società di calcio ricadano sulle società, è appena il caso di rilevare il principio di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti dipendenti da reato commessi da soggetti in posizione apicale dell’ente( Decr. Lgs 231/2001 e successive integrazioni).

Quale scriminante della suddetta responsabilità è previsto che sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di amministrazione e gestione societaria idoneo a prevenire il reato.

Anche il Codice di giustizia sportiva della FIGC contempla analoga scriminante o attenuante  e la difesa della Juventus l’ha espressamente invocata, ma la richiesta è stata respinta dal CGS in quanto, pur avendo la Juventus adottato il modello di gestione, non ha però fornito la prova che esso sia stato effettivamente attuato ai fini della prevenzione delle condotte incriminate.

Insisto, inoltre, così come osservato  nelle mie Note di commento alla sentenza del CGC, sulla esigenza che venga immediatamente accolto l’invito rivolto alla FIGC alla CFA di adottare “ principi – guida sulle valutazione che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostano individuando  una serie di elementi di riferimento”.

Non sfugge a nessuno, infatti,  che la definizione dei principi-guida  e degli elementi in parola agirebbe come deterrente nei confronti delle società ad effettuare operazioni di calciomercato con valutazioni fittizie, con l’effetto di alterare la leale partecipazione alle competizioni sportive.

 

Mi chiedo, per concludere, allo scopo di prevenire fatti come quelli che hanno portato alle decisioni di cui trattasi, che fine abbia fatto la proposta avanzata, sin dal 2004, dall’allora Presidente CONSOB, Lamberto Cardia, in sede di Audizione parlamentare, di attribuire la vigilanza ed il controllo sulla gestione economica e amministrativa delle società di calcio professionistiche, non ad un organo interno alla FIGC, quale è attualmente la CO.Vi.Soc., bensì ad un organo esterno alla Federazione, dotato dei necessari requisiti, oltreché di professionalità, di indipendenza, terzietà ed imparzialità.

Proposta fatta propria e più volte invano reiterata da Federsupporter, sia nei confronti delle Istituzioni politiche che di quelle sportive.

Avv. Massimo Rossetti

26 maggio 2023

 

Juventus: il patteggiamento sulla “ manovra stipendi”.

Il 30 maggio scorso, tra la Juventus e la Procura Federale è stato raggiunto un accordo, ratificato dal Tribunale Federale, sulla natura e l’entità della pena,  così detto “ patteggiamento”, da scontarsi da parte della Società, consistente in una sanzione pecuniaria di € 780.000, relativamente al procedimento per la così detta “manovra stipendi”.

Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, analogamente al Codice di Procedura Penale, prevede in via generale, salvo qualche eccezione, la possibilità di un siffatto patteggiamento.

L’accordo, per essere approvato, deve , principalmente, rispettare il principio della congruità della pena concordata.

In materia , può essere utile ricondursi ai principi e criteri enunciati dalla Corte Federale d’Appello nella sentenza depositata il 30 maggio scorso circa l’afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

In sintesi, recita la Corte “ facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in  un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, come detto, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione, speciale e generale, in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato  effetto dissuasorio e,da  ultimo, deve essere suscettibile, anche di una valutazione di natura equitativa”.

Orbene, alla luce di tali principi e criteri, a me sembra che la natura e l’entità della sanzione concordata non rispondono, o non rispondono appieno, agli enunciati principi e criteri.

In particolare, non ritengo che la sanzione sia idonea a perseguire e raggiungere lo scopo di prevenzione, speciale e generale, in ordine alla reiterazione delle condotte illecite.

In altre parole non penso che una sanzione unicamente economica e di entità abbastanza mite, rapportata alla capacità economica di una società come la Juventus e, più in generale, di quasi tutte le società di calcio professionistiche, tenuto conto della gravità e del disvalore sociale delle violazioni, sia in grado di svolgere un effetto dissuasivo da condotte del genere.

Quanto a quest’ultimo effetto, può dirsi che la sanzione concordata sia paragonabile ad una multa per divieto di sosta.

Ma a determinare una sanzione, così tenua e così scarsamente dissuasiva, abbia avuto un peso l’impegno assunto dalla Juventus di rinunciare ad ogni eventuale ricorso.

Impegno che non può non suscitare alcune perplessità.

Se, infatti, come ritengo probabile, l’impegno si riferisce a ricorsi avverso decisioni non attinenti al procedimento oggetto del patteggiamento e, in specie, si riferisca  a possibili ricorsi in sede giudiziaria amministrativa, un impegno del genere mi pare fuor d’opera.

Il patteggiamento non può estendersi ad altri procedimenti per cui  sono già intervenute sentenze.

Viceversa, l’impegno assunto dalla Juventus mi sembra più attinente piuttosto che ad un patteggiamento, ad un accordo transattivo di carattere generale, intervenuto tra la Juventus e la FIGC.

E se si tiene conto di questo aspetto, la sanzione concordata non può che apparire ulteriormente incongrua, risultando vieppiù sbilanciata a favore della Juventus.

Non solo, ma poiché un eventuale decisione della giustizia amministrativa che ritenesse illegittime le sanzioni comminate dalla giustizia sportiva, ferme restando queste ultime, determinerebbe la responsabilità risarcitoria della FIGC e dei componenti degli organi che quelle decisioni hanno adottato, ciò coinvolgerebbe  nella decisione di patteggiamento interessi propri della stessa FIGC e degli stessi componenti degli stessi Organi.

Osservo, infine, che pur volendosi accogliere la, peraltro, non pacifica, tesi  della non equiparazione  del patteggiamento ad una sentenza di condanna, tuttavia, il patteggiamento può costituire prova, ai fini risarcitori in un procedimento civile o amministrativo.

Ne consegue che società di calcio, qualora si ritenessero lese, sotto il profilo della leale concorrenza, dalla condotta della Juventus, potrebbero avvalersene in sede civile allo scopo di conseguire un relativo risarcimento.

Avv. Massimo Rossetti.

2 giugno 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

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