Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

Tifosi e Diritti

25.01.2024-La chiusura di  settori dello stadio o dell’intero stadio : i diritti degli abbonati.

 Con riferimento a recenti provvedimenti degli Organi della Giustizia Sportiva  della FIGC comportanti la chiusura di settori dello stadio o di un intero stadio, si ricorda che, grazie all’intervento ed all’iniziativa di Federsupporter, in unione con il Movimento Consumatori, che aveva portato nel 2020 all’apertura di un procedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti della Lazio spa , nonché di  Atalanta, Cagliari,Genoa,Inter, Milan, Juventus, Rom, Udinese ( cfr Comunicato stampa AGCM 13 novembre 2020) le predette Società furono costrette a modificare, come segue, le loro condizioni di abbonamento.

 

1)    Nel caso di chiusura di uno o più settori dello stadio, l’abbonato che non ha causato alcuna responsabilità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto  che gli venga messo a disposizione un titolo sostitutivo per un altro settore;

2)    Nel caso di squalifica del campo con disputa della gara in altro stadio l’abbonato, che non abbia causato alcuna responsabiiità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla gara in altro stadio, oppure a sua scelta ad un tagliando di ingresso in un’altra gara non compresa nell’abbonamento indicata dalla Società;

3)    Nel caso di partita a porte chiuse, l’abbonato che non abbia causato alcuna responsabilità, neppure oggettiva, per la Società per la chiusura, ha diritto ad un tagliando per assistere ad un’altra gara casalinga, non compresa nell’abbonamento, indicata dalla Società.

Al riguardo  si rinvia alle Note dell’Avv. Massimo Rossetti dell’8 e del 21 gennaio 2021 (cfr. www.federsupporter.it)

E’ da sottolineare, come già fatto in un recente comunicato, che il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 6004 delo 22 marzo 2017, aveva stabilito che, in quel caso, la AS Roma spa doveva risarcire, per la quota di abbonamento non potuta usufruire, i propri abbonati per la chiusura di un settore dello stadio.

Il Tribunale infatti aveva sancito che un provvedimento della Giustizia sportiva non può trasformarsi, di fatto, in un DASPO, cioè nel divieto di assistere a una gara sportiva che può essere comminato soltanto dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria.

Non solo, ma la Cassazione, con sentenza n. 22266 del 3/02-27/05/2016, aveva stabilito l’illegittimità del Daspo di gruppo o collettivo senza il rispetto del dettato della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Costituzione.

Daspo, secondo la Cassazione, che non può mai prescindere dalla partecipazione personale, attiva e di fatto, al comportamento illecito, preso invece solo sulla base della semplice presenza fortuita ed occasionale, in un gruppo, basato sulla mera convivenza con quest’ultimo.

Convivenza che consiste nell’assistere passivamente al fatto o al comportamento illecito.

Ma, al di là della pur assorbente illegittimità giuridica di provvedimenti della Giustizia sportiva, qualora applicati, nel senso di impedire di assistere a manifestazioni sportive, resta il fatto che tali provvedimenti si sono dimostrati assolutamente inefficaci, visto il ripetersi dei fenomeni che li hanno determinati.

Non si comprende, peraltro, a cosa serva l’installazione negli stadi di moderni strumenti audiovisivi di individuazione a distanza che permettono, o dovrebbero permettere, di individuare e sanzionare coloro che commettono fatti illeciti se poi, viceversa, si colpisce alla cieca e nel mucchio.

Si consideri, altresì, che pretendere che singoli spettatori non organizzati possano, con immediatezza, manifestare il proprio dissenso nel caso di grida o cori razzisti, è pretendere l’impossibile.

Infatti, più singoli non organizzati non possono comprensibilmente reagire, con immediatezza, e, soprattutto, non avere un più che legittimo e giustificato timore nei confronti di minoranze organizzate, spesso use all’intiimidazione ed alla violenza.

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