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Una vittoria della Superlega ?

 13.02.2024-La Corte di Giustizia Europea sulla UEFA e FIFA : il rischio di destabilizzazione dell’intero sistema sportivo.

 La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-333/21 “European Superleague Company”) che si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale ad essa demandato dal Tribunale di Madrid per l’accertamento dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale e di abuso di posizione dominante da parte dell’UEFA e della FIFA con riferimento al Progetto c.d.Superlega, ha dato luogo ad un vivace dibattito sulla portata e sugli effetti di tale sentenza.

A questo proposito degno di particolare apprezzamento e interesse il commento alla sentenza del Prof. Avv. Aniello Merone, in data 23.12.2023 (cfr  “ Rivista judicium- il processo civile in Italia e Europa”- Pacini Giuridica).

Nel commento, oltre ad una articolata e puntuale ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali comunitari in ambito di diritto sportivo, che spiegano le ragioni dell’odierna sentenza, vengono riproposti gli esatti contenuti della sentenza stessa e, quindi, ne escludono letture interessate e strumentali.

 

Contenuti che possono essere così, sinteticamente, riassunti :

1)      Lo sport non viene ritenuto esentato dalle norme del diritto comunitario che regolano il mercato e la concorrenza;

2)      Viene riconosciuto che la valenza sociale del calcio professionistico giustifica l’adozione di norme comuni nell’organizzazione e nello svolgimento delle competizioni. In particolare, si richiede che le competizioni si svolgano nell’ambito di un calendario unico, che esse siano aperte e basate  sulle pari opportunità e sul merito sportivo. Requisiti che escludono la legittimità dell’organizzazione di competizioni chiuse e con calendari sovrapposti;

3)       Non è illegittima, in linea di principio, l’adozione da parte di UEFA e FIFA di norme per l’approvazione preventiva di competizioni diverse da quelle organizzate dalle nominate Associazioni e per la partecipazione ad esse delle società, a condizione che tale approvazione  non sia meramente discrezionale bensì assunta nell’ambito di un sistema  di criteri e procedure  oggettivamente trasparenti non discriminatorie e proporzionali;

4)      I criteri di cui sopra si applicano anche alla commercializzazione di diritti audiovisivi da parte di UEFA e FIFA. Quanto sopra fermo restando l’accertamento dell’eventuale esistenza, da verificare da parte del Tribunale di Madrid, di cause di giustificazione del monopolio del suddetto sfruttamento commerciale.

Come si può, dunque, constatare non è affatto vero, come da alcune parti si vorrebbe dare ad intendere, che la sentenza rappresenterebbe per le società di calcio una sorta di “ fate come vi pare”.

La Corte di Giustizia Europea, infatti, pone dei ben precisi e rigorosi paletti all’organizzazione di competizioni diverse e alternative di quelle organizzate da UEFA e FIFA e alla partecipazione di società a tali competizioni alternative.

Ciò posto che tali competizioni debbono essere non solo aperte e basate sul merito sportivo ma, come detto, essere armonizzate con quelle organizzate da UEFA e FIFA senza che possano sovrapporsi ad esse.

Non sono, quindi, ammesse competizioni  “ad invito”, che prescindono  dal merito sportivo e che non si armonizzano con quelle organizzate da UEFA e FIFA.

Queste ultime che conservano il diritto di adottare norme per l’autorizzazione  ex ante di società alla partecipazione ad altre competizioni,purchè nell’ambito di un quadro  generale ed organico di regole trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Resta sullo sfondo l’esigenza, come pure sottolineato nel commento citato, che l’Unione Europea approvi una normativa comunitaria  contenente i principi di un modello sportivo europeo che riconosca la specificità  dello sport nei confronti di altre attività economiche.

Specificità che non può prescindere dall’esistenza di una struttura necessaria e piramidale dello sport.

Si tratta, insomma, di tradurre,da parte dell’Unione Europea, in norme giuridiche principi più volte sanciti dalla stessa Unione Europea a livello politico.

Vedasi, in particolare, la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021  sulla politica  dell’Unione Europea in materia di sport in cui, tra l’altro, si afferma che “ si oppone pertanto fermamente alle competizioni separatiste che mettano a repentaglio la stabilità dell’intero ecosistema sportivo”.

Un separatismo che cerca di farsi strada anche a livello nazionale italiano mediante l’ipotesi di dar vita ad una Superlega Nazionale, separata dalla FIGC chiusa o semichiusa sul modello statunitense.

Una tendenza contraria al principio sancito espressamente nello statuto del CONI secondo cui la dimensione economica dello sport deve essere coniugata con la sua dimensione sociale, culturale e popolare, senza, quindi, che la prima finisca per prevalere  e prevaricare la seconda fino a cancellarla del tutto.

A quest’ultimo riguardo  è da sottolineare che dal 2023 la Costituzione ( art. 33) prevede che  “ la Repubblica riconosce il valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Pertanto, siccome tutte le norme nazionali e comunitarie vanno considerate ed applicate in maniera costituzionalmente orientata, tenuto conto che anche le norme devono essere conformi a principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, anche le norme sulla concorrenza e sul mercato vanno interpretate alla luce del nuovo inquadramento maieutico-terapeutico dello sport.

Un inquadramento, così come definito dall’illustre giurista Prof. Avv. Piero Sandulli, nel Saggio intitolato “ Lo Sport nella Costituzione e l’Operazione Stadio Flaminio” che l’Autore ha concesso di pubblicare in anteprima sul sito di Federsupporter (www.federsupporter.it).

 

Avv. Massimo Rossetti

 

 

 

 

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