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Iscrizione al Campionato di Serie A 2012-2013

 

                                                                                                                    Roma, 18 giugno 2012

 

 

Adempimenti per l’iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Partecipazioni societarie.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale).

 

 

Tra la SS Lazio Spa e la Coni Servizi Spa, come è noto, è tuttora in atto una controversia circa la stipulazione della convenzione d’uso dello stadio Olimpico di Roma relativamente alla stagione sportiva 2012-2013.

 

Sussiste, altresì, a tutt’oggi, a quanto consta, in capo al medesimo soggetto, vale a dire l’azionista di maggioranza e di controllo della suddetta Società, anche il controllo di un’altra società appartenente alla sfera professionistica (Salerno Calcio Srl).

Ciò premesso, prendendo spunto da entrambe le questioni di cui sopra, alcuni soci di Federsupporter hanno chiesto chiarimenti e precisazioni, che di seguito si forniscono, in ordine agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013 e alle partecipazioni societarie.

  

 1)      Termine di presentazione della domanda di ammissione al campionato di Serie A 2012-2013

 Secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Federale del 27 aprile scorso, le società dovranno presentare alla Lega di Serie A, entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato 2012-2013, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale.

 

2)      Concessione della Licenza Nazionale relativamente all’utilizzo dell’impianto sportivo

 L’art. 19 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) stabilisce che l’impianto sportivo in cui le società debbono svolgere la loro attività deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale.

Su richiesta delle società può essere autorizzata, in via eccezionale e per fondati motivi, l’utilizzazione di impianti diversi.

 

Il Titolo III, Criteri Infrastrutturali, della citata deliberazione del 27 aprile scorso stabilisce che, entro il 20 giugno 2012, dovrà essere depositata presso la competente Commissione Criteri Infrastrutturali la documentazione comprovante la proprietà o il contratto la concessione d’uso o un documento equipollente relativamente all’impianto che si intende utilizzare.

Nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto che insiste sul territorio del Comune ove ha la propria sede sociale, essa dovrà presentare, sempre entro il 20 giugno 2012, istanza per ottenere la deroga di cui all’art. 19 delle NOIF, unendo la documentazione comprovante il contratto, la convenzione d’uso o documento equipollente concernente l’utilizzo dell’impianto in deroga, con il nulla osta del Prefetto competente per l’impianto stesso.

In questo caso, la Lega competente, entro il 25 giugno 2012, dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali il proprio parere sull’istanza in deroga, da concedersi, come detto, in via eccezionale e per fondati motivi.

 

Sempre entro il 25 giugno 2012, la Lega competente dovrà certificare alla Commissione che l’impianto in deroga indicato dalle società rispetta i requisiti infrastrutturali richiesti.

L’inosservanza degli adempimenti sopra specificati entro, rispettivamente, il 20 e il 25 giugno 2012, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, per ciascuna inosservanza, con l’ammenda non inferiore a 20 mila euro per le società di Serie A e B.

La Commissione Criteri Infrastrutturali, entro l’11 luglio 2012, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe competenti, comunicherà alle società stesse l’esito dell’istruttoria.

Contro l’eventuale decisione della Commissione di non accoglimento della domanda di concessione della Licenza le società potranno presentare riscorso alla Commissione medesima, entro il 16 luglio 2012.

 

Entro tale data, ore 13.00, ferme restando le sanzioni per il ritardato adempimento, potrà essere presentata la documentazione richiesta comprovante la disponibilità dell’impianto, fatta salva, a pena di decadenza, la mancata presentazione della domanda di ammissione al campionato 2012-2013 entro il 30 giugno 2012.

Il parere e la certificazione della Lega competente, in caso di istanza di utilizzo in deroga dell’impianto, potrà essere presentata entro il 17 luglio 2012, ore 13.00, sempre ferme restando le sanzioni per la ritardata presentazione e fatta salva la presentazione, a pena di decadenza, della domanda di ammissione al campionato 2012-2013 entro il 30 giugno 2012.

La Commissione, entro il 18 luglio 2012, dovrà esprimere parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

Il suddetto Consiglio deciderà su tali ricorsi nella riunione del 19 luglio 2012.

Contro le decisioni del Consiglio che neghino la Licenza è consentito il ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Coni.

 

 

3)      Partecipazioni societarie : controllo, diretto o indiretto, di società appartenenti alla sfera professionistica

 

L’art. 16 bis delle NOIF stabilisce che non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli, diretti o indiretti, in società appartenenti alla sfera professionistica.

I controlli vietati si hanno quando allo stesso soggetto o a suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

L’inosservanza del divieto costituisce illecito e comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, la suddetta inosservanza del divieto, qualora perduri alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato (scadenza del termine che, come si è visto sub 2, per il campionato 2012-2013 avverrà il 30 giugno 2012), le società oggetto di controllo appartenenti alla sfera professionistica, quindi, per quanto riguarda il Dott. Claudio Lotito, la SS Lazio e il Salerno Calcio Srl, non potrebbero essere ammesse ai campionati di rispettiva appartenenza e decadrebbero dai contributi federali.

 

                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                        Avv. Massimo Rossetti 

 

 

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