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Roma, 2 luglio 2012
1) Federsupporter ammessa dalla Corte di Giustizia FIGC ad assistere al processo sportivo in corso dinanzi alla Corte.
2) Dal primo luglio 2012 diventano obbligatori per le società di calcio sia l’adozione di un modello organizzativo atto a garantire la legalità dell’organizzazione calcistica sia la nomina di un Delegato ai rapporti con i tifosi.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Con riferimento al primo argomento in oggetto si comunica che, nell’udienza odierna, 2 luglio 2012, la Corte di Giustizia della FIGC, in merito al ricorso presentato da Federsupporter contro l’ordinanza pronunciata il 31 maggio scorso dalla Commissione Nazionale Disciplinare della stessa FIGC, di esclusione dell’Associazione dalla partecipazione al processo per illecito sportivo dinanzi alla suddetta Commissione, con propria ordinanza, ha confermato tale esclusione, in quanto Federsupporter non fa parte dell’ordinamento federale.
La Corte, però, ha riconosciuto nella citata ordinanza alcuni elementi di assoluta novità e interesse.
Non è di poco conto, infatti, che la Corte, pur confermando la predetta esclusione, abbia, tuttavia, stabilito che quest’ultima avviene perché, “allo stato dell’ordinamento vigente”, l’Associazione non è ritenuta un organismo rilevante per tale ordinamento.
Laddove l’espressione “allo stato dell’ordinamento vigente” rappresenta una significativa ammissione implicita del fatto che si rendono necessarie modifiche “all’ordinamento vigente” onde rendere possibile che Enti esponenziali dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei tifosi, quale è Federsupporter, possano, in avvenire, diventare organismi rilevanti per l’ordinamento federale.
Inoltre, l’ordinanza della Corte, pur stabilendo che, sempre “allo stato dell’ordinamento vigente”, l’interesse dei tifosi non può trovare ingresso nel procedimento sportivo, riconosce, però, espressamente, che “ogni forma di eventuale tutela risarcitoria rientra nella competenza a decidere di altre Autorità”.
Ma, forse, il risultato, almeno al momento, più importante per Federsupporter è che la Corte, accogliendo la richiesta avanzata in via subordinata nel ricorso contro l’ordinanza di esclusione pronunciata dalla Commissione Nazionale Disciplinare, ha ammesso Federsupporter ad assistere in aula al procedimento in corso.
In questo modo è stato ammesso che sussiste, quanto meno, il legittimo interesse dell’Associazione a prendere direttamente cognizione e a direttamente valutare ciò che emerge dal processo sportivo, allo scopo di poter, poi, far effettivamente valere quella tutela risarcitoria in favore dei tifosi dinanzi ad altra Autorità : tutela che, come detto, la Corte ha espressamente riconosciuto nell’ordinanza odierna.
Si tratta, quindi, di prime, sia pur ancora timide, ma, comunque, non trascurabili aperture verso quel principio costantemente portato avanti da Federsupporter per l’istituzionalizzazione nell’ambito sportivo del ruolo dei tifosi.
A ciò si aggiunga, con riferimento al secondo argomento in oggetto, un’altra, anch’essa non trascurabile, apertura verso il suddetto principio costituita dal fatto che, con deliberazione in data 27 aprile scorso, il Consiglio Federale ha reso obbligatoria per le singole società, ai fini dell’ottenimento delle licenze nazionali 2012-2013, la nomina di un Delegato ai rapporti con i tifosi.
Nomina che, evidentemente, implica che vi debbano essere organismi associativi in grado di rappresentare i tifosi stessi.
Diventa, pertanto, ancor più necessario e urgente che questi ultimi comprendano l’esigenza di associarsi a soggetti come Federsupporter che già esiste e che è in grado di adeguatamente ed efficacemente rappresentarli nei rapporti con le società.
Per finire, dal primo luglio scorso, è diventata obbligatoria per le società medesime, così come già più volte pressantemente richiesto da Federsupporter, l’adozione di un modello organizzativo, quale quello previsto, più in generale, per ogni tipo di società ed ente associativo, dal Decreto Legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità per illeciti commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori.
Quanto sopra allo scopo, da un lato, di rafforzare la legalità nell’organizzazione calcistica, anche alla luce dei recenti scandali verificatisi, nonché, dall’altro, di valorizzare il sistema delle esimenti e delle attenuanti per le società, in regola con i modelli organizzativi di cui trattasi, relativamente ad illeciti commessi da tesserati alle dipendenze.
Avv. Massimo Rossetti
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