Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

Abbonamenti : Federsupporter non molla mai !

 

Federsupporter, con lettera in data odierna ( cfr. testo), richiama l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle condizioni di vendita degli abbonamenti per la stagione 2012/2013. Infatti la notevole disparità di trattamento praticato dalle società di calcio  non tiene in alcun conto  la sentenza del Tar del Lazio dell’aprile u.s., né la precedente ordinanza del Consiglio di Stato del dicembre 2011 che avevano considerato commercialmente scorretto l’abbinamento della tessera del tifoso ad una carta di credito ricaricabile.

Su tale aspetto Federsupporter ha, altresì, interessato, sempre in data odierna ( cfr. testo) la FIGC e le Leghe di Serie A e B, richiamando, nel contempo, l’attenzione sull’atteggiamento virtuoso della Lega Pro nel conformarsi alle ridette decisioni.

Il Presidente

Alfredo Parisi

 

 

Roma  26 luglio 2012

Via fax 06 85821256

Spett.le

Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato .

P.zza G.Verdi 6/a

00198  R o m a

Oggetto : Condizioni di vendita di abbonamenti a gare di calcio per la stagione sportiva 2012/2013.

 

La scrivente Associazione, Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori, con riferimento all’oggetto della presente espone e chiede quanto segue.

Da una sommaria indagine conoscitiva, i cui risultati si riportano in calce, circa le condizioni di vendita degli abbonamenti alle gare di calcio relativi alla stagione sportiva 2012/2013, si evince una serie di notevoli e ingiustificate difformità delle suddette condizioni.

In particolare, si nota che alcune società di calcio, come meglio indicate nella citata indagine, continuano a condizionare l’acquisizione di abbonamenti al rilascio di tessera del tifoso o di card equipollente, inscindibilmente abbinate alla sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito ricaricabile.

Ciò ad onta delle decisioni del Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza depositata il 7 dicembre 2011, secondo cui l’abbinamento inscindibile tra tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile, condizionando, indebitamente, la libertà di scelta del tifoso-utente, assume i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, nonché ad onta della sentenza del TAR del Lazio, Sezione I , depositata il 30 aprile scorso, secondo cui l’abbinamento in questione integra perfettamente una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del predetto Codice.

Federsupporter, pertanto, con la presente, chiede a codesta Autorità di voler verificare se e quali società di calcio, nel porre in vendita abbonamenti, abbiano rispettato e rispettino, oppure no, le decisioni sopra riportate e, all’esito, di aprire, nei confronti di quelle società che non le abbiano rispettate e non le rispettino, le previste procedure di infrazione, affinchè venga posto fine ad eventuali comportamenti commercialmente scorretti e vengano adottate, nei confronti delle società stesse, le sanzioni previste dalla legge.

Nel contempo, Federsupporter chiede a codesta Autorità se, in ottemperanza a quanto stabilito dalla citata sentenza del TAR del Lazio, posto l’annullamento della determinazione di archiviazione adottata da codesta Autorità il 4 maggio 2011, prot. n.0029627, abbia, per l’effetto, esercitato il potere ad essa Autorità spettante, alla stregua del contenuto conformativo promanante dalla stessa sentenza e, cioè, alla stregua della sancita scorrettezza commerciale, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, dell’inscindibile abbinamento fra tessera del tifoso o card equipollente e carta di credito ricaricabile, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che l’utilizzo della carta sia eventuale.

In attesa di riscontro, nel frattempo , si porgono distinti saluti

 

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulle condizioni di vendita degli abbonamenti relativi alla stagione calcistica 2012/2013.

 

Con riferimento alla Nota sopra riportata, si riepilogano, di seguito, i risultati di una sommaria indagine sulle modalità di emissione dell’abbonamento  che ha interessato n. 14 società della Lega Calcio Serie A.

 

Società che rendono possibile la sottoscrizione dell’abbonamento solo per i possessori della tessera del tifoso:

1) Atalanta BC ( “Anche quest’anno,in base alle disposizioni del Ministero dell’Interno

l”emissione dell’abbonamento sarà possibile solo per i possessori della  Tessera del Tifoso “);

 

2) Calcio Catania ; ( Cuore Rossazzurro – tessera del tifoso-)

3) Fiorentina FC ( “Per sottoscrivere un nuovo abbonamento, come da disposizioni di legge

è necessario essere titolari di una tessera del tifoso emessa in conformità   con la normativa vigente “);

4) SSC Napoli ( “Postepay SSCNapoli- Club Azzurro Card…carta di moneta

elettronica Postepay-prepagata e ricaricabile…”) ;

 

5)      Genoa C&F C. (Peraltro viene espressa riserva di”  permettere l’adozione completa delle   indicazioni contenute nella Determinazione n.°26/2012 del 30 maggio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.”) ;

 

6)      A C Milan ; ( ved. in Nota )

7)      Inter F C ( L’abbonamento può essere emesso ai soli titolari della tessera “siamo noi” )

 

8) Juventus F C ( “La validità dell’abbonamento è subordinata e/o preventiva richiesta e rilascio della cd”Tessera del Tifoso” ( come definita nella Direttiva del Ministero dell’Interno 14/8/2009 nr.555/OP/0002448/2009II/CNIMS) inserita nel Programma Juventus Membership e incorporata nella Tessera Juventus Membership….”.) ;

9) U S Città di Palermo. ( “L’ingresso allo stadio è consentito esclusivamente dietro esibizione della Tessera del Tifoso e/o tessera abbonamento….- ???-).

 

Società che consentono la sottoscrizione di abbonamenti in forma di voucher elettronico ( che non conferisce il diritto di acquistare biglietti per le trasferte) attraverso l’emissione di una card societaria diversa dalla tessera del tifoso:

 

1)      AS Roma ( AS Roma Club Home) ;

 

2)      SS Lazio ( SS Lazio  Home Card) ;

 

 

3) UC Sampdoria (“ per poter assistere alle prime 10 gare casalinghe di campionato, con diritto di prelazione per le gare successive secondo le modalità che verranno comunicate successivamente”);

4) Pescara Calcio ( “ Da quest’anno e a partire dal 1 luglio sarà possibile acquistare i voucher da 10 e da 9 gare esclusivamente per il settore curva Nord”);

5) Bologna F C ( “ Rimane obbligatorio per tutti – det.26/2012 dell’Osservatorio- il possesso

della Tessera del Tifoso…. L’Osservatorio ha inoltre confermato la possibilità di sottoscrivere voucher validi per un numero limitato di gare casalinghe (massimo 10) senza obbligo di possesso tessera del tifoso…) .

 

AP/

 

Roma 26 luglio 2012

 

Spett.le F.I.G.C.

Fax  06 84912440

Spett.le Lega Calcio Serie A

Fax 02 69910360

Spett.le Lega Calcio Serie B

Fax 02 69001460

 

Spett.le Lega Calcio Pro

Fax 6 66043319

 

e  p.c.              Spett.le CONI

Fax 06 36857638

 

Oggetto : Condizioni di vendita di abbonamenti a gare di calcio per la stagione sportiva 2012/2013.

La scrivente Associazione, Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori, con riferimento all’oggetto della presente espone e chiede quanto segue.

Da una sommaria indagine conoscitiva, i cui risultati si riportano in calce, circa le condizioni di vendita degli abbonamenti alle gare di calcio relativi alla stagione sportiva 2012/2013, si evince una serie di notevoli e ingiustificate difformità delle suddette condizioni.

In particolare, si nota che alcune società di calcio, come meglio indicate nella citata indagine, continuano a condizionare l’acquisizione di abbonamenti al rilascio di tessera del tifoso o di card equipollente, inscindibilmente abbinate alla sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito ricaricabile.

Ciò ad onta delle decisioni del Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza depositata il 7 dicembre 2011, secondo cui l’abbinamento inscindibile tra tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile, condizionando, indebitamente, la libertà di scelta del tifoso-utente, assume i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, nonché ad onta della sentenza del TAR del Lazio, Sezione I , depositata il 30 aprile scorso, secondo cui l’abbinamento in questione integra perfettamente una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del predetto Codice.

Federsupporter, pertanto, che ha già provveduto, con lettera in pari data, a chiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiede, altresì, agli Enti in indirizzo di voler, a propria volta, intervenire, per quanto di rispettiva competenza, onde verificare e far cessare eventuali comportamenti delle società di calcio commercialmente scorretti nei confronti dei sostenitori.

A questo proposito, si sottolinea che, con Protocollo d’Intesa stipulato il 23 maggio scorso tra l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la Lega Pro, è stato convenuto, tra l’altro, che la S Card Lega Pro, necessaria per il rilascio di abbonamenti e biglietti, non dovrà più essere dotata di un sistema di lettura contactless RFID e microchip e, quel che più conta, senza funzionalità bancaria, con ciò conformandosi alle richiamate decisioni del Consiglio di Stato e del TAR del Lazi

Non si comprende, dunque, perché società facenti parte di altre Leghe Calcio e della FIGC non adottino spontaneamente le stesse soluzioni, evitandosi illogiche ed ingiustificate disparità di trattamento, oltreché comportamenti scorretti nei confronti dei sostenitori.

In attesa di riscontro, nel frattempo si porgono distinti saluti.

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

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