L'inchiesta penale di Tor di Valle e le sue conseguenze

Roma 31 luglio 2018Le conseguenze dell’inchiesta penale sul Progetto Tor di Valle: “bazzecole”, “ quisquilie” “pinzellacchere”. 

Il Direttore Generale della AS Roma spa, Mauro Baldissoni, ha dichiarato che il Progetto dello Stadio a Tor di Valle non sarebbe oggetto dell’inchiesta penale in corso e non sarebbe viziato, attribuendo tale certificazione alla Magistratura inquirente ( cfr. “La Gazzetta dello Sport” del 18 luglio, pag.12).

In altre parole,  secondo il sunnominato Direttore Generale, l’inchiesta penale conterrebbe, relativamente all’iter amministrativo per l’approvazione del Progetto in questione, per dirla con Totò ( film “Totò a colori”) una serie di : “bazzecole”, “ quisquilie” “pinzellacchere”.

 

Ciò premesso, già nelle mie Note “ Tor di Valle: come prima, più di prima” del 28 giugno scorso (cfr. www.federsupporter.it) avevo spiegato, con trascrizione di ampi brani dall’Ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso, come tali affermazioni fossero e siano destituite di ogni fondamento.

Che, infatti, la Magistratura penale non possa pronunciarsi sulla validità del procedimento amministrativo e di singole fasi ed atti che lo compongono, non potendone, quindi, in alcun modo, certificarne la validità, è dovuto semplicemente al fatto che, secondo il riparto di giurisdizione, l’unica Magistratura competente a pronunciarsi sulla validità o invalidità di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi è, per l’appunto, la Magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).

Voler, pertanto, tentare di attribuire a dichiarazioni dei Magistrati inquirenti ad esponenti degli organi di informazione un significato diverso da quello proprio è del tutto strumentale.

Quelle dichiarazioni non potevano e non possono voler dire altro che, come detto, la giustizia penale si occupa esclusivamente di reati e non di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi.

Si tenga presente, a questo proposito, che illiceità penale ed illiceità amministrativa non sono, di per sé, coincidenti, ben potendo un atto essere penalmente lecito ma amministrativamente illecito e viceversa.

Quanto, poi, al fatto che, se è vero che il Progetto dello Stadio non è oggetto dell’indagine, è altrettanto vero, però, che quanto emerge dall’indagine stessa non può non riverberare effetti e conseguenze sul procedimento amministrativo che ha per oggetto lo Stadio.

Dall’indagine penale in  corso emerge, infatti, che, proprio relativamente all’iter amministrativo di esame ed approvazione di quel Progetto, era stata posta in essere una attività di “corruzione sistemica pulviscolare”.

Un’attività che vede come principali protagonisti numerosi pubblici ufficiali preposti a svolgere le loro funzioni nell’ambito del suddetto iter.

Pubblici ufficiali che, sempre per dirla con Totò, non possono essere “ un aggettivo qualificativo di genere funzionario” ( film “ Fermo con le mani”).

L’Ordinanza, pur non entrando nel merito, non potendovi entrare, della validità o invalidità  del procedimento amministrativo, di sue fasi e di singoli atti, tuttavia, cita, certo non casualmente, una copiosa giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale costituiscono atti contrari ai doveri di ufficio, non soltanto quelli illeciti o illegittimi, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall’osservanza di doveri istituzionali, in specie di quelli di correttezza ed imparzialità imposti dall’art. 97 della Costituzione.

Al riguardo, sempre nell’Ordinanza si precisa che “ l’assenza di alcuna valutazione, neppure comparativa, da parte del pubblico funzionario tra interesse pubblico e privato, che si traduce in un completo asservimento della funzione svolta, determina una unità di intenti con l’imprenditore… Ciò in totale spregio, per il pubblico funzionario, dell’interesse pubblico e delle regole di imparzialità e correttezza che dovrebbero presidiare l’attività della pubblica amministrazione e che vengono con assoluta spregiudicatezza disattese.”

Ci vuole, dunque, una notevole disinvoltura, alla luce di quanto precede, per fare affermazioni come quelle del Direttore Generale della AS Roma spa.

Quasi che  la violazione dei doveri d’ufficio da parte di pubblici ufficiali che abbiano ricevuto somme di denaro o altre utilità per svolgere le loro funzioni, contrariamente ai doveri di fedeltà, di imparzialità e di conseguimento esclusivo degli interessi pubblici, non configurasse il tipico vizio di eccesso di potere che vanifica la validità di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi imputabili a quei pubblici ufficiali.

Sorprende anche, ma non troppo, l’acritica e supina acquiescenza e condiscendenza di giornalisti ed opinionisti a siffatte dichiarazioni: acquiescenza e condiscendenza  che mostrano o una colpevole ignoranza o, peggio, una servile ed opportunistica connivenza.

Avv. Massimo Rossetti

 

 

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