E’ pacifico,infatti,alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale,che,in materia dei suddetti diritti, non vi può essere alcun pregiudizio della possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria,poiché un arbitrato obbligatorio configurerebbe un istituto costituzionalmente illegittimo per contrasto con norme imperative costituzionali ( art. 24,1° e 2°comma”Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;art.25,1°comma “ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”;art.102,1°comma “ La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario “).
Tant’è vero che la deroga federale per rivolgersi all’Autorità giudiziaria,se richiesta quando si verta su diritti soggettivi,è un atto praticamente dovuto.
Peraltro,l’art.4 della legge n.91/1981 (“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”),così come richiamato dall’art. 3 della legge n. 280/2003 (“Disposizioni in materia di giustizia sportiva”),non può,per le medesime ragioni sopra esposte,essere interpretato nel senso di aver reso obbligatorio l’arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro tra FIGC,AIC e Lega Calcio.
Tale arbitrato,alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia con il decr.lgs.n.40/2006 (“Riforma dell’arbitrato”),deve intendersi come rituale ed obbligatorio tra le parti del rapporto di lavoro solo se fatto proprio dalle parti stesse per il tramite di espressa e specifica pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro,sia all’inizio sia nel corso del rapporto,senza che le medesime parti possano rinunciarvi unilateralmente.
In altri termini, l’arbitrato diventa obbligatorio non per il solo fatto che esso sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile,ma anche ,necessariamente,per il fatto che ad esso vi sia stata espressa e specifica adesione delle parti del rapporto lavorativo (datore di lavoro e lavoratore).
In particolare,l’arbitrato di cui alla contrattazione collettiva stipulata tra FIGC,AIC e Lega Calcio rientra nel così detto “Arbitrato amministrato” di cui all’art. 832 C.P.C.:cioè quell’arbitrato costituito e gestito da associazioni rappresentative di interessi di categorie professionali.
Dalla natura rituale del suddetto arbitrato deriva l’esecutività del lodo una volta depositato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell’arbitrato stesso .
2)Impugnazione del lodo
Il lodo,indipendentemente dal suo deposito,può essere impugnato dinanzi all’Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla sua notificazione e non oltre un anno dalla data di sua sottoscrizione.
Esso può essere impugnato per nullità,in particolare,se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti,se esso sia stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro e se nel procedimento non siano state osservate le forme prescritte.
Il lodo,inoltre,in materia di lavoro, è annullabile per violazione di legge o di contratto collettivo.
Se l’impugnazione è accolta,il lodo viene annullato e,ove siano state sollevate anche questioni di merito,come per violazione di legge o di contratto collettivo,l’Autorità giudiziaria adita si pronuncia anche nel merito stesso.
Su istanza di parte,anche successiva all’impugnazione,la suddetta Autorità può sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo quando ricorrano gravi motivi .
Questi ultimi consistono essenzialmente nel periculum in mora e nel fumus boni juris.
Il primo che configura per la parte che lo invoca il pericolo,per l’appunto,di subire un danno irreparabile nel tempo necessario a pervenire alla decisione nel merito.Il secondo che configura,sempre per la parte che lo invoca,l’esistenza di una almeno parvenza del buon diritto delle proprie ragioni.
Nel caso Lazio /Pandev,ammesso e non concesso che esista il fumus del buon diritto vantato dalla Lazio,non mi sembra che sussista,comunque,il pericolo che la società possa soffrire un danno irreparabile,qualora l’efficacia del lodo non fosse sospesa.
Poiché,infatti,risulta che la Lazio non ha inteso e non intende più avvalersi delle prestazioni del calciatore,l’unica utilità che essa potrebbe trarre dall’evitare che Pandev si svincoli immediatamente,anziché a giugno p.v., a parametro zero, è di natura economica,condizionata,d’altronde, ad un, con ogni evidenza,problematico, per non dire assolutamente improbabile,,assenso del calciatore ad essere ceduto nel mercato di gennaio ad altra società con indennizzo a favore della Lazio.
Eventuale danno economico che non rappresenta,per definizione,danno irreparabile,in quanto pur sempre risarcibile, sia dal calciatore sia dalla società che ne avesse acquisito le prestazioni a parametro zero anziché con indennizzo.
Danno irreparabile che,per converso,si potrebbe verificare per Pandev a seguito di eventuale sospensione dell’efficacia del lodo, in quanto egli potrebbe perdere definitivamente la possibilità di un contratto di lavoro nel mercato di gennaio.
Aggiungasi che ,in sede di impugnazione del lodo,Pandev, in via riconvenzionale,potrebbe avanzare domande non proposte poiché non proponibili in sede di arbitrato.
Poiché,infatti,il calciatore ha assunto ed assume di aver subito un mobbing o, comunque,un demansionamento,potrebbe chiedere ed ottenere,nel caso in cui l’Autorità giudiziaria riconoscesse tali sue ragioni,oltre alla risoluzione del rapporto,un risarcimento del danno ben superiore a quello forfettariamente riconosciutogli in sede arbitrale.
In caso di mobbing o demansionamento al lavoratore “mobbizzato o demansionato” viene,in genere,riconosciuto,in aggiunta al danno patrimoniale(danno emergente e lucro cessante):il danno biologico,consistente in qualsiasi alterazione dell’integrità psico-.fisica della persona,quali,per esempio,disturbi dell’umore,disturbo depressivo non specifico,disturbi d’ansia,disturbi dell’adattamento;il danno esistenziale,che configura tutti i pregiudizi alle attività realizzatrici della persona,quali,per esempio,il pregiudizio all’attività professionale, all’immagine,alla vita di relazione;il danno morale,consistente nel disagio causato da un atteggiamento vessatorio del datore di lavoro ed ormai non più subordinato alla presenza di una fattispecie di reato.
Danni, quelli biologico,esistenziale e morale,tutti quantificabili dal giudice in via equitativa.
Resta ancora da sottolineare che,ove in sede di giudizio ordinario conseguente ad impugnazione del lodo emergesse, a carico della Lazio,lo svolgimento di una attività di mobbing o di demansionamento a fronte del rifiuto del calciatore di rinnovare il contratto con scadenza al 30 giugno 2010, da ciò potrebbe conseguire anche l’eventuale accertamento della commissione di uno o più reati : nella generalità dei casi,principalmente, quello di violenza privata ex art. 610 C.P.,consistente nel costringere,con violenza o minaccia,il lavoratore a fare,tollerare o omettere qualche cosa.
Reato che è procedibile d’ufficio e che comporta la reclusione fino a quattro anni.
3) Conseguenze del lodo sulla società e sui suoi azionisti
E’ evidente l’impatto gravemente dannoso del lodo Pandev,ove definitivamente confermato,nonché di altro,eventuale ed analogo lodo ( vedi caso Ledesma) sulla Lazio e sui suoi azionisti.
Il danno patrimoniale consiste sia nel danno emergente (valore residuale a bilancio al 30 giugno 2009 del calciatore -€ 1.000.000 circa- ; per Ledesma tale valore ammonta a circa € 1.700.000) sia ,anzi,soprattutto,nel lucro cessante, consistente nel mancato introito alla società del prezzo di cessione del calciatore o dei calciatori ad altra(e)società.
Per stessa ammissione del Presidente della Lazio ,la quotazione di mercato di Pandev era stata valutata in € 18.000.000 e di Ledesma in € 15.000.000.
Quanto sopra fatti salvi ulteriori importi a carico della società per risarcimento danni al l’uno ed all’altro dei sunnominati giocatori.
E’ opportuno osservare, per quanto riguarda Ledesma,che,pur ammesso che il calciatore dia il proprio assenso alla cessione del suo contratto nel mese di gennaio corrente anno a titolo oneroso ad altra società,rinunciando al procedimento arbitrale,tuttavia,anche in questa ipotesi,trattandosi quasi certamente di una “svendita”,considerata la situazione venutasi a creare,si determinerebbe,in ogni caso,un danno notevole per la Lazio e per i suoi azionisti.
Non v’è dubbio che,qualora trovasse definitiva conferma che i danni in parola siano stati causati da comportamenti illegittimi di chi amministra la società,l’amministratore o gli amministratori ne dovrebbe/dovrebbero rispondere sia alla società sia ai suoi azionisti.
Non a caso,a questo proposito, alcuni azionisti (il sottoscritto ed il dr.Alfredo Parisi),da ultimo,con lettera raccomandata A.R. del 28 settembre 2009 al Consiglio di Sorveglianza della Lazio ,avevano formulato espressa e formale riserva di ogni diritto ed azione,nella qualità di azionisti,nel caso in cui si fossero verificati i danni in questione a causa di atti e/o fatti addebitabili alla gestione societaria.
Al riguardo, è da rilevare che in una società,come la Lazio,retta dal sistema dualistico,spetta al Consiglio di Sorveglianza il potere-dovere di controllo sostanziale sulla corretta amministrazione della società, con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e con responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi,quando il danno non si sarebbe prodotto se la vigilanza fosse stata effettuata in conformità agli obblighi della carica.
Compete,in particolare, al Consiglio di Sorveglianza di promuovere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione,ove si verifichino danni per effetto di una non corretta amministrazione.
Per corretta amministrazione deve intendersi quella rispondente a criteri di efficienza ed economicità, con scelte imprenditoriali funzionali al conseguimento dell’interesse sociale e compiute in conformità a canoni di prudente ed oculata gestione .
Qualora l’azione di responsabilità venga deliberata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio di Sorveglianza,ciò comporta la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione sostituiti contestualmente dal predetto Consiglio di Sorveglianza.
L’azione sociale di responsabilità può essere,altresì,promossa dall’assemblea dei soci,convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 ,cioè il 10% del capitale sociale ;l’azione,se deliberata con il voto favorevole di almeno 1/5,cioè del 20 % del capitale sociale,comporta la revoca dall’ufficio degli amministratori contro i quali l’azione è proposta.
La stessa azione può essere promossa da tanti soci che rappresentino almeno 1/40, cioè il 2,5%, del capitale sociale, trattandosi di società quotata.
Resta ,comunque,salvo il diritto del singolo socio o di singoli soci al risarcimento del danno per essere stato/stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
La denuncia al Consiglio di Sorveglianza di fatti censurabili può essere effettuata da ogni socio;se essa è effettuata da tanti soci di una società quotata che rappresentino almeno 1/50,cioè il 2%, del capitale sociale,il Consiglio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea con convocazione di quest’ultima.
Al Consiglio di Sorveglianza compete,inoltre,di denunciare i fatti al Tribunale,qualora vi sia fondato sospetto che gli amministratori, in relazione ai loro doveri,abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società. Nelle società quotate la medesima denuncia può essere direttamente effettuata da tanti soci che rappresentino almeno 1/20, cioè il 5%,del capitale sociale.
Sempre nelle società quotate,infine,la denuncia al Tribunale può essere effettuata anche dal Pubblico Ministero su istanza di un singolo o di singoli soci .
Laddove,da tutto quanto precede,emerge con nettezza per gli azionisti di minoranza di una società quotata,come la Lazio,per di più retta dal sistema dualistico che svuota, di fatto,di diritti e di poteri l’assemblea dei soci,l’esigenza di associarsi fra di loro, aderendo alla costituenda Associazione Federsupporter ,che possa così rappresentare e tutelare al meglio i loro diritti ed interessi e che ne possa permettere la partecipazione alla vita societaria.
Ciò sia mediante la raccolta di deleghe di voto espressamente consentita alle associazioni di azionisti, come Federsupporter,dall’art.141 del T.U.F.( Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) sia mediante la nomina di propri rappresentanti (con una quota di rappresentanza di azionisti pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale)nel Consiglio di Sorveglianza della società.










