Ciò premesso, Federsupporter prende atto, alla luce di quanto stabilito ieri dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, secondo quanto reso noto dagli Organi di Stampa, che, ad onta delle severe e rigorose disposizioni ministeriali, da ultimo ribadite ed impartite appena il 6 agosto u.s. in materia di osservanza, da parte dei sostenitori e delle società di calcio, del Programma Tessera del Tifoso, tali disposizioni, sostanzialmente, per il momento, non si applicheranno.
Ciò per “ supplire alle carenze dei club e di quanti da loro delegati al rilascio “ e per “ tutelare il diritto dei cittadini che hanno richiesto la tessera”.
Resta da capire se e quale regime sanzionatorio sarà applicato agli inadempienti e se saranno effettivamente chiusi quegli stadi per i quali i club non abbiano provveduto, in tutto o in parte, agli adempimenti connessi alla tessera del tifoso.
Sanzioni e chiusure espressamente e solennemente annunciate e promesse nella citata Circolare del 6 agosto u.s.
In realtà, sembra che, così come previsto da Federsupporter ( vedasi la nota pubblicata ieri sul sito www.federsupporter.it), ci si regolerà all’italiana : cioè, le regole, severe e rigorosissime, rimarranno, di fatto, disapplicate e chissà fino a quando.
Nulla si sa, inoltre, del fantomatico “titolo provvisorio” che le società di calcio avrebbero dovuto garantire ai tifosi “ in maniera tale da consentire la partecipazione del titolare al primo evento sportivo utile, successivo alla sottoscrizione della tessera”, così come testualmente previsto dalle “Linee Guida” emanate il 5 luglio u.s. dal Ministero dell’Interno.
Non aver voluto instaurare da parte del suddetto Ministero e degli Organi sportivi un sereno, aperto e costruttivo dialogo e confronto con chi, come Federsupporter, intende rappresentare i sostenitori sportivi per tutelarne i diritti e gli interessi in maniera istituzionale, trasparente e, soprattutto, nel rigoroso rispetto dei principi e dei valori della cultura sportiva e della non violenza, si è rivelata una scelta sbagliata e che, di fatto, lascia spazio solo alle frange più estreme e violente del tifo.
Parimenti una scelta sbagliata si è rivelata non aver voluto accogliere la proposta, avanzata da Federsupporter sin dal giugno u.s. e, da ultimo, ribadita formalmente con lettera del 27 luglio u.s. ( vedasi www.fwdersupporter.it) al Ministro Maroni, di adottare lo strumento dell’autocertificazione,
previsto e disciplinato dal DPR. 28/12/2000, n. 445, per attestare l’inesistenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.
Autocertificazione ( Federsupporter ha anche predisposto un fac simile di quest’ultima – vedasi www.federsupporter.it) che, per legge, ha la medesima valenza ed i medesimi effetti giuridici della tessera e che, in caso di attestazioni mendaci da parte del dichiarante, comporta, sempre per legge, la grave responsabilità penale del dichiarante stesso.
Federsupporter










