La questione è stata recentemente oggetto di svariati rilievi che l’Agenzia delle

Entrate ha effettuato nei confronti di società di calcio (ci risultano in particolare i

casi della Lazio e della Juventus, peraltro già apparsi sulla stampa).

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in tali contestazioni che i compensi dovuti al

procuratore del giocatore, trattandosi di prestazioni effettuate dallo stesso

nell’interesse del calciatore, se pagati dalla società da cui il giocatore dipende,

costituiscono compensi in natura e quindi, in quanto tali, concorrono a formare il

reddito imponibile del calciatore e sono assoggettabili (o, meglio, avrebbero dovuto

essere assoggettati) a ritenuta d’acconto IRPEF.

I giudici tributari ritengono, infatti, che a beneficiare dell’attività del procuratore

sia esclusivamente il calciatore e, per tale ragione, poiché è la società a sostenere

la spesa, il compenso dei procuratori deve considerarsi come un vero e proprio

fringe benefit (compenso in natura) pagato dalla società a favore del giocatore che

concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dello stesso, come

statuisce l’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico

delle Imposte sul Reddito).

In realtà, la Commissione ha precisato che, in via astratta, non può ritenersi che

un procuratore non possa esercitare la propria attività in favore di una società

sportiva, ma ciò non può avvenire contestualmente alla prestazione di un’attività

di “mediazione” (o, meglio, di assistenza contrattuale nel momento della stipula di

un contratto di lavoro presso una società sportiva) in quanto ciò contrasterebbe

con il Regolamento dell’esercizio dell’attività di agente dei calciatori che,

all’articolo 3, vieta che l’agente possa svolgere attività di consulenza alla società,

qualora determini una situazione di conflitto di interessi con l’attività di agente di

calciatore.

La Commissione ha rilevato che la circostanza secondo cui il procuratore abbia

effettuato prestazioni in favore della società risulta nel caso di specie contraddetta

dai fatti e quindi non provata, lasciando implicitamente desumere, da un lato,

che tale prova debba essere fornita dalla società sportiva, dall’altro che se invece

fosse stata raggiunta la prova di tale attività in favore della società, la conclusione

avrebbe potuto essere diversa.

Va peraltro rilevato che la Commissione non affronta il tema di “quale attività” poi

il procuratore avrebbe nel caso di specie svolto in favore della società. Trattandosi

di stipula o rinnovo di un contratto di lavoro, tale attività consisterebbe

verosimilmente nella mediazione inerente ad un rapporto di lavoro (dipendente,

come è il rapporto di lavoro dei giocatori di calcio) e quindi in un’attività vietata

dalla legge o, meglio, consentita, a determinate condizioni, solo a specifici

operatori tra i quali, in linea generale, i procuratori non rientrano.

2

La società calcistica, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la ritenuta a titolo di

acconto sul compenso in natura, ritenuta che ovviamente graverebbe sui

compensi monetari spettanti al calciatore, come prescrive l’art. 23 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600.

Nel caso esaminato dai giudici tributari, come presumibilmente negli altri casi

“sotto tiro” da parte dell’Amministrazione Finanziaria infatti, il calciatore

professionista aveva dichiarato solo il suo compenso, senza considerare anche il

compenso del procuratore. I giudici inoltre rammentano che, qualora il datore di

lavoro non effettui la ritenuta o la effettui, ma non la versi all’Erario, l’Ente

impositore può chiedere l’adempimento dell’obbligazione tributaria anche al

lavoratore. La Commissione, riprendendo le statuizioni in merito della Corte di

Cassazione, ha rammentato che, in applicazione del principio di solidarietà

nell’obbligazione tributaria tra datore di lavoro e lavoratore (sostituto e sostituito

d’imposta), la mancata effettuazione della ritenuta da parte della società datore di

lavoro non esime il lavoratore dal dover dichiarare il reddito in natura e pagare le

relative imposte.

Il caso esaminato dalla sentenza commentata, a desumere da quanto emerge

dalla sua lettura, non è isolato, ma costituisce un comportamento reiterato posto

in essere dalla società in questione (la A.S. Roma s.p.a.) per cui è opportuno

restare in attesa della trattazione in sede giudiziaria di altri casi, magari riferiti a

nomi più eclatanti di quello oggetto della controversia e, conseguentemente, ad

importi ben più significativi.

Pur rilevando che una singola sentenza, pur tecnicamente ben strutturata a

parere di chi scrive e riccamente motivata ed articolata sotto il profilo di diritto,

non può di per sé fare stato e ritenersi come un orientamento consolidato in

giurisprudenza, c’è da chiedersi ora come si comporteranno la società interessata

e le altre società che sono state già raggiunte da verifiche fiscali o avvisi di

accertamento, visto che il baldanzoso convincimento di “avere ragione” sulla

fondatezza dei propri comportamenti manifestato, ad esempio, dalla S.S. Lazio

nella relazione del Consiglio di Sorveglianza all’esercizio chiuso al 30 giugno

2009, dovrebbe essere, quanto meno, rimeditato.

Infatti, la circostanza che ora gli organi di giustizia tributaria confermano la

validità degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate comporta:

• una possibile passività fiscale da imputare al bilancio delle società sotto

forma di accantonamento, pari, quanto meno, alle sanzioni irrogabili per la

mancata effettuazione delle ritenute IRPEF; infatti, se è vero che l’obbligo

d’imposta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, grava anche sul

giocatore, è altrettanto vero che la mancata effettuazione delle ritenute

costituisce violazione autonomamente sanzionabile in capo alla società,

anche, ricorrendone i limiti quantitativi, sotto l’aspetto penale;

• il pagamento dei contributi previdenziali sugli importi erogati “in natura”;

• una falsa rappresentazione in bilancio, in quanto i compensi pagati ai

procuratori verosimilmente non sono affluiti sotto la voce “costo del lavoro”

(con conseguenze anche ai fini IRAP);

• problematiche anche in materia di IVA, sostanziali e sanzionatorie (non

affrontate dalla Commissione Tributaria nella sentenza commentata,

verosimilmente in quanto l’accertamento impugnato riguardava solo

l’IRPEF), conseguenti alla indetraibilità dell’imposta pagata dalla società al

procuratore sulle fatture da questo emesse nei confronti della società

stessa.

3

Tutto ciò aggravato dalla pluralità e dalla reiterazione nel tempo di questi

comportamenti e, di conseguenza, dagli importi coinvolti che saranno

probabilmente, in molti casi, tutt’altro che indifferenti.

C’è da chiedersi ora come si atteggeranno le società, se cioè persisteranno nei loro

comportamenti, ritenendosi sempre nel giusto ed aspettando il possibile colpo di

mannaia finale della Cassazione, o se li modificheranno radicalmente, con buona

pace dei “poveri” calciatori, che si troveranno costretti a pagare i propri

consulenti, come tutti i comuni mortali.

C’è da chiedersi poi come si comporteranno gli organi di controllo delle società

(Collegi sindacali, Consigli di Sorveglianza, società di revisione, CONSOB per le

società quotate) di fronte a tali situazioni ed ai possibili riflessi sui bilanci e sugli

interessi degli azionisti e dei terzi.

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria può rappresentare,

diversamente di quanto osservatori distratti potrebbero ritenere, un tizzone

lanciato in una polveriera che potrebbe essere in grado di incidere sui

comportamenti futuri e, per il passato, creare nuove passività per le società (e per

i giocatori) interessati.

Osserveremo se si tratta di un fuoco di paglia o di un incendio devastante. I

sintomi, oggi, sono tutti per la seconda ipotesi.

Un consiglio poi agli amici giornalisti: quando nelle cronache di calcio mercato

cercate di sapere quale è l’ammontare dei contratti sottoscritti dalle stelle del

calcio, non esitate a farvi precisare se tali importi comprendono o meno i

compensi pagati ai “loro” procuratori.

Un nuovo fronte di contestazioni fiscali riguarda poi le somme pagate dalle

società di calcio per lo sfruttamento dei diritti dell’immagine degli sportivi

professionisti, magari a società off shore o, comunque, partecipate in modo

ambiguo e non trasparente, a seguito di un’altra importante e recentissima

sentenza, questa volta emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di una …

non meglio precisata società di calcio facente parte del gruppo Fininvest.

Ma questo è un altro capitolo di un libro che si sta appena cominciando a

scrivere.

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