1) Inapplicabilità della Direttiva del CONI a vicende ad essa anteriori.
A sostegno di tale inapplicabilità nel parere della Corte di Giustizia Federale si invoca il principio generale della irretroattività di norme di legge e di regolamenti amministrativi.
Orbene, mentre il suddetto principio è assolutamente inderogabile in materia penale, non lo è in materia civile ed amministrativa.
Né alla sospensione da cariche direttive federali, come si è più volte rilevato in precedenti note, può attribuirsi natura sanzionatoria, assimilabile ad una sanzione penale, bensì natura amministrativa assimilabile ad una misura cautelare di prevenzione.
Ciò ribadito, una norma di legge in materia civile ben può derogare al divieto di retroattività in precedenza enunciato, così come una norma di legge ( fonte primaria) può legittimamente stabilire che un regolamento amministrativo ( fonte secondaria) possa provvedere anche con riferimento a vicende ad esso anteriori.
Così ha sancito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( vedasi sentenza 9.09.2008 , n. 4301, Sez. VI), stabilendo che provvedimenti amministrativi con valenza regolamentare, caratterizzati, cioè, da generalità, in quanto applicabili ad una serie indefinita di casi ed a una serie indeterminabile di destinatari, possono legittimamente avere efficacia retroattiva, qualora ciò sia previsto da una fonte normativa gerarchicamente sovraordinata.
L’ordinamento statale, per tutto ciò che non è espressamente e specificamente disciplinato da norme di legge, attribuisce al CONI, per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva, in particolare dal punto di vista organizzativo e regolamentare, natura e potestà di fonte primaria di produzione normativa.
Ne discende che, così come, nell’ambito dell’ordinamento generale civilistico, una fonte primaria ( norma di legge) può legittimamente derogare il principio di irretroattività e così come, sempre nell’ambito del suddetto ordinamento, una fonte primaria può legittimamente abilitare una fonte secondaria ad essa subordinata ( regolamento amministrativo) a disporre anche relativamente a vicende pregresse, allo stesso modo, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, provvedimenti del CONI possono legittimamente disporre in maniera retroattiva con riferimento a vicende ad essi anteriori.
Naturalmente sempre ammesso e non concesso che la Direttiva del CONI sull’etica sportiva possa avere natura costitutiva, vale a dire introduttiva ex novo di principi e regole prima inesistenti e non, come, invece, è da ritenersi, abbia natura meramente dichiarativa ed accertativa di principi e regole già previste nell’ordinamento sportivo, costituendo, quindi,
un mero atto di controllo della conformità di norme organizzative delle Federazioni a norme già esistenti del CONI.
Gli atti di controllo hanno, peraltro, per loro natura, portata retroattiva.
2) Non autoesecutività della Direttiva del CONI.
Secondo il parere della Corte di Giustizia della FIGC la Direttiva in argomento sarebbe priva di autoesecutività poiché necessiterebbe, per potersi applicare di un atto di formale recepimento e conformazione da parte della stessa FIGC.
Già nelle note del 13 gennaio scorso questa tesi è stata confutata sulla base del fatto che, essendo il CONI, per ciò che riguarda la disciplina dell’attività sportiva, gerarchicamente sovraordinato alle Federazioni, le disposizioni del medesimo CONI si inseriscono automaticamente nelle normative federali e queste, ove in contrasto e difformi dalle prime, debbono essere disapplicate, dandosi prevalenza alle normative del CONI.
I provvedimenti di quest’ultimo possiedono, in sostanza, la stessa diretta applicabilità nell’ordinamento sportivo di quella che possiedono i Regolamenti comunitari negli ordinamenti statali dei Paesi membri della UE: ciò in quanto, per l’appunto, nei rispettivi ambiti, gerarchicamente sovraordinati.
Ma anche le Direttive comunitarie, qualora pongano obblighi precisi ed incondizionati, sono produttive di effetti diretti negli ordinamenti interni dei suddetti Paesi.
Anche sotto questo profilo, dunque, ove pure si volesse negare natura sostanzialmente regolamentare alla Direttiva del CONI, anche in questo caso, provenendo essa da una fonte gerarchicamente sovraordinata e contenendo principi ed obblighi precisi ed incondizionati, sarebbe comunque produttiva di effetti diretti nell’ordinamento sportivo e, segnatamente, nelle norme organizzative interne delle singole Federazioni.
Qualora, pertanto, disattendendo la Direttiva del CONI, la FIGC consentisse ad un proprio Consigliere sospeso dalla carica per aver riportato una condanna, anche non definitiva, per il reato di frode sportiva, fermo restando che il parere della Corte di Giustizia Federale ha un valore meramente consultivo, si esporrebbe al commissariamento e, persino, alla revoca del riconoscimento da parte del CONI.
Avv. Massimo Rossetti










