Come risulta, infatti, dai Comunicati ufficiali della FIGC del 21 e 23 febbraio 2012 ed ai fini di una ampia e compiuta valutazione del fenomeno, particolarmente significativo per vastità e gravità, costituito da documentate irregolarità nell’acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, si deve tenere presente che i deferimenti formalizzati “ valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto …” hanno riguardato in totale ben :
n. 8 società di Lega di Serie A ( Lazio, Palermo, Atalanta, Napoli, Juventus, Bologna, Genoa, Parma);
n. 5 società di Lega di Serie B ( Bari, Sampdoria, Torino, Padova, Livorno) ;
n. 18 dirigenti;
n. 18 calciatori;
n. 28 Agenti di calciatori ,
e coinvolte n. 9 società di consulenza in campo sportivo.
Le contestazioni riguardano, al di là di rilevate omissioni formali e documentali, la cui sussistenza è peraltro fondamentale nella commissione delle violazioni, ipotesi di ben altra rilevanza, quali false e/o omesse dichiarazioni e, soprattutto, situazioni di conflitto di interessi in capo agli agenti dei calciatori che hanno agito sia nell’interesse del loro assistito( il calciatore) sia sulla base di “ mandato della società finalizzato ai trasferimenti…” del calciatore stesso .
Quanto sopra, consentendo in molti casi che “ .. il compenso spettante ( all’agente) fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore…”
Tali situazioni di anomalia che, d’altro canto, assumono notevole rilievo anche sotto profili civilisti e tributari ( non va dimenticato che il calciatore è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato ), sono state da tempo sollevate da Federsupporter e portate all’attenzione dell’opinione pubblica in occasione del Convegno di Genova del 5 ottobre 2010, nonchè sono state oggetto di specifica trattazione nel libro “ L’impresa sportiva come impresa di servizi : il supporter consumatore “ di A.Parisi e M. Rossetti, Tempesta Editore- I edizione febbraio 2012 (“ Gli Agenti di calciatori : aspetti di natura regolamentare sportiva, civilistica e tributaria” pagg. 213-224).
Di seguito vengono citate le norme dell’ordinamento sportivo di cui si contesta la violazione:
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NOIF |
Art.93, comma 1 |
Contratti tra società e tesserati |
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Codice di Giustizia sportiva |
Art 1. |
Doveri e obblighi generali ( comma 1 ) |
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Art. 4 Art. 8 |
Responsabilità delle società( commi 1, 2) Violazioni in materia gestionale ed economica (comma 1 ) |
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Art. 10 |
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari ( comma 1 ) |
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Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi |
Art 1 |
Istituzione dell’elenco speciale dei direttori sportivi- Obbligo di iscrizione ( comma 1 ) |
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Regolamento Agenti di Calciatori |
Art 3 |
Commi 1 ,3, 4 : incarico all’agente conferito da un calciatore; attività di assistenza a favore di società di calcio; dovere di svolgimento dell’attività dell’ agente con trasparenza e indipendenza e nel rispetto del regolamento. |
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Art. 4 |
Commi 1 e 2 : obbligo per l’agente di rappresentare e tutelare soltanto calciatori o società; l’attività dell’agente può essere svolta solo da persone fisiche con apposita licenza- possibilità di attribuire a società di agenti soltanto i diritti economici derivanti dagli incarichi |
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Art.5 |
Comma 1 : divieto per calciatori e società di calcio di avvalersi dell’opera di persone prive di licenza di agente. |
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Art.10 |
Commi 1 : stretta personalità e non cedibilità della licenza da agente ; Testo 2007 : comma 4: l’agente può essere retribuito solo dal calciatore o dalla società che gli ha dato l’incarico, rilasciandone idonea documentazione fiscale ; comma 11 : l’incarico dato da un calciatore o da una società deve essere redatto in forma scritta, con obbligo di invio di una copia alla FIGC e di istituzione di un registro dei contratti. |
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Art. 12 –Testo 2007 |
Doveri dell’Agente: comma 1 : dovere di osservanza delle norme federali e della FIFA, Obbligo di operare secondo principi di lealtà, correttezza, probità. Buona fede e diligenza professionale; comma 2: Obbligo per l’agente di indicare chiaramente il proprio nome nel contratto al momento della sottoscrizione; comma 7 : Obbligo di informare il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. |
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Art. 15 – Testo 2007 |
Divieti e conflitti di interessi: comma 1 : Divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte; comma 2 : Divieto di ricevere incarichi o somme da società per la quale sono tesserati calciatori rappresentati e divieto di ricevere incarichi o somme o stipulare accordi con calciatori tesserati per una società con la quale l’agente abbia un accordo; comma 7 : Divieto per l’agente o per società di cui l’agente è socio di trattative e di rapporti contrattuali con società di calcio di cui detenga partecipazioni il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado. |
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Art.16 |
Modalità dell’incarico – Comma 1 : Obbligo dell’agente di curare gli interessi di un calciatore o di una società solo con incarico scritto ; comma 3 : l’incarico deve essere conferito in via esclusiva e non può avere durata superiore a due anni- possibilità di concordare un incarico non esclusivo ma con obbligo di indicazione nel mandato; comma 6 : Obbligo di conferimento di mandato da un calciatore o da una società in forma scritta, con sottoscrizione da entrambe le parti. Obbligo di trasmissione del contratto alla FIGC e obbligo di istituire un registro dei mandati. |
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Art. 19 |
Diritti e Obblighi dell’Agente; Comma 2: Obbligo per l’agente di assicurarsi che il suo nome, la firma ed il nome del suo cliente siano indicati nei contratti e operazioni di cui è parte; comma 3 : Obbligo per l’agente dell’osservanza delle norme federali e della FIFA, dovendo improntare il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, in conformità anche alle norme del diritto dello Stato in cui opera; comma 8: Obbligo dell’agente di informare il calciatore e la società di conflitto di interessi anche potenziale; comma 9 : Obbligo per l’agente di fornire ogni informazione che gli venga richiesta dalla FIGC e/ o dalla FIFA |
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Art. 20 |
Divieti e conflitti di interessi- Comma 2 : Divieto per gli agenti di rappresentare l’interesse di più di una parte in contratti tra una società ed un calciatore e/o tra due società; comma 9 : Divieto per gli agenti di svolgere qualsiasi attività comportante un conflitto di interesse anche potenziale o atto ad eludere divieti o incompatibilità . |
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Art. 21 |
Diritti e Obblighi dei calciatori: Comma 1 : Obbligo per il calciatore di avvalersi solo di agenti muniti di apposita licenza. |
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Art. 22 |
Diritti ed obblighi delle società di calcio: comma 4 : Obbligo per le società di assicurarsi che il nome dell’agente del quale si siano avvalsi venga indicato nel contratto.
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Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi
Roma 1 marzo 2012
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Deferimento della SS Lazio spa e dell’attuale Presidente del Consiglio di gestione della Società relativamente alla acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori Zarate e Cruz: ricostruzione storica della vicenda ed alcune precisazioni e considerazioni di carattere tecnico-giuridico.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile Area Giuridico-Legale)
Premessa
Da un comunicato stampa del 21 febbraio scorso della FIGC si è appreso che il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione il Dr. Claudio Lotito e la SS Lazio spa per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al suddetto, quale Presidente e legale rappresentante della Società, relativamente a fatti, circostanze e comportamenti contestati in ordine all’acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori Zarate e Cruz.
Ciò premesso, soci di Federsupporter, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, hanno chiesto all’Associazione di voler fornire maggiori, più dettagliate informazioni circa il deferimento in oggetto e di voler esprimere un parere di carattere tecnico-giuridico sulle sue possibili conseguenze.
Con le presenti note, pertanto, nell’aderire a tale richiesta, si forniscono le informazioni e si esprimono le precisazioni e le considerazioni che seguono.
1) Ricostruzione storica della vicenda.
Da notizie di stampa si apprendeva, nel marzo 2010, che, su segnalazioni della Covisoc ( Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio), organo ispettivo istituito nell’ambito della FIGC per il controllo economico-finanziario delle società calcistiche, la Procura Federale aveva aperto una inchiesta nei confronti della SS Lazio spa e del Presidente del Consiglio di gestione della Società, riguardante presunte irregolarità nell’acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori Zarate e Cruz.
A fronte di tali notizie, la SS Lazio spa, sempre nel marzo 2010, emanava un comunicato con il quale dichiarava di non essere al corrente di alcuna informazione o richiesta da parte degli Organi Inquirenti sportivi in merito alla suddetta acquisizione e che, all’occorrenza, avrebbe dimostrato nelle sedi istituzionali preposte la piena correttezza delle operazioni compiute.
Federsupporter, per parte sua, con lettera trasmessa via fax il 4 luglio 2011 alla FIGC, chiedeva a quest’ultima, dopo aver atteso circa diciotto mesi dalle notizie di cui sopra, informazioni circa l’inchiesta, così come era stata sollecitata a fare da suoi soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio.
Nella lettera si specificava che la richiesta non era certo frutto di curiosità fine a se stessa, bensì propedeutica e necessaria allo scopo di una appropriata, compiuta e corretta valutazione dei fatti sotto il profilo di eventuali responsabilità degli amministratori della Società in ordine all’adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto societario.
L’art. 3 dello Statuto della Lazio, infatti, si specificava nella lettera, dispone che l’esercizio dell’attività della Società deve avvenire “ con le finalità e con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) e dei suoi organi”.
Tale lettera non ha mai ricevuto risposta.
Si giunge al 21 febbraio 2012, giorno in cui , come detto in premessa, con proprio comunicato stampa, il Procuratore Federale dà notizia del deferimento in discorso.
I fatti contestati consistono: nell’omessa trasmissione alla Procura federale di atti e documenti richiesti in relazione all’acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori Zarate e Cruz; nell’essersi avvalsi, per tale acquisizione, non dell’attività personale di un agente FIFA, bensì di una società irlandese ( Pluriel Limited), con riconoscimento a quest’ultima di un compenso ( complessivi euro 14.950.000, a fronte di un costo di acquisizione del calciatore Zarate di euro 20.200.000 e di un costo complessivo per compensi al nominato calciatore di euro 12.423.000 per cinque anni di contratto ) e non personalmente all’agente; per aver conferito l’incarico di ricerca e segnalazione di calciatori ad una società olandese ( Van Dijk), e non personalmente ad un agente di calciatori, e per aver utilizzato l’opera di un soggetto non autorizzato ( società Van Dijck) nell’esercizio di tale attività in relazione all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Cruz ( compenso riconosciuto alla società olandese pari a euro 2.150.000, a fronte di un costo complessivo per compensi al nominato calciatore, peraltro, all’epoca svincolato, pari a euro 1.336.934, per un contratto biennale).
Risulta, ancora, dalle relazioni ai bilanci finora disponibili della Lazio, che quest’ultima è stata oggetto di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai fatti contestati dalla Procura Federale.
Aggiungasi, per completezza, che occorre prendere doverosamente atto di dichiarazioni rilasciate , in nome e per conto della SS Lazio spa , ad organi di stampa da parte dell’Avv. Gian Michele Gentile, il quale ha ribadito l’infondatezza di tutte le contestazioni mosse dalla Procura Federale e la certezza di poter dimostrare tale infondatezza nei procedimenti che si svolgeranno dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
2) Precisazioni e considerazioni di carattere tecnico-giuridico
Quanto a precisazioni e considerazioni di carattere tecnico-giuridico sul piano civilistico e tributario riferibili alla vicenda in oggetto, possono consultarsi, da ultime, le note del 7 luglio 2011, pubblicate sul sito dell’Associazione ( www.federsupporter.it).
Per ciò che riguarda precisazioni e considerazioni, sempre di carattere tecnico giuridico, sul piano del’’Ordinamento sportivo, si sottopongono all’attenzione di tutti coloro i quali fossero interessati e, segnatamente, dei piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, le osservazioni che seguono.
Le violazioni contestate, così come desumibili dal comunicato stanpa della Procura Federale, sono relative :
ad inosservanza delle norme e degli atti federali ed alla violazione del dovere di comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ( art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva della FIGC); all’illecito amministrativo costituito dalla mancata produzione di documenti richiesti dagli Organi della Giustizia sportiva ( art. 8, comma 1, del suddetto Codice); alla plurima violazione del richiamato art. 1, comma 1, dello stesso Codice, nonché alla violazione degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti; alla violazione sempre del citato art. 1, comma1, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del suddetto Regolamento ; alla violazione del divieto per i tesserati di partecipare agli illeciti contestati ( art. 10, comma 1, del Codice di giustizia sportiva), in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del citato Regolamento ed anche in relazione all’art. 1, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
Tenuto conto della lunga elencazione delle contestazioni ascritte, si ritiene opportuno, per necessità di sintesi e per più facile comprensione, precisare, in maniera omnicomprensiva, che le plurime violazioni contestate del Regolamento Agenti dei calciatori può comportare, ai fini della valutazione delle possibili conseguenze, l’irrogazione di sanzioni, a carico della Società che, a seconda della natura, dell’entità e della gravità delle violazioni medesime, possono spaziare dalla censura fino alla penalizzazione di punti in classifica, nonché, a carico dei tesserati, dalla censura fino all’inibizione ed al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio.
Per quello che concerne la contestata violazione di norme del Codice di Giustizia sportiva, la questione di quali possano essere le sanzioni irrogabili è più complessa e di non facile o, almeno, assolutamente sicura soluzione.
I fatti ed i comportamenti illeciti contestati potrebbero, infatti, configurare diversi, eventuali tipi di sanzioni .
Per quanto riguarda la Società, l’art. 1, comma 6, del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, in caso di violazioni delle disposizioni di cui allo stesso art. 1, comma 1 ( nel caso di specie la Procura Federale ha contestato plurime violazioni di tali disposizioni), prevede la possibilità di irrogare sanzioni che vanno dall’ammonizione, all’ammenda, all’ammenda con diffida, all’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o alla squalifica del campo per una o più giornate, alla penalizzazione di 1 o più punti in classifica.
E’ chiaro che l’irrogazione delle suddette sanzioni è funzione dell’entità e della gravità delle violazioni accertate, tenuto conto del fatto che la penalizzazione di punti in classifica che si riveli inefficace nella stagione sportiva in corso può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione successiva.
Le sanzioni a carico di dirigenti e tesserati, sempre per violazioni dell’art 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, vanno dall’ammonizione,, all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica a tempo determinato nel rispetto del principio di afflittività della sanzione, al divieto di accesso agli impianti sportivi, all’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale.
Poiché, peraltro, come è noto , il dr. Lotito è attualmente sospeso da cariche direttive societarie e dalle attività in seno alla FIGC, in conseguenza della condanna, ancorchè non definitiva, riportata in sede penale per il reato di frode sportiva, si potrebbe porre il problema se, in ossequio al ricordato principio dell’effettiva afflittività delle sanzioni, la decorrenza di una eventuale inibizione dall’esercizio di cariche possa-debba- non temporalmente coincidere con la decorrenza e la durata della sospensione, bensì coincidere, ai fini della decorrenza, con il momento in cui tale sospensione venga meno.
Bisogna, poi, considerare l’ulteriore ipotesi che, in conseguenza dell’eventuale accertamento dei fatti e dei comportamenti contestati, possano essere irrogate specifiche sanzioni derivanti da violazioni in materia gestionale ed economica.
Da questo punto di vista, secondo il Codice di giustizia sportiva, la mancata produzione di documenti richiesti dagli Organi di tale giustizia ( tale è la Procura Federale) costituisce illecito amministrativo.
Illecito che comporta, a carico della società, la specifica sanzione dell’ammenda con diffida.
Ove fosse, altresì, accertato che i fatti ed i comportamenti ascritti fossero stati finalizzati alla pattuizione e corresponsione di compensi a calciatori, in violazione delle disposizioni federali, in questo caso, l’ammenda dovrebbe essere pari a uno o tre volte l’ammontare dei compensi pattuiti e corrisposti, cui potrebbero aggiungersi uno o più punti di penalizzazione in classifica.
I tesserati che avessero pattuito e percepito i compensi in parola sarebbero soggetti alla squalifica non inferiore ad un mese.
I dirigenti, soci e non soci della società, sempre in questo caso, sarebbero soggetti all’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
Vi è anche da tenere presente che le norme del Codice di giustizia sportiva in materia di tesseramenti e trasferimenti fanno divieto di avvalersi, in detta materia, di soggetti non autorizzati: contestazione che è stata specificamente mossa nel deferimento della Procura Federale.
La violazione del divieto comporta ( art. 10, comma 1, ultimo periodo, del Codice di Giustizia sportiva) che gli atti di tesseramento e di trasferimento, anche se conclusi, sono privi di effetto.
Laddove, se nessun problema si porrebbe nel caso del tesseramento del calciatore Cruz, poiché il contratto con quest’ultimo è venuto, nel frattempo, a scadenza, il problema, viceversa, si potrebbe porre per il calciatore Zarate, essendo quest’ultimo ancora sotto contratto con la Lazio.
In altre parole, ove fosse accertato che per il tesseramento del nominato calciatore la Lazio si sia avvalsa di soggetti non autorizzati, così come contestato dalla Procura Federale, essendo, conseguentemente, il relativo contratto privo di effetto, potrebbe nascere il dubbio che, in questo caso, Zarate possa ritenersi un calciatore svincolato per il cui trasferimento, quindi, la Lazio non possa pretendere alcun compenso.
Come si può, dunque,constatare, in base a tutte le precisazioni e considerazioni che precedono, il tema di tutte le possibili conseguenze, nei confronti della Lazio, di suoi dirigenti e di suoi tesserati, per effetto dell’eventuale accertamento in sede di giustizia sportiva delle violazioni ascritte dalla Procura Federale, non si presenta affatto facile, semplice e tale da offrire un quadro assolutamente ed incontestabilmente tranquillizzante per la Società, per i suoi dirigenti e tesserati e, per quello che specificamente concerne Federsupporter, i suoi azionisti e sostenitori.
Nel contempo, è opportuno precisare, per quanto ovvio, ma a scanso di ogni possibile equivoco, che le ipotesi prese in esame sono quelle più negative sotto il profilo delle possibili conseguenze per la predetta Società, per i suoi dirigenti e tesserati, nonché per i suoi azionisti e sostenitori.
E’ doveroso ribadire, sempre per quanto ovvio, ma sempre a scanso di equivoci, che occorre prendere atto della riconfermata infondatezza delle contestazioni ascritte, da ultimo, espressa dall’Avv. Gentile.
Si sconsiglia, proprio per la rilevata complessità della questione e di tutte le sue possibili implicazioni e conseguenze, di fare totale affidamento su prospettazioni piuttosto semplificatorie e semplicistiche che si sono potute leggere su organi di stampa o attingere da radio e teletrasmissioni.
Sia consentito, infine, di rimarcare, a titolo di considerazione a carattere generale, come la contestazione di fatti e comportamenti a distanza di così lungo tempo ( due anni ed oltre ) dal loro verificarsi, scalfisce l’efficacia e l’efficienza della giustizia sportiva che, per essere tale ,deve essere anche tempestiva.
Diversamente, soprattutto in ambito sportivo, situazioni e rapporti consolidati possono essere completamente rimessi in discussione, determinando notevoli incertezze e, complessivamente, mancanza di affidabilità e di affidamento del e nel sistema .
Avv. Massimo Rossetti










