La responsabilità oggettiva. Spunti di riflessione ed una proposta che contempera tale principio con quello per cui detta responsabilità non può automaticamente estendersi di fatto anche ai sostenitori di una società sportiva.
1. La responsabilità oggettiva.
L’art. 27, comma 1, della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale.
In base a tale principio è escluso che soggetti quali le persone giuridiche possano essere perseguiti penalmente ( societas delinquere non potest).
Con il Decr. L.vo 8/06/2001, n. 231, successivamente integrato, è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ( società, associazioni anche prive di personalità giuridica) per una serie di reati, via via sempre di più ampliata, commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo, nonché, ancora, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, appartenenti alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni sopra menzionate.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, storicamente uno dei principi – cardine di tale ordinamento è sempre stato ed è quello secondo cui le società rispondono anche a titolo di responsabilità oggettiva nei casi di illeciti commessi da loro tesserati.
La ratio di tale severo principio è stata ed è quella di costituire un forte deterrente nei confronti di ogni, possibile forma di illecito sportivo, a presidio dell’osservanza di fondamentali doveri ed obblighi generali dei tesserati che impongono di comportarsi con lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
La tesi dell’efficacia deterrente della responsabilità oggettiva , su un piano più generale, è, però, fortemente criticata da autorevole dottrina che sostiene come non può avere alcun effetto deterrente la minaccia di una pena per un fatto che dal soggetto destinatario della minaccia non è né controllabile né evitabile.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia si è orientata nel senso di commutare fattispecie di responsabilità oggettiva in responsabilità colpevole, non ritenendosi sufficiente, ai fini della sussistenza della responsabilità, il puro e semplice rapporto di causalità materiale con l’evento, ma ritenendosi necessario anche un rapporto di causalità psicologica.
Vale a dire che per l’agente l’evento doveva almeno rappresentarsi come logicamente prevedibile con un coefficiente di colpevolezza per non aver fatto nulla onde evitarlo.
In altre parole, per la Corte Costituzionale non vi può essere responsabilità senza che vi sia anche una sia pure ridotta o minima colpevolezza.
Peraltro,ogniqualvolta si sono verificati gravi scandali nell’ambito sportivo, soprattutto in quello calcistico, il severo e rigido principio della responsabilità oggettiva è stato oggetto di discussione.
Non tanto per il fatto che esso abbia comportato sanzioni a carico delle società, quanto per il fatto che tali sanzioni hanno finito per applicarsi sostanzialmente anche ai sostenitori/clienti
delle società stesse, estendendo praticamente a questi ultimi la suddetta responsabilità oggettiva.
In questi casi, infatti, i sostenitori, pur del tutto estranei agli illeciti e del tutto incolpevoli, hanno finito, allorchè si sono verificate alterazioni di gare, per essere danneggiati due volte: la prima, per essere stato leso il loro diritto ad assistere a gare regolari per le quali avevano pagato un prezzo e, dunque, per essere stati frodati e, la seconda, per dover subire le conseguenze ( penalizzazioni di punti, retrocessioni) della stessa pena delle società da essi sostenute e finanziate.
E’ come se, per fare un esempio forse banale ma che può rendere un’idea, i clienti di un negozio dovessero sopportare le stesse conseguenze delle sanzioni inflitte al negoziante per responsabilità di quest’ultimo nell’esercizio dell’attività commerciale.
Pertanto, a mio avviso, volendo salvaguardare nell’ordinamento sportivo il principio della responsabilità delle società per illeciti commessi da propri tesserati, tale responsabilità dovrebbe essere convertita da oggettiva assolutamente presunta in colpevole relativamente presunta, escludibile, con onere della prova a carico delle società, mediante la dimostrazione di aver realizzato ed attuato un efficace sistema di controllo idoneo a prevenire il verificarsi degli illeciti sportivi.
Si tratterebbe, in sostanza, di fare quanto, a suo tempo, fu fatto per la responsabilità dei reati di stampa da parte del direttore, dell’editore e dello stampatore che, in origine, rispondevano di detti reati per il solo verificarsi di essi ( responsabilità oggettiva), mentre, con successiva modifica legislativa ( art. 1 legge n.127/1958 che ha sostituito il testo dell’art. 57 C.P.), a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, rispondono di tali reati solo nel caso di omissione di controllo doveroso e, quindi, essendo stata trasformata la loro responsabilità da oggettiva in omissiva ( culpa in vigilando).
D’altronde, se è vero che l’ordinamento sportivo gode di ampia autonomia e specificità, tuttavia, tali autonomia e specificità non possono spingersi sino al punto di contemplare regole contrarie a quelle dell’ordinamento statale, in particolare contrarie a principi e norme di rango costituzionale.
Un modello di soluzione può essere rappresentato dall’introduzione nell’ordinamento sportivo, per ciò che riguarda la responsabilità delle società per atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di gare compiuti da loro tesserati, quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 231/2001 per ciò che riguarda la responsabilità di persone giuridiche ed enti associativi per la commissione di alcuni tipi di reati da parte di loro rappresentanti, dipendenti, collaboratori.
Si tratterebbe, in pratica, di introdurre, accanto all’organismo di vigilanza che già le società prevedono o dovrebbero prevedere, ai sensi del decr. Lg.vo 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui al decreto, un analogo organismo di vigilanza ad hoc, specificamente preposto alla prevenzione di atti diretti all’alterazione dello svolgimento e del risultato di gare.
Tale specifico organismo di vigilanza dovrebbe avere caratteristiche similari a quelle dell’organismo di vigilanza previsto dal richiamato decreto legislativo, sia pure, quanto a funzioni, composizione e modalità di funzionamento, con gli opportuni adattamenti allo scopo.
2- La Proposta .
Al Codice di Giustizia sportiva della FIGC, all’art 6, che disciplina l’illecito sportivo, andrebbe aggiunto il seguente ultimo comma 7/bis: “ In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui le società possono essere ritenute responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, tale responsabilità è da escludersi, laddove, da parte delle società stesse, prima della commissione degli illeciti di cui al presente articolo, sia stato adottato ed efficacemente applicato un modello organizzativo di vigilanza e prevenzione di tali illeciti affidato ad uno specifico organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale modello organizzativo sarà definito ed approvato dalla FIGC entro… giorni dall’entrata in vigore del presente comma, previo parere preventivo obbligatorio e vincolante del CONI circa l’idoneità del modello. Quest’ultimo, una volta così definito ed approvato, dovrà essere obbligatoriamente adottato da ciascuna società entro il termine perentorio di …… giorni dalla sua definizione ed approvazione . L’eventuale mancata adozione del modello entro il suddetto termine comporterà la revoca del tesseramento della società inadempiente. Ove, una volta adottato, il modello risultasse e fosse accertato che esso non fosse stato correttamente applicato, in questo caso, non varrebbe l’esimente di cui al presente comma “ .
Se tale proposta fosse approvata, si porrebbe il problema di disciplinare la successione temporale della stessa con la normativa precedente.
Come noto, nell’ordinamento generale vige il principio del così detto favor rei, secondo cui non sussiste la responsabilità ove essa sia esclusa da una norma posteriore al fatto dal quale la responsabilità derivi.
Il suddetto principio,peraltro, è fatto espressamente proprio anche dal più volte richiamato decreto legislativo n.231/2001.
D’altra parte ,è prassi piuttosto frequente, per non dire costante, che , quando ad una normativa ne subentra un’altra che comporti misure meno rigide ed afflittive di quelle precedenti, si applichi una disciplina transitoria ispirata al citato principio del favor rei.
In materia penale, in questi casi, all’introduzione di una nuova normativa ispirata a questo principio si accompagnano solitamente provvedimenti di amnistia o di indulto ( la prima agisce sul reato, la seconda, fermo restando il reato, agisce sulla pena derivante dal reato medesimo).
Sarebbe, perciò, ragionevole ed equo che, qualora la proposta da me formulata, o altra analoga nello stesso senso, fosse accolta, ad essa si accompagnasse un provvedimento di commutazione di sanzioni ( possibilità, questa, già contemplata dal vigente Codice di giustizia sportiva della FIGC) relativamente agli illeciti commessi ed accertati prima dell’entrata in vigore della proposta stessa.
E’ chiaro, infine, che, ove la proposta fosse ritenuta condivisibile e riscuotesse consenso, essa potrebbe essere estesa anche alla disciplina di altre attività sportive.
Avv. Massimo Rossetti










