Federsupporter, nel fare proprie le suddette analisi e proposta, le offre all’attenzione, all’apprezzamento ed alla discussione delle Istituzioni sportive, dei mass media e dell’opinione pubblica, quale utile e costruttivo contributo per giungere a soluzioni chiare, trasparenti, che , lungi dal diminuire il coinvolgimento e la responsabilità delle società, coniugano l’autonomia e la specificità riconosciute all’ordinamento sportivo con l’indispensabile rispetto da parte di quest’ultimo di principi e norme fondamentali, di rango costituzionale, dell’ordinamento statale cui, pur nella riaffermata autonomia e specificità, il primo ordinamento deve sottostare.
Si condivide, peraltro, quanto espresso dal Presidente del CONI, dr. Petrucci, circa l’inopportunità che la Lega Calcio di Serie A, soggetto rappresentativo di società che, o sono già coinvolte o potrebbero essere coinvolte nel così detto “calcioscommesse”, su richiesta di alcune di queste ( cfr. Comunicato Ufficiale n. 207 del 12 aprile 2012 Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A convocata per domani 20 aprile), abbia posto all’ordine del giorno di una propria riunione assembleare “ una nuova definizione del principio della responsabilità oggettiva delle Società sportive”.
E’ evidente, infatti, che ciò possa configurare un palese conflitto di interessi, in contrasto con l’art.10 ( Prevenzione dei conflitti di interessi ) del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI il 2 febbraio scorso.
E’, invece, opportuno e doveroso che della materia si occupi, con spirito e con contributi costruttivi, un soggetto rappresentativo dei sostenitori sportivi, quale è Federsupporter, poiché, è bene sottolinearlo, i più danneggiati da una rigida applicazione della regola della responsabilità oggettiva finiscono per essere proprio i sostenitori stessi.
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere danneggiati per aver pagato per assistere a gare truccate e, dunque, per essere stati frodati, sarebbero ulteriormente danneggiati, sul piano morale ma anche economico, essendo i principali finanziatori, diretti ed indiretti, delle società cui venissero inflitte, per responsabilità oggettiva, penalizzazioni, magari con conseguente esclusione dalla partecipazione a prestigiose e lucrose competizioni europee, senza contare eventuali retrocessioni.
Al riguardo, bisogna tenere a mente l’antico ma pur sempre valido principio ( summum jus summa iniuria) secondo cui l’applicazione troppo rigida di una norma può essere frutto di ingiustizia.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi










