Era, dunque, legittimo e lecito attendersi che, in siede di rinnovo dell’accordo relativamente alla stagione sportiva 2012-2013, certi atteggiamenti e certe questioni, alla luce dell’esperienza pregressa, non si sarebbero riprodotti.

Viceversa, è proprio quello che è accaduto e sta accadendo.

Ma, per dirla con il filosofo Karl Marx, se la storia si ripete due volte, la prima è una tragedia, la seconda è una farsa.

Il punto dolente sembra essere, di nuovo, almeno a quanto si apprende da dichiarazioni attribuite dagli organi di informazione alla Lazio, il fatto che la Coni Servizi vorrebbe riservarsi il diritto di disporre di circa 1000 posti (ma sembra che, in realtà, sia in discussione un numero molto inferiore a quello, pur certamente non significativo, di 1000) nella tribuna d’onore dell’Olimpico che, invece, la Lazio vorrebbe riservare a sé stessa.

Se così fosse per davvero, vi sarebbe da rimanere stupefatti per l’assoluta marginalità, economica e non economica, della questione.

V’è, però, da considerare che, avendo la Coni Servizi già stipulato, per tempo e sulla base di rapporti del tutto correnti e amichevoli, un accordo con la AS Roma spa per l’utilizzo del predetto stadio che, a quanto pare, contempla il diritto per la stessa Coni Servizi di disporre dei posti in argomento, è comprensibile che essa non possa consentire alla Lazio ciò che non ha consentito alla Roma, a meno di non rivedere con quest’ultima l’accordo già concluso, onde adeguarlo alle condizioni più favorevoli riconosciute alla Lazio.

Si tenga presente, sotto questo aspetto, che la Coni Servizi si trova, nei confronti di entrambe le società romane, per ciò che attiene all’utilizzo dell’Olimpico, in una posizione di mercato dominante : vale a dire in una posizione che le consente, nei confronti dei clienti (in questo caso, per l’appunto, le due società di calcio romane), di tenere comportamenti indipendenti, senza per questo subire conseguenze pregiudizievoli.

Cosa che, nella fattispecie, si determina sia per ragioni oggettive (le citate società di calcio operano su Roma ed è a Roma e dintorni che hanno la stragrande maggioranza dei propri sostenitori) sia per ragioni regolamentari.

A quest’ultimo proposito, l’art. 19 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della Figc stabilisce, infatti, che l’impianto sportivo ove le società debbono svolgere la loro attività deve insistere su un territorio del Comune, in cui le società stesse hanno la propria sede.

La Lazio e la Roma, dunque, debbono svolgere la loro attività nell’ambito del Comune di Roma; ambito in cui è disponibile per tale esigenza unicamente lo Stadio Olimpico, di proprietà e gestito dalla Coni Servizi.

Che un’impresa (tale è la Coni Servizi) detenga una posizione dominante non è vietato né dalla normativa europea né da quella nazionale.

E’, invece, vietato da tali normative l’abuso di detta posizione.

Abuso che, così come evidenziato nella mia nota del 20 maggio 2011, può consistere : nell’imporre, direttamente o indirettamente, prezzi e/o condizioni non equi ; nel limitare o, addirittura, impedire l’attività di un’altra impresa ; nell’applicare condizioni dissimili nei rapporti con contraenti diversi ; nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni e/o condizioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano una stetta connessione con l’oggetto dei contratti stessi.

Per contestare eventuali abusi, del tipo di quelli sopra specificati, ci si può rivolgere sia al giudice ordinario sia, in sede amministrativa, all’Autorità garante del mercato e della concorrenza, potendo chiedere e ottenere anche provvedimenti di urgenza inibitori dei suddetti abusi.

Peraltro, è quello che, così come pure avevo prospettato già allora nella mia richiamata nota del 20 maggio 2011, la Lazio avrebbe potuto fare, qualora avesse voluto e voglia oggi contestare abusi di posizione dominante da parte della Coni Servizi, utilizzando le sedi e gli strumenti a ciò deputati dall’ordinamento giuridico, anziché affidarsi a diatribe e polemiche, verbali e scritte, sterili e inidonee allo scopo perseguito.

Ma, a proposito di eventuali abusi, è bene tenere presente che una fattispecie tipica di questi ultimi è rappresentata, come detto, proprio dall’applicazione di condizioni dissimili nei rapporti con contraenti diversi.

Sicchè, qualora la Coni Servizi riconoscesse alla Lazio condizioni dissimili -più favorevoli- da quelle già riconosciute alla Roma, potrebbe incorrere, nei confronti di quest’ultima, in un tipico abuso della propria posizione di dominio.

Mentre l’applicazione alla Lazio delle stesse condizioni già accordate alla Roma non configurerebbe, almeno a mio avviso, alcun fondato motivo di contestazione da parte della Lazio di eventuali abusi di detta posizione.

Si deve, altresì, tenere conto del fatto che, essendo la Coni Servizi (società di diritto privato, ma di proprietà pubblica) sottoposta al controllo della Corte dei Conti, quest’ultima, in caso di

applicazione di condizioni più favorevoli ad una delle due società di calcio romane, potrebbe agire per responsabilità erariale nei confronti degli amministratori della stessa Coni Servizi, i quali, in questo modo, avrebbero provocato un danno alla Società.

Per completezza di analisi giuridica, devo, inoltre, osservare che i comportamenti tenuti dalla Lazio nella fase precontrattuale di negoziazione  dell’accordo di utilizzo dello Stadio Olimpico per la stagione sportiva 2012-2013 potrebbero essere valutati dalla controparte Coni Servizi sotto il profilo di un’eventuale mancanza di buona fede in tale fase.

E’ questo un principio e un dovere generale cui devono attenersi le parti nelle trattative per giungere alla stipula di un contratto (art. 1337 C.C.).

Comunemente, nella prassi, la violazione del principio e del dovere suddetti viene identificata in un improvviso recesso di una parte dalle trattative senza una giusta causa e allorché l’altra parte abbia fatto ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Tale violazione comporta il diritto al risarcimento dei danni a favore della parte che abbia subito la violazione stessa.

Resta, in ogni caso, fermo che la rottura delle trattative, a prescindere dalla violazione oppure no, a opera della parte autrice della rottura, del principio e del dovere di buona fede, consente all’altra parte di riacquisire la propria, totale libertà di negoziare e di concludere accordi con altri soggetti.

Ne deriva che la Coni Servizi, preso atto della rottura delle trattative, ben potrebbe negoziare e concludere accordi con altre parti eventualmente interessate a utilizzare l’Olimpico.

Ma che cosa potrebbe succedere ove ciò si verificasse o, comunque, entro il 30 giugno prossimo, data ultima per l’iscrizione al campionato di Serie A, la Lazio non avesse, come si auspica, raggiunto un accordo per l’utilizzazione del suddetto Stadio ?

Secondo il già citato art. 19 delle NOIF federali, la Lazio potrebbe chiedere alla Lega di Serie A e/o alla Figc, in tempo utile prima di tale scadenza, l’autorizzazione a svolgere la propria attività in un impianto diverso da quello che insiste sul territorio del Comune ove la società ha la sede.

Tale deroga, però, può essere consentita solo, in via del tutto eccezionale e per fondati motivi, per cui resta da capire se, nel caso, la mancata conclusione di un accordo con la Coni Servizi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico possa essere ritenuta un evento eccezionale e un fondato motivo tali da giustificare la deroga medesima.

E’ chiaro, d’altronde, che, qualora, pure, questa venisse concessa, si determinerebbe una situazione di grave pregiudizio e disagio, economico e di immagine, per la Lazio e i suoi sostenitori : questi ultimi costretti ad un esilio sportivo e a una peregrinazione per l’Italia certamente non commendevoli e non auspicabili.

A questo riguardo, già l’indicazione, poi, per fortuna, non più necessaria, data l’anno scorso di voler disputare le gare europee nello stadio di Firenze e l’indicazione data nei giorni scorsi che, ci si augura, non sia più nel prosieguo necessaria, di voler disputare tali gare della prossima stagione sportiva nello stadio di Palermo, ha rappresentato e rappresenta un rilevante vulnus al buon nome, al prestigio, alla reputazione della Società e dei suoi sostenitori.

Per concludere, viene da chiedersi a che pro e se sia valsa e valga la pena di dare vita a simili dispute, dando prevalenza ai puntigli piuttosto che al comune buon senso e all’elementare prudenza, costringendo, ogni volta, i propri tifosi a subire stress di ogni tipo, sempre più spesso extrasportivi, quasi che la Lazio e i suoi tifosi, come nella canzone del noto cantante Vasco Rossi, debbano essere per forza condannati a vivere una “vita spericolata”.

 

Avv. Massimo Rossetti

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