Roma, 11 dicembre 2012
Le confessioni di un Presidente
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Su “Il Corriere dello Sport” del 7 dicembre scorso, a pagina 2, è stato pubblicato un articolo, a firma di Daniele Rindone, che riporta “un’ora di confessione” a 360° dell’attuale azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio Spa.
Fra tali “confessioni” ve ne sono alcune che, nell’interesse e a beneficio della generalità dei piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, richiedono indispensabili precisazioni e qualche commento.
In merito all’argomento “Borsa e aggiotaggio”, il succitato Presidente dichiara: “Confusero un’operazione immobiliare dove il socio era mia moglie, con le azioni della Lazio.
La Consob ha archiviato il fatto come amministrativo, ho vinto al Tar, da tutte le parti”.
I fatti, nella loro nuda e cruda oggettività, sono i seguenti.
1. A seguito di ripetuti, formali inviti di alcuni piccoli azionisti della Lazio, in particolare a seguito dell’invito-diffida dell’8 marzo 2006, la Consob effettuava verifiche ispettive in collaborazione con la Guardia di Finanza per accertare l’eventuale stipulazione di un patto parasociale occulto tra il predetto Presidente, per il tramite di Lazio Events Srl, e l’arch. Roberto Mezzaroma, avente a oggetto l’acquisto concertato di azioni della SS Lazio Spa;
2. Con deliberazione n.16326 del 30 gennaio 2008 la Consob dichiarava l’avvenuta stipulazione di tale patto, verificatasi, quanto meno, il 30 giugno 2005, con superamento, a questa data, della soglia rilevante (30 %), oltre cui scatta l’obbligo ex lege di OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) totalitaria, a carico solidalmente dei pattisti, entro 30 giorni dalla data del suddetto superamento, con divieto di esercizio del diritto di voto relativamente all’intera partecipazione azionaria posseduta, anche indirettamente, dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione (circa il 14,48 %), eccedente il 30% del capitale sociale;
3. Contro tale deliberazione i sunnominati pattisti ricorrevano dinanzi al Tar del Lazio che, con sentenza n.8835 del 9 luglio/3 ottobre 2008, annullava il provvedimento della Consob, avendolo ritenuto “non assistito da una sufficiente motivazione in merito alla natura parasociale del patto”
e avendo ritenuto che esso “non avesse congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente, specie in considerazione del possesso in capo all’azionista di riferimento di una quota azionaria pari a circa il doppio di quell’ ammontare”;
4. La Consob impugnava la suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n.8835 dell’1/17 dicembre 2009, Sezione VI, riformava tale decisione, definitivamente accertando l’avvenuta stipulazione, quanto meno il 30 giugno 2005 con prosecuzione fino al 31 ottobre 2006, del patto parasociale occulto con conseguente violazione dell’obbligo di OPA totalitaria che avrebbe dovuto essere promossa nel luglio 2005.
Il Consiglio di Stato stabiliva, inoltre, che, per effetto dell’acquisto avvenuto il 31 ottobre 2006 da parte dell’azionista di riferimento della Lazio della partecipazione dell’Arch. Mezzaroma, il patto era venuto meno a quella data e che il divieto dell’esercizio del diritto di voto relativo all’intera partecipazione posseduta era cessato, per effetto dell’OPA promossa dallo stesso azionista di riferimento, per il tramite di Lazio Events Srl, il 2 dicembre 2006.
Dalla sentenza emerge che: “Correttamente la Consob ha tratto questa conclusione (esistenza del patto parasociale occulto NDR.) richiamando: i) l’intenzione del Dr. Lotito di rilevare l’intera partecipazione di Capitalia; ii) la consapevolezza che tale acquisto avrebbe provocato un obbligo di OPA e le perplessità manifestate in merito; iii )la riconferma della volontà di acquistare la partecipazione della Lazio anche tramite l’ individuazione di soggetti che avrebbero potuto acquistare per suo conto; iV) le anomalie presenti nell’operazione immobiliare posta a giustificazione della dazione di € 4 milioni; V) l’acquiescenza inizialmente palesata e, quindi, effettivamente posta in essere dall’Arch. Mezzaroma rispetto alla gestione Lotito; VI) la successiva rivendita delle azioni dallo stesso Mezzaroma a Lotito in concomitanza con lo scioglimento dei rispettivi obblighi nascenti dall’operazione immobiliare.
In presenza di tale quadro le spiegazioni alternativamente fornite da Lotito e da Lazio Events in sede di appello incidentale non risultano in alcun modo credibili ed il tentativo di giustificare l’acquisto da parte di Mezzaroma delle azioni della Lazio come autonoma scelta imprenditoriale in vista di importanti iniziative edilizie, si infrange contro la soprannominata serie di elementi incompatibile con tale spiegazione”.
E ancora: “Anche sotto il profilo più strettamente interno alla vita societaria, su cui solo si è soffermato il Tar, si rileva che la partecipazione del 14,61%, pure non essendo decisiva per il controllo della società, poteva incidere sulle assemblee straordinarie, comportava una serie di diritti sociali non irrilevanti e la possibilità di nominare un rappresentate delle minoranze (omissis). In sostanza, grazie al patto parasociale, Claudio Lotito ha aggirato l’obbligo di promuovere l’OPA in un periodo in cui voleva evitare tale onere sia dal punto di vista finanziario che gestionale; si è assicurato che anche senza procedere all’acquisto diretto la quota fosse detenuta da persona a lui non ostile con cui ha potuto concordare tempi e modalità del successivo acquisto diretto della quota; ha beneficiato dell’assenza di un reale socio di minoranza, evitando il rischio che una quota, comunque non irrilevante, del capitale sociale andasse sul mercato o fosse acquisita da altro soggetto, che avrebbe potuto esercitare – a differenza di Mezzaroma – tutti i poteri del socio di minoranza”.
Ma, soprattutto, il Consiglio di Stato ha sancito, pur doverosamente premettendo trattarsi di questione non rilevante in sede amministrativa, bensì civile, che il patto parasociale che avrebbe fatto scattare l’obbligo di OPA nel luglio 2005, poiché occultato, ha consentito al Dr. Lotito di “programmare (l’OPA NDR.) in un tempo diverso e soprattutto a un prezzo diverso (0,40 euro per azione nel dicembre 2006 a fronte di 0, 74, 29 euro per azione se l’offerta fosse stata correttamente promossa nel giugno 2005)”.
Cosa che ha cagionato un danno per lucro cessante (perdita di occasione di guadagno) ai possessori di azioni della Lazio nel giugno 2005 ammontante complessivamente a circa 10 milioni di €, senza contare gli interessi legali e il risarcimento per l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.
Sicchè Federsupporter, di intesa e in unione con il Codacons, ha messo a punto un’iniziativa, che si riserva di pubblicizzare prossimamente, che possa consentire ai piccoli azionisti della Lazio al giugno 2005 di poter ottenere in sede civile il risarcimento dei predetti danni, in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno all’epoca.
Iniziativa che, evidentemente, per essere attuata, necessita, anche per ragioni di economicità, la manifestazione di interesse di un significativo numero di tali piccoli azionisti.
Quanto sopra a prescindere dalla circostanza che, in sede penale, il Tribunale di Milano, Sezione II, con sentenza n.2949, 3 marzo/15 luglio 2009, ha condannato, relativamente ai medesimi fatti oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, il Dr. Lotito a due anni di reclusione e a 65mila euro di multa e l’Arch. Mezzaroma a un anno e 8 mesi di reclusione e a 55mila euro di multa, con interdizione per entrambi dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi di persone giuridiche e con incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, per i reati di aggiotaggio manipolativo e informativo del mercato finanziario e per ostacolo all’attività di vigilanza della Consob.
Condanne confermate, sia pur con riduzioni di pene (18 mesi di reclusione e 40mila euro di multa per il Dr. Lotito e 14 mesi di reclusione e 30mila euro di multa per l’Arch. Mezzaroma), in secondo grado, dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12 marzo 2012.
Al momento, non si hanno notizie circa l’esito del giudizio di terzo grado, dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui, in attesa di tale esito, si deve correttamente ricordare che, ai sensi dell’art.27, secondo comma, della Costituzione, l’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Come si può, dunque, constatare dalla puntuale, minuziosa, oggettiva ricostruzione dei fatti di cui ai punti che precedono, affermare, come ha affermato il Dr. Lotito, che vi sarebbe stata una “confusione” di un’operazione immobiliare, che la Consob avrebbe chiarito il fatto come “amministrativo” e, soprattutto, che egli, oltre ad aver “vinto” al Tar, avrebbe vinto “da tutte le parti”, per dirla con Giulio Cesare nel De Bello Gallico, sembra più un prestar fede a ciò che si desidera e fa venire in mente ciò che la Corte di Cassazione (Sezione I,Civile, 18 ottobre 1984, n.5259) ha sancito essere la verità dei fatti: vale a dire che essa non è più tale se è mezza verità e che, pertanto, la verità incompleta deve essere in tutto equiparata alla notizia falsa.
Nell’occasione, vengono, altresì, in mente le parole contenute a pag. 7 della Prefazione al libro “Le Regole dei Giornalisti”, degli Avv.ti Caterina Malevenda, Carlo Melzi D’Eril e del Prof. Giulio Enea Vigevani, Editore il Mulino 2012, per cui, giornalisti che non hanno un padrone e rispondono solo al lettore, né hanno protettori o parenti che contano, sono quelli che “verificano i fatti prima di divulgarli, che danno voce a tutte le parti, esprimono opinioni forti, con toni civili e rispettosi, ma non si girano dall’altra parte, non risparmiano chi conta, non si fermano al primo ostacolo, non usano le veline, ma sono osservatori attenti e inesorabili”.
Nelle sue “confessioni” l’azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Gestione della Lazio dichiara, inoltre, con riferimento a Calciopoli: “Le accuse ? Questo processo si è esaurito, il reato è in prescrizione, già estinto. Io comunque rinuncerò, voglio che emerga che ero totalmente estraneo”.
Chi scrive prende volentieri atto di tale rinuncia e ne è lieto perché essa conferma l’arbitrarietà e l’irragionevolezza della decisione assunta, in via di straordinarietà e urgenza, dalla Giunta del CONI, come da Comunicato del 4 settembre scorso, di sospensione dell’attuazione dell’art.11 del Codice di Comportamento Sportivo.
Per maggiori dettagli e approfondimenti circa tale decisione rinvio alla lettura delle mie note del 5 settembre scorso consultabili sul sito www.federsupporter.it.
Mi limito, in questa sede, così come avevo evidenziato nelle mie citate note, a rilevare che la decisione della Giunta del CONI di sospendere l’attuazione della norma che, a propria volta, sospendeva, in via cautelare, tra gli altri, dagli organismi delle Federazioni sportive nazionali i componenti condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per delitti, tra i quali, quello di frode sportiva, delitto per il quale il Tribunale Penale di Napoli aveva condannato il Dr. Lotito, appariva priva di fondamento logico e giuridico, in quanto basata sulla prescrizione del delitto, non potendosi affatto escludere che il condannato in primo grado avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione, comportando tale rinuncia la prosecuzione del processo.
Peraltro, tanto arbitraria, infondata ed illogica era apparsa quella frettolosa e inopinata decisione, che il Codacons, prendendo spunto dalle mie note, ha presentato, poi, il 12 settembre scorso un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Per finire, sempre dalle “confessioni” in oggetto si apprende, con riferimento alla costruzione di un nuovo stadio, che “Si sono create stupidaggini con le polemiche sull’esondazione.
Il terreno ha due composizioni, a valle e a monte”.
La verità è che il terreno di cui trattasi, di proprietà del Dr. Lotito, oggi a destinazione agricola, è sottoposto a vincolo ambientale e, specificatamente, a vincolo idrogeologico assoluto, in quanto l’area è considerata a rischio di esondazione del fiume Tevere.
Se questa sia una “stupidaggine” lascio volentieri ad altri di valutare.
A me non sembra, anche perché le esondazioni dei fiumi intorno a Roma stanno ormai diventando sistematiche a causa dei cambiamenti climatici in atto.
Ma, a parte ciò, non comprendo perché, se è vero come è vero che il terreno in questione “ha due composizioni, a valle e a monte” e se, per tale motivo, esso sarebbe edificabile, perché non sia stato ancora presentato alle Autorità amministrative competenti un progetto per realizzarvi lo stadio e l’annessa città; realizzazione ormai da anni ipotizzata e più volte annunciata dal Dr. Lotito.
Né, sotto questo profilo e a questo fine, come dimostrano l’impianto, nel frattempo, realizzato dalla Juventus e gli impianti che altre società si apprestano a realizzare, appare necessaria una legge ad hoc, d’altronde, da tempo, ferma in Parlamento, proprio a causa del fatto che le sue formulazioni, volte a surrettiziamente aggirare ed eludere vincoli ambientali e paesaggistici, ne hanno finora impedito l’approvazione.
In proposito, richiamo il capitolo 7, pagine 82/107, del libro “L’Impresa sportiva come Impresa di servizi: il supporter-consumatore”, Editore Tempesta 2012, di cui sono coautore insieme con l’amico Alfredo Parisi, nonché i documenti di Legambiente del 24 luglio 2012, di Legambiente Lazio del 21 settembre 2011 e, in particolare, per quello che qui interessa, lo speciale dossier del 22 settembre 2009 di Legambiente Lazio, significativamente intitolato “Stadi Roma-Lazio: il derby della speculazione edilizia”, in cui si stimava che il cambio di destinazione di uso del terreno in discorso da agricolo a edificabile avrebbe comportato un incremento della rendita fondiaria pari ad almeno 1 miliardo di euro; 25 volte, cioè, il valore iniziale.
Avv. Massimo Rossetti
Roma, 18 dicembre 2012
Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2011-2012. Articolo su “Il Corriere dello Sport” del 6 novembre scorso: “Tare risponde”.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Con mie note del 31 ottobre scorso (cfr www.federsupporter.it) avevo dato notizia del fatto che, come da Comunicato Ufficiale n.31/CDN della FIGC, pubblicato il 15 ottobre scorso, numerosi tesserati e le rispettive società di appartenenza erano stati deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) per violazioni del Regolamento in oggetto e del Codice di Giustizia Sportiva.
Più precisamente, per aver ottenuto il pass per l’accesso all’area federale dedicata al calciomercato 2011-2012, pur non risultando iscritti nei moduli di censimento delle società di appartenenza, quali Consiglieri di Amministrazione, Direttori Generali, Direttori Sportivi e Segretari, ovvero per non risultare iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
In particolare, si evidenziava che, fra i numerosi tesserati e le numerose società deferite, spiccavano, come un unico nell’ambito della Serie A, il sig. Igli Tare e la SS Lazio.
Si riferiva che l’incolpato Tare sosteneva, a propria discolpa, di aver presentato sin dal 2009 domanda di iscrizione nel predetto Elenco, ritenendo che la domanda fosse stata accolta.
Nell’atto di deferimento egli risultava, comunque, non iscritto, quale Direttore Sportivo, nei moduli di censimento della Lazio.
Ciò premesso, si informava che la CDN, relativamente al caso di specie, si era riservata di decidere, a stralcio delle altre posizioni.
Successivamente e, per l’esattezza, il 6 novembre scorso, su “Il Corriere dello Sport”, a pag.8, compariva un articolo, senza firma, intitolato “Federsupporter attacca e Tare risponde”, in cui il sunnominato precisava di essere diventato Direttore Sportivo “con il massimo dei voti nel 2008” e insinuava che le citate note avevano il fine di destabilizzare l’ambiente della Lazio nella settimana immediatamente precedente il derby con la Roma; derby che, poi, l’11 novembre scorso, la Lazio avrebbe vinto.
Sempre il sunnominato, inoltre, dopo aver qualificato il deferimento come un mero “errore burocratico”, non riguardante né il medesimo né la Lazio, affermava “Ci sarà una risposta nel momento opportuno” .
L’indomani, 7 novembre, con lettera aperta a “Il Corriere dello Sport” (cfr www.federsupporter.it), Federsupporter respingeva al mittente le offensive insinuazioni del sig. Tare, oltretutto, come detto, poi clamorosamente smentite dal risultato del derby, nonché specificava che “la risposta” egli l’avrebbe dovuta dare, non già a Federsupporter, bensì nelle competenti sedi della Giustizia Sportiva.
Naturalmente, come era facile prevedere e come è sempre finora accaduto, “Il Corriere dello Sport” ignorava la predetta lettera e l’espressa e specifica richiesta di sua pubblicazione, anche a rettifica, ai sensi della legge sulla stampa, delle affermazioni pubblicate nell’articolo del 6 novembre scorso.
Ebbene, la “risposta” ora è arrivata.
Dal Comunicato Ufficiale n.54/CDN, pubblicato il 13 dicembre scorso sul sito della FIGC, si apprende quanto segue.
La Commissione Disciplinare Nazionale, riunitasi lo stesso 13 dicembre, in esito al deferimento in data 18 giugno 2012 del sig. Tare e della SS Lazio, ha inflitto al primo l’inibizione di due mesi e alla seconda l’ammenda di 4mila euro.
La Commissione, infatti, ha ritenuto : 1) che il “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato” rientra nelle categorie degli “atti federali”, con il conseguente riconoscimento dell’efficacia vincolante dello stesso nei confronti dei tesserati; 2) che essere solo “tesserati” non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammessi all’area federale; 3) che dalla documentazione in atti risulta che il sig. Tare, nel corso dello svolgimento della sessione “Calciomercato 2011”, svoltasi presso L’ATAHOTEL EXECUTIVE di Milano, “otteneva il pass di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della Società con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società stessa, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. Il deferito veniva accreditato in data 24/06/2011 quale rappresentate della Società ed in data 31/08/2011 con la qualifica di Direttore Sportivo, non risultando iscritto nell’elenco Speciale dei Direttori Sportivi né risultando tale qualifica dal foglio di censimento, ove veniva indicato solo come Dirigente Accompagnatore della prima squadra”.
Rileva, ancora, la Commissione : “Del pari, non può trovare accoglimento l’ulteriore motivazione addotta dalla difesa dell’incolpato con la memoria difensiva e ribadita in sede di discussione, dell’esistenza della buona fede e di una sorta di affidamento di aver ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, considerato che la domanda inoltrata nel 2009 non aveva ricevuto risposta alcuna. Tale giustificazione appare assolutamente non condivisibile, in quanto non esiste nel caso di specie nessuna forma di silenzio-assenso, ma, in analogia per quanto avviene per i tesseramenti, perché possa ritenersi valido l’inserimento nell’Elenco dei Direttori Sportivi, è necessario ottenere il nulla-osta della Federazione”.
Delle violazioni ascritte al tesserato, conclude la Commissione, risponde la Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
Questi, al momento, i fatti, nella loro nuda e cruda oggettività.
Chi scrive dubita fortemente che di tali fatti verrà data puntuale e adeguata notizia sugli organi di informazione, con l’augurio, naturalmente, di essere smentito.
Mi sia infine, consentita, una notazione a margine, fuori argomento.
Federsupporter si è occupata, più e più volte, delle anomalie che caratterizzano, sia sul piano dell’ordinamento sportivo sia sul piano dell’ordinamento statale, l’attività degli agenti di calciatori e dei rapporti che tali agenti intrattengono con i calciatori stessi e con le società.
Dell’esistenza di dette anomalie fa fede il perpetuarsi di deferimenti e di conseguenti patteggiamenti o condanne inflitte dalla Giustizia Sportiva nei confronti di agenti, di calciatori, di società, nonché l’esistenza di numerosi procedimenti penali in corso per i delitti di riciclaggio e di evasione fiscale connessi alle attività in questione.
Non a caso, da ultimo, si apprende (“Gazzetta dello Sport”, in data odierna, pag.29, articolo a firma di Giuseppe Nigro) che le indagini si stanno ora estendendo anche ad altri sport professionistici, quale il basket, ipotizzandosi pagamenti in nero su conti esteri.
Federsupporter, anche in questa circostanza, attende “risposte” nelle e dalle opportune e competenti sedi istituzionali, sportive e statali.
Avv. Massimo Rossetti










