Roma, 9 gennaio 2013
Zarate-Lazio: si potrebbe prospettare un altro caso Pandev ?
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
In questi giorni sugli organi di informazione ha trovato particolare risalto la radicalizzazione dei contrasti tra il calciatore Zarate e la Società Lazio.
Ciò premesso, alcuni nostri soci, sostenitori e piccoli azionisti della Lazio, hanno chiesto delucidazioni e precisazioni in merito.
In base ai dati ufficiali disponibili risulta che, al 30 giugno 2012, il valore residuo del calciatore è pari a otto milioni e ottantasei mila euro, considerato che il costo di acquisizione, con un contratto quinquennale che andrà a scadenza il 30 giugno 2014, è stato di venti milioni e duecento mila euro che non tengono conto dei relativi costi di intermediazione pari a circa quindici milioni di euro.
I compensi del calciatore, peraltro non specificati nei bilanci societari, dovrebbero ammontare, secondo quanto riportato nella decisione in data 19 aprile 2012, pubblicata il successivo 26 aprile, della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, a complessivi sette milioni e duecento mila euro netti, comprensivi di premi, relativamente all’intera durata quinquennale del contratto stipulato nel giugno 2009 (trattandosi di compensi netti, il costo per la Società deve intendersi pressoché raddoppiato).
Da quanto sopra consegue che la Lazio, onde evitare una minusvalenza, dovrebbe poter cedere oggi il giocatore a un prezzo non inferiore a otto milioni e ottantasei mila euro.
Si apprende, però, da dichiarazioni attribuite all’attuale agente di Zarate, che le richieste della Società per la cessione di questo ultimo sarebbero di almeno dieci milioni di euro, mentre club graditi al calciatore offrirebbero non più di cinque-sei milioni di euro: sia per il fatto che il contratto andrà a scadenza il 30 giugno 2014, sia perché il giocatore non viene utilizzato e sia perché il suo elevato compenso costituisce un ostacolo alla ricollocazione.
Appare evidente, quindi, che entrambe le parti hanno validi motivi per sostenere le proprie ragioni che, però, sono contrapposte e, allo stato, inconciliabili.
Il buon senso suggerirebbe di ricercare e trovare un punto di incontro di compromesso, raggiungibile solo qualora da entrambe le parti si rinunci a qualcosa.
In difetto di tale punto di incontro, è probabile che la Lazio debba tenere un calciatore che non utilizza e che ha un alto costo fino al 30 giugno 2014, non percependo alcunché alla scadenza del contratto, mentre Zarate andrebbe incontro a un periodo di inattività, sia pure ben remunerata, di circa un anno e mezzo che ne svaluterebbe ulteriormente il valore professionale di mercato.
Al riguardo, sempre secondo dichiarazioni attribuite all’agente del calciatore, quest’ultimo e chi lo rappresenta starebbero valutando l’ipotesi di un’azione risolutiva del contratto per fatto e colpa della Società, in particolare sotto il profilo di un eventuale mobbing.
Coloro i quali hanno richiesto delucidazioni e precisazioni hanno citato il precedente del caso Pandev.
Nel dicembre del 2009 il predetto giocatore ottenne un lodo con il quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Calcio dichiarò la risoluzione immediata del contratto che lo legava alla Lazio, con un risarcimento danni, a suo favore, di cento sessanta mila euro.
La decisione venne motivata essenzialmente sulla base del fatto che Pandev veniva escluso pregiudizialmente dal novero dei giocatori tra i quali poi scegliere i convocati per le gare, non risultando, pertanto, tale esclusione come frutto di una scelta tecnica dell’allenatore, bensì come frutto della volontà societaria di costringerlo ad accettare un rinnovo contrattuale o una cessione alle condizioni volute dalla Società.
Bisogna sottolineare che, nella fattispecie, il convincimento del Collegio si basò soprattutto sulla circostanza che Pandev non partecipava agli allenamenti con i colleghi della prima squadra: cosa che non pare essersi verificata e si verifichi nei confronti di Zarate.
Il lodo fu impugnato dalla Lazio dinanzi al Giudice del Lavoro di Milano che, nell’agosto 2010, dichiarò inammissibile il ricorso.
Questo il precedente, con l’auspicio che le parti oggi in causa sappiano, invece, evitare, usando ragionevolezza reciproca, che la vicenda abbia a riproporsi.
Di recente, con una mia nota del 4 dicembre 2012 (cfr www.federsupporter.it), facendo riferimento al caso Sneijder-Inter, ho avuto modo di ricordare che il datore di lavoro (tale è la società di calcio) è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 C.C., attuativo degli artt. 2 e 32 della Costituzione che garantiscono la personalità e la salute psico fisica di ogni individuo, a tutelare, non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del prestatore di lavoro (tale è, per legge, legge n.91/1981, il calciatore professionista).
In altri miei scritti, risalenti al 2010, avevo avuto modo di ricordare, inoltre, che, pur non esistendo nel nostro ordinamento una nozione e definizione legale di mobbing, tuttavia, dalla giurisprudenza civile, penale e amministrativa può desumersi che esso consista, tra l’altro, in atti e comportamenti, anche di per sé leciti, che, però, siano idonei a mortificare e isolare, anche solo moralmente e psicologicamente, il lavoratore nell’ambito del proprio ambiente di lavoro e che lo costringano a una, totale o parziale, inattività forzosa, onde indurlo ad accettare condizioni che, altrimenti, non avrebbe accettato od onde indurlo all’allontanamento dal suddetto ambiente.
Atti e comportamenti che possono anche integrare, oltre che illeciti civili, ipotesi di reati, quali quello di maltrattamenti (art. 572 C.P.) o di violenza privata (art. 610 C.P.).
Atti e comportamenti lesivi comprovabili sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché sulla base di ragionamenti presuntivi desumibili dalle tipologie di condotte mobbizzanti.
Da questo punto di vista, l’esibizione, in occasione e durante partite di calcio, di striscioni che intimino a un calciatore di andarsene, potrebbe essere utilizzata quale manifestazione di pressioni dirette a farlo dimettere e come manifestazione di una sua denigrazione pubblica da parte di soggetti indirettamente riconducibili e, comunque, ricollegabili, al datore di lavoro.
Pertanto siffatte esibizioni potrebbero risultare, sia pure inconsapevolmente da parte di chi le fa, non di supporto agli interessi della società, bensì a quelli del calciatore.
Quanto, poi, a possibili azioni societarie dirette a un’anticipata risoluzione del contratto, per fatto e colpa del giocatore, tali azioni per essere configurabili richiedono l’esistenza di una giusta causa di recesso.
Giusta causa che potrebbe essere ravvisabile solo in presenza, da parte del calciatore, di comprovati, gravi inadempimenti contrattuali, di obblighi di legge e/o di obblighi derivanti da norme dell’ordinamento sportivo.
Va sottolineato, infine, che, a seguito della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia Europea, 15 dicembre 1995), nessun calciatore sotto contratto può essere obbligato ad accettare il trasferimento ad altra società, sebbene a condizioni omogenee o, addirittura, più favorevoli, poiché ciò costituirebbe una restrizione alla liberta del calciatore stesso, quale lavoratore, di decidere con chi e dove lavorare.
Avv. Massimo Rossetti










