( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Come da Comunicato Ufficiale n. 77 del 19 marzo scorso, il Dr. Claudio Lotito, attuale azionista di controllo e Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio spa, ha patteggiato, dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, l’incolpazione di aver alterato, mediante la ritardata emissione di una fattura, il risultato di esercizio sia del bilancio al 30 giugno 2006 ( minori costi) sia del bilancio al 30 giugno 2007 ( maggiori costi).

Ciò premesso, Federsupporter invierà, via fax, un esposto al Consiglio di Sorveglianza della Società ed alla FIGC, affinchè, relativamente a tali fatti, esercitino i poteri-doveri che rispettivamente loro competono.

Più precisamente, al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 2409 decies C.C., compete l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità per violazione di obblighi di legge e/o statutari e, più in generale, del dovere di diligenza a carico degli amministratori, nonché la revoca di questi ultimi ( art. 2409 terdecies C.C.).

Gli amministratori sono tenuti all’osservanza degli obblighi a contenuto specifico stabiliti dalla legge e dallo statuto, rispetto ai quali la diligenza rappresenta la misura dell’impegno richiesto, e del dovere generale di amministrare la società con diligenza.

Quanto a quest’ultima, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, non è sufficiente la diligenza dell’uomo medio, occorrendo quella del buon amministratore determinata, non in astratto, bensì in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze che si esigono dall’amministratore.

Alla FIGC, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 91/1981, compete di procedere , nei confronti delle società, alla denuncia di cui all’art. 2409 C.C. ( denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione).

 

Con riferimento, poi, alla notizia, diffusa dal quotidiano “La Repubblica”, circa una asserita offerta di un imprenditore saudita, per un importo di € 80 milioni, finalizzata all’acquisizione del 66, 692 % del capitale sociale della Lazio, tale notizia è stata nettamente e radicalmente smentita dalla Società con Comunicato Ufficiale emesso alle ore 21,09 del 22 aprile scorso, dopo che, alle ore 12,10 dello stesso giorno, Federsupporter, via fax, aveva sollecitato la Consob ad attivarsi, affinchè la Società avesse, senza indugio,ufficialmente comunicato, come, poi, ha fatto, agli azionisti ed al mercato se tale notizia rispondesse al vero oppure fosse destituita di fondamento.

In conseguenza di ciò, alcuni soci, piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto precisazioni di carattere tecnico in ordine all’acquisizione di pacchetti azionari di società quotate.

Precisazioni che, di seguito, si forniscono.

E’ opportuno specificare, innanzi tutto, che una società per azioni quotata deve intendersi, per definizione, sul mercato, poiché la quotazione comporta, di per sé, che le sue azioni possano essere compravendute sul mercato finanziario. Tale società, pertanto, è, de jure, contendibile.

Non ha senso, quindi, definire eventuali propositi e iniziative per l’acquisizione di azioni di una società quotata come predatori, connotati da illegittimità o, peggio, da illiceità e, comunque, da scorrettezza, come, invece, lascia trasparire l’espressione “ intenzione di impadronirsi della società” contenuta nel Comunicato Ufficiale della Lazio: quasi che si trattasse di atti “ di lesa maestà”.

Altra cosa è l’effettiva contendibilità, de facto, del controllo di una società quotata: posto che tale contendibilità dipende dalla disponibilità, o meno, dell’azionista o degli azionisti che ne detengono il controllo a cedere, in tutto o in parte, detto controllo.

La procedura per poter acquisire azioni di una società quotata è quella della trattativa privata con chi ne detiene il controllo : trattativa che, allo scopo di evitare asimmetrie informative, incidenti sul valore delle azioni, a danno degli altri azionisti e del mercato, deve, però, dall’inizio alla fine, essere, tempestivamente e puntualmente, comunicata, nelle sue varie fasi e nel suo esito, agli azionisti ed al mercato suddetti dall’emittente e da chi la controlla.

Un’altra e più lineare procedura è quella dell’OPA ( Offerta Pubblica di Acquisto) , preventivamente comunicata alla Consob e da quest’ultima approvata ed autorizzata.

OPA che può essere anche parziale e che, per esempio, nel caso della Lazio, potrebbe limitarsi, in tutto o in parte, al pacchetto azionario, pari a circa il 30 % del capitale sociale, non controllato dall’attuale azionista di maggioranza.

Sempre nel caso citato, tenuto conto che, al momento in cui scrivo ( ore 10,37 del 24 aprile 2013), il valore del titolo Lazio è di 0,417 euro, tale pacchetto, nella sua totalità, potrebbe essere ragionevolmente acquisito mediante un’OPA di 0,80 euro per azione, con un esborso complessivo di circa 16 milioni di euro.

Alla domanda quali diritti avrebbe un socio di minoranza della Lazio che acquistasse quel pacchetto si può rispondere come segue.

Ai sensi dell’art. 24 del vigente Statuto della Società, alle minoranze è riservata l’elezione di un componente effettivo e di uno supplente del Consiglio di Sorveglianza, composto da 5 membri effettivi, ,mediante la presentazione di liste di candidati da parte di uno o pù soci titolari di una quota di partecipazione non inferiore ad un quarantesimo del capitale sociale ( 2,5%).

L’attuale Consiglio di Sorveglianza dovrà essere rinnovato nell’ottobre 2013.

Giova ricordare che, secondo lo Statuto allora vigente, ai piccoli azionisti, unitariamente rappresentati anche oltre il 2,5% del capitale sociale, si offrì, nell’ottobre 2010, l’opportunità di eleggere due componenti effettivi ed uno supplente del Consiglio ( successivamente lo Statuto fu modificato, consentendosi alla minoranza l’elezione di un solo componente effettivo ).

Purtroppo, nonostante i ripetuti e pressanti inviti di Federsupporter, quella opportunità, a causa dell’insensibilità e dell’ignavia di gran parte dei suddetti piccoli azionisti, venne vanificata

Aggiungasi che, così come illustrato nelle mie note di commento del 19 gennaio 2010 alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez.VI ,del dicembre 2009, che, in riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 8835 del luglio/ottobre 2008, confermava la Deliberazione n. 16326 del gennaio 2008 della Consob, circa l’esistenza di un patto parasociale occulto tra il dr. Lotito e l’arch. Roberto Mezzaroma, risalente quanto meno al 30 giugno 2005, con conseguente violazione dell’obbligo di OPA totalitaria, i diritti del socio o dei soci di minoranza possono essere riassuntivamente elencati come sotto riportato.

  1. 1)Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
  2. 2)Tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale possono obbligare il Consiglio di Sorveglianza ad indagare senza ritardo su fatti censurabili denunciati e a presentare le conseguenti conclusioni e eventuali proposte all’Assemblea ;
  3. 3)Tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono denunciare direttamente al Tribunale i fatti qualora vi sia fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione .

E’ evidente, dunque, che un socio di minoranza, nella possibilità di essere rappresentato nel Consiglio di Sorveglianza e di esercitare i poteri elencati ai precedenti punti 1,2,3 sarebbe un soggetto con il quale l’azionista di controllo dovrebbe fare i conti, in specie ove detto socio di minoranza fosse ostile a quello di controllo o, comunque, non fosse suo amico.

Ed è proprio, oltreché nella volontà del socio di controllo di evitare una OPA che, nel 2005, avrebbe comportato un esborso di circa 27/29 milioni di euro, rispetto a circa 15 milioni di euro, costo dell’OPA, poi, effettivamente lanciata il 27 dicembre 2006, nella volontà di evitare la presenza di un altro socio di minoranza forte, non amico, come l’arch. Mezzaroma e, quindi, scomodo, che il Consiglio di Stato, nella ricordata sentenza del dicembre del 2009, così come la Consob nella ricordata Deliberazione del gennaio 2008, hanno individuato le ragioni del patto parasociale occulto risalente quanto meno al 30 giugno 2005.

Nella citata sentenza si legge “ In sostanza, grazie al patto parasociale, Claudio Lotito ha aggirato l’obbligo di promuovere l’OPA in un periodo in cui voleva evitare tale onere sia dal punto di vista finanziario che gestionale; si è assicurato che anche senza procedere all’acquisto diretto la quota fosse detenuta da persona a lui non ostile con cui ha potuto concordare tempi e modalità del successivo acquisto diretto delle quote; ha beneficiato dell’assenza di un reale socio di minoranza, evitando il rischio che una quota comunque non irrilevante del capitale sociale andasse sul mercato o fosse acquisita da altro soggetto, che avrebbe potuto esercitare- a differenza di Mezzaroma- tutti i poteri del socio di minoranza”.

Peraltro, non va mai dimenticato che il differimento temporale ( dall’ 1 agosto 2005 al 27 dicembre 2006) dell’OPA ha comportato per i piccoli azionisti un danno in termini di perdita di occasione di guadagno ( lucro cessante) superiore a 10 milioni di euro, in quanto il prezzo di OPA all’ 1 agosto 2005 sarebbe stato di euro 0,70 per azione, mentre al 27 dicembre 2006 è stato di euro 0,40 per azione.

E’ sempre, infine, bene tenere presente che l’azionista di controllo ha imposto alla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, l’adozione del sistema di governo societario, c.d. “dualistico”, che priva di ogni sostanziale potere l’Assemblea dei soci.

Cosa questa candidamente, anzi sfacciatamente, ammessa dallo stesso azionista di maggioranza, il quale, dinanzi alla Consob, così come riportato nella citata Deliberazione del gennaio 2008, affermava, per tentare di dimostrare l’irrilevanza del patto parasociale, che “vista anche l’adozione del sistema dualistico, l’assemblea era svuotata da ogni potere”.

 

Ciò senza alcuna giustificazione, se non quella, abusando di un diritto, di privare, per l’appunto, gli altri soci di qualsivoglia, effettivo potere.

L’adozione del suddetto sistema, infatti, può essere giustificata solo dalla polverizzazione del capitale sociale e/o dalla mancata volontà del socio di controllo di governare la società.

Viceversa, la Lazio presenta una fortissima concentrazione azionaria ( circa il 70%) del capitale sociale in un socio che governa e gestisce la Società, in maniera padronale e come dominus assoluto, ininterrottamente dal momento in cui ne ha acquisito il controllo ad oggi.  

Avv. Massimo Rossetti    

 

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