La Fondazione è finanziata mediante il versamento di almeno il 4% delle risorse economiche e finanziarie complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi concernenti gli “ eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzate a livello nazionale” ( art. 1 del decreto legislativo n.9/2008).
Poiché il calcio maschile e la pallacanestro maschile sono riconosciute dal CONI quali attività sportive professionistiche a squadre e poiché la FIGC e la FIP hanno demandato alle rispettive Leghe l’organizzazione dei campionati nazionali, le Leghe calcio professionistiche e le Leghe della FIP devono annualmente destinare alla Fondazione almeno il 4% delle risorse ricavate dalla commercializzazione di diritti audiovisivi.
Lo stesso obbligo fa carico ad altre Federazioni le cui componenti organizzino, a livello nazionale, eventi sportivi di campionati professionistici a squadre.
La Fondazione deve considerarsi un soggetto di diritto privato, ancorchè previsto per legge e partecipato, sia pure in posizione minoritaria, dal CONI.
Peraltro, essa è soggetta a controllo pubblico.
Il suddetto controllo è deputato a verificare l’effettivo perseguimento degli interessi fissati dalla legge : accertamento sia durante l’esercizio dell’attività istituzionale, esercitato dal Collegio dei Revisori della Fondazione, nonché, a consuntivo, mediante la Relazione annuale della stessa Fondazione da consegnarsi al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport.
Da tutto quanto precede si desume che un eventuale intervento economico della Fondazione, tale da consentire al Parma Calcio di continuare la propria partecipazione al corrente Campionato di calcio di Serie A, sarebbe del tutto estraneo alle finalità attribuite dalla legge alla Fondazione medesima.
Il controllo su quest’ultima, infatti, pur non derivando dalla sua natura pubblicistica, è pur sempre conforme all’interesse generale pubblico che un soggetto di diritto privato persegua effettivamente e correttamente gli scopi ad esso prefissati dalla legge.
Circa, poi, la lesione di diritti soggettivi per effetto dell’eventuale mancata prosecuzione della partecipazione del Parma Calcio al Campionato di Serie A, non v’è dubbio, a mio avviso, che, fra tali diritti, vi siano, oltre a quelli delle payTV, come evidenziato dalla recente lettera-diffida di SKY alla Lega Calcio di Serie A ed ai Presidenti dei Club facenti parte di tale Lega, anche quelli dei tifosi che hanno acquistato gli abbonamenti alle gare del suddetto Parma Calcio e i pacchetti delle payTV comprensivi di tali gare.
Aggiungasi anche la lesione dei diritti degli scommettitori sulle gare che il Parma Calcio dovesse disputare in condizioni comunque oggettivamente anomale : scommesse che, in base alle attuali regole che le disciplinano, non verrebbero, in ogni caso, rimborsate.
I tifosi e gli scommettitori, onde poter effettivamente tutelare i propri diritti ed interessi, dovrebbero consociarsi tra loro, allo scopo di dar luogo a litisconsorzi : i soli in grado di promuovere efficacemente azioni, anche giudiziarie, in forma collettiva.
All’uopo, Federsupporter ribadisce la propria disponibilità a dare alle predette consociazioni di tifosi, qualora volessero aderire all’Associazione, idonea ed opportuna consulenza ed assistenza.
Avv. Massimo Rossetti










