1)      La sentenza di cui al Comunicato della SS Lazio spa nulla ha a che vedere con l’accertata, in via definitiva, sia, sul piano amministrativo, da precedente sentenza del Consiglio di Stato, sia, in sede penale, da precedente sentenza della Cassazione, illiceità del patto parasociale occulto stipulato a suo tempo dal socio di maggioranza e dall’Arch. Roberto Mezzaroma con conseguente violazione dell’obbligo del lancio di OPA totalitaria nel giugno-luglio 2005;

2)      Sia il Consiglio di Stato sia la Cassazione hanno riconosciuto che, in conseguenza del predetto patto parasociale, l’OPA totalitaria avrebbe dovuto essere lanciata nel giugno-luglio 2005, anziché, come avvenuto, solo nel novembre-dicembre 2006. Tale violazione, come riconosciuto dalle richiamate sentenze, ha arrecato un danno economico ai piccoli azionisti complessivamente valutabile in circa 10 milioni di euro;

3)      La sentenza della Cassazione penale del 4 luglio/30 dicembre 2013 ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario e di ostacolo all’attività di vigilanza della CONSOB, reati integrati dalle violazioni di cui sub 1 e sub 2 . La stessa Cassazione aveva rinviato alla Corte d’Appello di Milano, ai soli fini della determinazione della pena concernente l’unico reato, ancora non prescritto, consistente nella ritardata alienazione del pacchetto azionario eccedente il 30% del capitale sociale della Lazio spa: pacchetto oggetto del patto parasociale occulto di cui in precedenza. La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, ha determinato la pena in alcuni mesi di reclusione commutati in una sanzione pecuniaria. Si precisa che la prescrizione del reato non equivale ad assoluzione; la prescrizione, infatti, deve essere dichiarata d’ufficio, come avvenuto nella fattispecie, quando non sia possibile pervenire ad una sentenza assolutoria. La prescrizione, inoltre, mentre estingue l’illiceità penale di un fatto, non ne estingue la illiceità civile, amministrativa, disciplinare ;

4)      La sentenza richiamata nel Comunicato della SS Lazio spa riguarda, dunque, esclusivamente l’annullamento del provvedimento amministrativo della CONSOB, confermato dalla Corte d’Appello di Roma in sede di opposizione a tale provvedimento, relativo all’illegittimità del voto espresso dal socio di maggioranza nell’assemblea del 26 ottobre 2007. Illegittimità derivante dal fatto che una norma del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria prevede detta illegittimità, qualora venga esercitato in assemblea il diritto di voto in forza dell’intero pacchetto azionario detenuto da chi abbia violato, come nella fattispecie, l’obbligo di lancio di Opa totalitaria. Si precisa, altresì, che l’annullamento della decisione della Corte d’Appello di Roma non chiude definitivamente la questione relativa alla suddetta illegittimità,  avendo la Cassazione rinviato l’esame e la decisione della questione stessa nuovamente alla suddetta Corte d’Appello. Pertanto, quello espresso nel Comunicato della SS Lazio spa e, cioè, che la stessa Corte d’Appello vorrà confermare la legittimità del voto del socio di maggioranza nell’assemblea del 26 ottobre 2007, deve ritenersi, allo stato, un mero auspicio ed una mera aspettativa;

5)      Si ribadisce, dunque,  che la sentenza della Cassazione richiamat nel Comunicato della SS Lazio spa  non incide e non scalfisce minimamente quanto in precedenza definitivamente accertato e sancito sia, sul piano penale, dalla stessa Cassazione con la sentenza del 4 luglio-30 dicembre 2013, sia, sul piano amministrativo, dal Consiglio di Stato. Decisioni di cui la SS Lazio spa non ha mai finora avvertito l’opportunità di informare l’opinione pubblica, diversamente da quanto fatto relativamente alla sentenza oggetto del Comunicato del  16 febbraio.

 

Il Presidente

Alfredo Parisi

Copyright © 2014 by FederSupporter