Pertanto, ove Marcello Lippi assumesse l’incarico di Direttore Tecnico Federale, ciò potrebbe comportare per il figlio , Davide, la conseguenza di non poter più praticare, almeno per la durata di tale incarico, la professione di procuratore sportivo. Ciò per il motivo che i rapporti cui si riferisce il suddetto Regolamento non sono solo quelli professionali, ma anche, con ampia e generalizzata norma di chiusura, quelli di qualsiasi altro genere.
Laddove, nella fattispecie, quest’ultimo tipo di rapporti potrebbe essere ravvisato in quello filiale.
Sul punto può essere conferente una sentenza della Cassazione ( sent. 19 novembre 2015, n. 23690) che, alla luce di una disposizione del Codice etico concernente l’attività di un funzionario di banca, ha ritenuto giustificato il licenziamento di tale funzionario per violazione della suddetta disposizione. Funzionario che non aveva rispettato le procedure interne per la concessione di crediti, nei confronti di propri, stretti congiunti.
In particolare, la richiamata sentenza ha confermato quanto stabilito nella decisione appellata che aveva affermato non poter non essere percepito da parte del soggetto interessato “il disvalore oggettivo presente nell’attività di chi, violando le procedure, abbia concesso indebitamente fidi alla moglie, alla madre ed alla sorella “, costituendo ciò la violazione di quello che viene definito “ minimo etico”
Ciò che, però, è stato, almeno a mio parere, trascurato è che l’eventuale conflitto di interessi potrebbe sussistere, non solo in capo a Davide Lippi, ma anche e, forse, sopratutto, in capo a Marcello Lippi.
Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, alla cui osservanza sono tenuti atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, alla cui osservanza, quindi, nel caso in esame, sarebbe tenuto Marcello Lippi, qualora assumesse l’incarico di Direttore Tecnico nell’ambito della FIGC, prevede , all’art. 10, comma 1 ( Prevenzione dei conflitti di interesse), che “ I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.
Norma dalla quale si evince, con assoluta chiarezza, non solo l’esistenza del conflitto di interessi a prescindere che ad esso segua o possa potenzialmente seguire una condotta impropria,ma, addirittura, quando il conflitto sia meramente “ apparente” : cioè a dire anche se, pur oggettivamente inesistente, esso, tuttavia, possa dar adito al sospetto di esistere.
Circa, poi, l’aggettivo” sportivo” che qualifica l’interesse, esso non può, sempre a mio avviso, essere interpretato, stanti l’ampiezza e la severità del divieto, in maniera restrittiva, bensì estensiva, ricomprendendo ogni attività comunque inerente a qualsiasi titolo a quella sportiva e, perciò, anche a quella svolta da un procuratore.
Aggiungasi che la norma citata, non soltanto vieta il conflitto di interessi, anche, come visto, puramente apparente, ma ne dispone, a carico del tesserato, l’obbligo di prevenzione.
Peraltro, a titolo di considerazione di carattere generale, episodi e vicende passati e recenti, più volte trattati e commentati da Federsupporter , dimostrano, ove pure ve ne fosse ancora bisogno, come il nostro sistema calcio sia diventato oltre modo insensibile ed indifferente, per non dire tetragono, all’osservanza di principi e valori etici e dei doveri di lealtà, correttezza e probità, pure solennemente affermati.
Non ci si può, dunque, troppo sorprendere per, volendo usare un eufemismo, la disattenzione mostrata anche questa volta, nel caso Lippi, nei confronti di quei valori, principi e doveri.
Un caso che ha visto, more solito, protagonista, quale “ king’s maker”, un Consigliere e membro del Comitato di presidenza federale che, quanto a conflitto di interessi, non è secondo a nessuno, essendo stato riconosciuto, in via definitiva, tenuto a risarcire i danni arrecati alla FIGC, costituitasi parte civile nei suoi confronti nel processo penale, per aver commesso reati di frode sportiva, sebbene dichiarati estinti per prescrizione.
Prescrizione che, se cancella l’illiceità penale di un fatto, non ne cancella l’illiceità civile, amministrativa, disciplinare.
Risarcimento che, a distanza di circa un anno, la FIGC, come sancito da una recente decisione del TAR del Lazio a seguito di una istanza di Federsupporter, si è finora distrattamente “dimenticata” di chiedere ed ottenere.
Mi chiedo e chiedo, a tacer d’altro, se esista un altro ente, diverso dalla FIGC, fosse pure, con tutto il rispetto, un condominio o una bocciofila, in cui a un amministratore, con ruolo e funzioni apicali, definitivamente riconosciuto responsabile di aver cagionato danni all’ente, sia consentito di continuare a ricoprire, come se nulla fosse, la carica attribuitagli, alla faccia di qualsiasi “minimo etico”.
Colpisce, infine, ma non più di tanto, quanto alla fiducia riposta nelle Istituzioni calcistiche, che, in un articolo su “ La Gazzetta dello Sport” ( pag. 5) in data odierna, a firma di Alessandro Catapano e Massimo Cecchini, si ipotizzi, con assoluta naturalezza, che, nel caso in oggetto, il problema dell’esistenza di un eventuale conflitto di interessi potrebbe essere risolto o mediante interpretazioni delle norme esistenti, chiaramente “ ad personam” o, peggio, mediante modifiche in corsa delle norme stesse.
Cose che, d’altronde, in un passato, anche recente, sono già avvenute relativamente a casi anche ben più rilevanti di quello Lippi.

Avv. Massimo Rossetti

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