Credo, infatti, che il tasso di litigiosità tra la Lazio e suoi calciatori ed allenatori sia il più elevato nell’ambito del calcio professionistico.
Ricordo, a titolo esemplificativo, i casi Mutarelli, Pandev, Ledesma, Stendardo, Zarate, Petkovic.
Una litigiosità,direi, quasi seriale e compulsiva, con esiti, quasi sempre, negativi e penalizzanti per gli interessi della Società e dei suoi sfortunati tifosi, in specie piccoli azionisti.
Perfino il caso Zarate che sembrava, rara avis, essersi concluso a favore della Società stessa, prospetta ora l’ipotesi di un eventuale ribaltamento a seguito del rinvio a giudizio per falsa testimonianza del Direttore sportivo e del Segretario generale della Lazio, essendo risultate le testimonianze, per l’appunto, dei citati dirigenti decisive ai fini del successo dell’azione intrapresa contro il nominato calciatore.
Ciò premesso, vengo all’ennesimo, odierno caso.
Prima di fare cenno ad alcuni aspetti tecnico-giuridici della questione, rilevo che, secondo notizie diffuse da organi di informazione, si prospetterebbe l’ipotesi di una, per così dire, “ bonaria” definizione della controversia, mediante un rinnovo contrattuale munito di clausola risolutiva espressa ( mi sforzo, da anni, invano, di precisare che l’abusato termine di “ clausola rescissoria” è errato, poiché la rescissione- artt. 1447 e 1448 CC- riguarda unicamente il contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno) esercitabile unilateralmente dal calciatore con indennizzo prestabilito in favore della Società.
Il tutto preceduto da quello che potrebbe definirsi un “ rito” penitenziale analogo allo “ autodafé” della tradizione dell’Inquisizione spagnola.
Laddove il reo, esposto in una processione pubblica con il capo rasato e con una Croce di Sant’Andrea sulle spalle, poteva evitare il supplizio solo se pentitosi anche in extremis.
Un “ rito” che, inoltre, più prosaicamente, richiama alla mente una battuta di Alberto Sordi nel film “ Un americano a Roma” e, cioè : “ Se ti penti amaramente ti perdono”.
Rischia di ripetersi il caso Stendardo, il quale nel 2009, dopo un anno di controversie con la Società, fu reintegrato, solo dopo la pubblicazione di un, in verità, fantozziano Comunicato ufficiale, in cui dichiarava di essersi reso conto “ di essere stato, all’epoca, mal consigliato e di aver esposto da un punto di vista morale sia la Società sia i miei compagni ad una sanzione; ho chiesto scusa del mio comportamento al Presidente ed alla squadra, ed ho messo a disposizione le somme che mi sono state liquidate nonostante le stesse siano state devolute in beneficienza. Chiedo
scusa, oggi, pubblicamente anche ai tifosi, e prometto di battermi con il massimo impegno per i colori della Lazio”.
Fermo restando l’auspicio che si possa giungere, per davvero ed al più presto, ad una composizione dell’attuale controversia per il bene di tutti, mi auguro, altresì, che, questa volta, ci vengano risparmiate “sceneggiate” analoghe a quella sopra evocata, d’altronde inutili, poiché nessuno, di media intelligenza e di elementare buon senso, può credere alla loro genuinità e spontaneità.
Ma veniamo, ora, al merito di alcuni aspetti tecnico-giuridici relativi al caso in esame.
A questo proposito, occorre tenere presente che il calciatore professionista è, per legge ( art.3 legge n.91/1981), un lavoratore subordinato, il cui rapporto con la società datrice di lavoro è disciplinato da un Accordo collettivo stipulato tra la FIGC, le Leghe Calcio professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori.
Tale Accordo stabilisce che, in presenza di inadempienze contrattuali del calciatore verso la società, quest’ultima può applicare nei suoi confronti provvedimenti che vanno dall’ammonizione scritta, alla multa, alla riduzione, entro certi limiti, della retribuzione, all’esclusione temporanea dagli allenamenti con la prima squadra, fino alla risoluzione del contratto.
Tutti gli indicati provvedimenti, a pena di nullità, devono essere adottati secondo specifiche modalità.
Quanto alla esclusione temporanea dagli allenamenti con la prima squadra, essa può essere disposta, in via provvisoria e diretta, dalla società, previa contestazione degli addebiti al calciatore e con contestuale inoltro, a quest’ultimo ed al Collegio arbitrale competente a decidere, della relativa proposta di irrogazione della sanzione.
In difetto di osservanza di queste modalità procedurali, l’esclusione dagli allenamenti con la prima squadra dovrebbe essere considerata nulla e, in questo caso, il calciatore avrebbe la possibilità, a propria volta, non solo di chiedere ed ottenere l’immediato reintegro nei predetti allenamenti, ma anche, in alternativa, la risoluzione del contratto.
Che, d’altra parte, nella fattispecie, l’esclusione del calciatore Keita dagli allenamenti con la prima squadra sia di natura disciplinare, a fronte di sue asserite inadempienze contrattuali, appare di tutta evidenza, soprattutto alla luce di Comunicati ufficiali della Società in cui si stigmatizzano fortemente alcuni comportamenti tenuti dal sunnominato calciatore.
Sottolineo, infine, che, a mio avviso, può risultare rischioso per la medesima Società enfatizzare il fatto che gli altri colleghi del Keita non lo vorrebbero più nella squadra o, per lo meno, non vorrebbero che egli continui ad allenarsi insieme con loro.
Ribadito, infatti, che il calciatore professionista è giuridicamente un lavoratore subordinato, si potrebbe ritenere, sempre nella fattispecie, che il Keita possa essere stato e possa essere vittima di mobbing così detto “ orizzontale”.
Vale a dire di quell’insieme di atti e comportamenti idonei ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica di un lavoratore, anche al solo fine di allontanarlo dalla comunità in seno alla quale presta la propria opera; atti e comportamenti posti in essere da suoi colleghi.
Mi auguro, dunque, che, almeno questa volta, la Società voglia evitare atti e comportamenti arbitrari e imprudenti che la possano mettere in condizione di passare dalla parte della ragione a quella del torto e che al danno, per se stessa e per i suoi tifosi, in specie piccoli azionisti, non si aggiunga la beffa .
Avv. Massimo Rossetti










