In un primo momento, era prevalsa l’opinione di non accedere a tale richiesta per il rischio di vedere impropriamente attribuita all’Associazione la volontà di schierarsi con l’uno o l’altro dei partiti o movimenti politici che hanno appoggiato ed appoggiano, rispettivamente, il Si o il No.

Tuttavia, dopo più attenta riflessione, è prevalso l’orientamento che si dovesse dare una risposta, onde non apparire ignavi o reticenti su un tema che appassiona, non solo quali cittadini, ma, più specificamente, quali sostenitori sportivi.

Nell’accingermi, pertanto, al difficile compito, metterò tutto il mio impegno per mantenermi scrupolosamente su un terreno di valutazione di fatti rigorosamente oggettivi e, esclusivamente o prevalentemente,  tecnico-giuridica, con l’auspicio che chi avrà la pazienza di leggermi vorrà apprezzare, se non il risultato, almeno lo sforzo.

 

  1. Circa l’inopportunità di ospitare le Olimpiadi.

E’ doveroso precisare che nella mozione recentemente approvata dall’Assemblea capitolina si legge che “Anche a fronte di una approfondita analisi che ha preso in considerazione il mutato contesto economico e socio-politico, si ritiene che non sussistano più le condizioni per proseguire nell’iter di presentazione della candidatura della Città di Roma ai Giochi olimpici e paralimpici 2024”.

 Della  motivazione, quindi, non fa parte il, più volte evocato, rischio o, se si vuole, sospetto che le Olimpiadi possano prestarsi ad occasioni di sprechi e corrutele.

Peraltro, nella sua Conferenza stampa che ha preceduto l’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina della succitata mozione, il Sindaco, Avv. Virginia Raggi, aveva fatto espresso riferimento a “ The Oxford Olympics SAtudy 2016: Cost and Cost overrun at the Games” , in data 1 luglio 2016, della Said Business School, University of Oxford.

Studio, certamente non sospetto e sospettabile quanto alla fonte, da cui emerge che la differenza negativa tra i costi stimati per le Olimpiadi estive, relativamente al periodo dal 1960 al 2016, comprese le ultime Olimpiadi di Rio, e i costi finali, è stata mediamente pari a 5,2 miliardi di dollari

Differenza che tiene conto esclusivamente dei costi relativi agli eventi sportivi, con esclusione di quelli relativi ai costi infrastrutturali.

Lo Studio conclude nel senso che, in base ai risultati dello studio stesso, “ Per una città ed una nazione, decidere di ospitare le Olimpiadi è una decisione che comporta l’assunzione di uno tra i più elevati rischi di costo e finanziari concernenti i  grandi progetti che possono esistere, cosa che molte città e nazioni hanno imparato a loro spese”.

Laddove, se è vero che il passato non può ipotecare il futuro,è altrettanto vero che “ l’’id quod plerumque accidit” non può rimanere privo di qualsiasi significato e rilevanza.

Tanto più se ciò che è già ripetutamente e diffusamente accaduto ha riguardato anche Paesi che, a differenza dell’Italia, non hanno un posizionamento tra i peggiori nella spiacevole e disdicevole graduatoria dei Paesi con la più alta corruzione al mondo.

A questo proposito, dal “ Corruption PerceptionsIindex 2015” di Transparency International, Organizzazione non governativa che ogni anno elabora una classifica mondiale sulla corruzione pubblica percepita, emerge che l’Italia, tra le 168 nazioni censite, si colloca al 61.mo posto, risultando penultima nella lista dei 28 Paesi membri dell’Unione europea, subito dopo la Grecia e la Romania e prima solo della Bulgaria.

Aggiungasi,quanto a precedenti in ambito nazionale, ciò che è accaduto in occasione della Olimpiade romana del 1960, dei Mondiali di calcio del 1990, dei Mondiali di nuoto del 2008, nonché di ciò che emerge da uno sconfortante articolo di Lorenzo De Cicco, a pag. 41, de “Il Messaggero” del 28 settembre scorso, secondo il quale l’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione) avrebbe riscontrato l’ irregolarità di ben il 95% degli appalti relativi o connessi al corrente Giubileo.

Se, dunque, come detto, il passato non può ipotecare il futuro, esso, però, neppure può essere cancellato con un tratto di penna, come se non fosse mai esistito o non avesse alcuna importanza e come se, anche nel passato, non fossero state date formali e solenni assicurazioni sulla trasparenza, regolarità ed economicità delle opere concernenti grandi eventi; assicurazioni, poi, risultate un classico “ spero, promitto e juro che reggono l’infinito futuro”.

Ha anche nuociuto, a mio avviso, ai fautori del SI una campagna promozionale, a volte, troppo aggressiva, al punto da sembrare anche vagamente intimidatoria, e, soprattutto, caldeggiata anche da soggetti palesemente interessati, a vario titolo, direttamente o indirettamente, alla candidatura non per esclusive o prevalenti ragioni sportive e sociali.

L’aver, per esempio, voluto,  da ultimo, presentare le ragioni del SI scegliendo come simbolica location lo Stadio Flaminio di Roma, a me è parso controproducente, se si pensa che tale Stadio venne ristrutturato proprio in vista delle Olimpiadi del 1960 e, successivamente, poco utilizzato per finire, negli ultimi anni, in uno stato di deplorevole abbandono e degrado.

Mi chiedo, infine, da cittadino romano,  se sia ammissibile e giusto che opere e servizi essenziali o, comunque,  da ritenersi di ordinaria amministrazione in Paesi e città che sono o vogliono essere parte di un mondo progredito e di alta civiltà, come, per esempio, un Paese, quale l’Italia, membro della Comunità europea, con una Capitale storicamente definita “ Caput Mundi” , si possano fare e realizzare, solo o prevalentemente, grazie ad eventi assolutamente straordinari, quali le Olimpiadi, i Mondiali di qualche disciplina sportiva o gli Anni Santi.

 

  1. “Exit” definitivo o “Remain” sostitutivo?

Molti si sono interrogati e si interrogano sul se il NO dell’Amministrazione capitolina possa risultare definitivo, oppure se possa essere messo in atto un cosidetto “Piano B”.

Al riguardo, osservo quanto segue.

Poiché il nostro sistema costituzionale si ispira ai principi del pluralismo istituzionale, dell’autonomia degli Enti territoriali e di sussidiarietà, ritengo che, qualora l’opportunità di ospitare le Olimpiadi del 2024 fosse considerata dallo Stato come di preminente interesse nazionale ed essenziale, dal punto di vista socio-economico, per l’intero Paese o per una Regione di esso, in questo caso, alla luce del riparto di competenze normative di cui all’art.118 della Costituzione, potrebbe essere configurabile un intervento sostitutivo di tipo amministrativo che la Corte Costituzionale ha riconosciuto sia allo Stato sia alle Regioni.

Sottolineo, d’altra parte, che la sospensione dell’iter di presentazione della candidatura non fa automaticamente venire meno quest’ultima.

Sempre nel caso in esame, il Giudice delle Leggi ha sancito che : l’intervento sostitutivo sia previsto da una legge che ne disciplini i presupposti sostanziali e procedurali; la sostituzione sia esplicitamente da attribuire ad interessi unitari ;  la legge che la preveda sia promossa sulla base di una decisione di un Organo di governo; la legge appresti garanzie procedimentali che assicurino all’Ente sostituito la possibilità di interloquire nel corso del procedimento di sostituzione.

E’ consequenziale, nel caso di sostituzione, che tutti gli oneri, diretti ed indiretti, afferenti alle Olimpiadi debbano essere assunti a totale carico dello Stato e, in proporzione agli interessi coinvolti, della Regione o delle Regioni nel cui ambito si dovessero tenere eventi e manifestazioni come sopra afferenti.

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, non è detto e scontato che tutti tali eventi e manifestazioni debbano necessariamente svolgersi in una unica città o in una unica Regione, in specie tenuto conto del prevalente interesse nazionale assunto quale presupposto dell’intervento sostitutivo.

 

  1. Il problema delle spese già effettuate per sostenere la candidatura.

Poiché il Comitato promotore della candidatura di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024 ha effettuato delle spese, utilizzando risorse pubbliche per sostenere tale candidatura, a fronte della mozione deliberata dall’Assemblea capitolina,  si è posto e si pone il problema di a CHI dovrebbero far definitivamente carico tali spese.

Le soluzioni che si possono prospettare non sono di facile inquadramento  giuridico.

Esporrò, quindi, quelle che a me sembrano ipotesi possibili, da prendersi, comunque, con molta cautela e con ampio beneficio di inventario.

Ritengo indispensabile, innanzitutto, che si debba partire dalla formulazione della predetta mozione.

Essa, come già rilevato, almeno da un punto di vista formale, non fa cenno ad un atto di revoca o di annullamento della precedente delibera che si era pronunciata a favore della presentazione della candidatura, bensì “a fronte di  un’approfondita analisi che ha preso in considerazione il mutato contesto economico e socio-politico”,  determina “che non sussistano più le condizioni per proseguire nell’iter di presentazione” della candidatura medesima”

D’altronde, la “ non prosecuzione” sembra, almeno a mio parere, coerente con il fatto che la presentazione della candidatura in questione non è un atto che si esaurisce in sé stesso  e, perciò, da qualificarsi come perfetto e definitivo, quanto, piuttosto, l’inizio di un iter che si articola in diverse e successive fasi e che si perfeziona solamente dopo la disamina e la valutazione di uno studio di fattibilità e di un progetto definitivi di realizzazione dell’evento.

In questa ipotesi, si potrebbe parlare della delibera comunale, che ha approvato la presentazione della candidatura, quale un atto tacitamente condizionato dalla circostanza, costituente specifico presupposto oggettivo dell’atto stesso, della convenienza economica e sociale, da valutarsi in base ad uno studio di fattibilità e  progetto definitivi, dello svolgimento delle Olimpiadi.

L’ eventuale inesistenza di una situazione, di fatto o di diritto, presente o futura, assunta come presupposto oggettivo e ineliminabile dell’atto, ne comporterebbe la caducazione con effetto ex tunc.

In questa evenienza infatti, non potrebbe farsi valere, ad alcun fine,  l’affidamento riposto da terzi nell’atto stesso, poichè il suo specifico presupposto oggettivo avrebbe dovuto essere desumibile e riconoscibile, ab origine,  secondo una interpretazione di buona fede,   da tutti i soggetti interessati , in particolare, nel caso di specie, dal Comitato Promotore.

Qualora, invece, la mozione deliberata nei giorni scorsi dall’Assemblea capitolina

dovesse essere considerata, al di là del dato formale, come un atto di revoca in autotutela della precedente deliberazione che aveva approvato la candidatura, in questa ipotesi, il Comune , ammesso che avesse  esercitato un del tutto legittimo ed incolpevole “jus se poenitendi”, tuttavia, sarebbe tenuto a riconoscere al Comitato Promotore un equo indennizzo (non un risarcimento perché la revoca legittima in autotutela esclude la colpevolezza dell’Autorità revocante) per le spese sostenute ai fini della promozione della candidatura.

Sempre in tale ipotesi, l’indennizzo dovrebbe essere commisurato solamente alle spese vive sostenute e documentate (danno emergente) e  limitatamente a quelle ritenute strettamente necessarie e rigorosamente finalizzate al sostegno della candidatura, secondo criteri di assoluta prudenza, tenuto conto che il Comitato Promotore non poteva e non doveva fare affidamento sul certo esito positivo  della candidatura stessa.

Quanto all’esercizio del potere di revoca in autotutela, rilevo che, nella fattispecie,  come reso palese dalla motivazione della mozione dell’Assemblea capitolina, tale esercizio potrebbe essere considerato legittimo , in base ad una ragionevole valutazione prognostica, di un aggravio rilevante rispetto agli oneri tenuti presente al momento dell’approvazione della candidatura.

D’altra parte, che tale aggravio, nel frattempo, possa essersi effettivamente verificato è ammesso anche da componenti dell’opposizione all’attuale maggioranza di governo comunale, i quali, in questi giorni, hanno paventato e paventano addirittura il default del Comune.

Resta inteso, infine, che tutte le delibere comunali sono sindacabili, circa la loro legittimità,  in sede giudiziaria dinanzi al competente giudice amministrativo, su iniziativa di qualunque soggetto titolare di un interesse legittimo a far valere eventuali vizi di dette delibere.

Avv. Massimo Rossetti          

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