Lo Stadio per la Roma a Tor di Valle: “ Famo stò Stadio” ma “ Mò famolo bene”
Avevo, ironicamente, intitolato le mie Note dell’8 febbraio scorso sullo Stadio in oggetto ( cfr. www.federsupporter.it) “ Famo stò Stadio ma non famolo strano” .
Ora, dopo l’annunciato accordo del 24 febbraio scorso tra l’attuale Amministrazione capitolina, la proponente Eurnova e la AS Roma, che cambia sostanzialmente il Progetto di cui alla Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 della precedente Amministrazione, aggiungo, altrettanto ironicamente, “ Mò famolo bene”.
L’accordo, secondo me, è da valutarsi positivamente, poiché, dopo tanti- troppi- tentennamenti, indecisioni, mutamenti di posizioni, si è finalmente preso coscienza della insostenibilità, giuridica e sociale, di un Progetto assolutamente difforme sia dalla Legge n. 147/2013 sull’impiantistica sportiva sia dal rispetto di norme ambientali ed urbanistiche.
Un Progetto che vedeva al centro, non l’impianto sportivo ( 49.000 mq di superficie), bensì un “ Business Park” ( 305.000 mq di superficie) con 15 esercizi commerciali, 3 grattacieli direzionali alti più di 200 metri, con una superficie complessiva edificatoria pari a quasi circa il triplo di quella consentita dal vigente Piano Regolatore Generale (PRG) e con una cubatura del complesso edilizio diverso dallo Stadio pari a circa l’86 % di quella totale.
Un Progetto che, come più volte evidenziato, aveva ben poco di pubblico interesse e molto di interesse privato.
L’accordo del 24 febbraio scorso produrrebbe, almeno secondo quanto è dato sapere, un abbattimento di circa il 60% della cubatura del “Business Park”, l’eliminazione dei grattacieli e l’utilizzazione di superficie edificatoria superiore a quella prevista dal PRG in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla Deliberazione n.132.
Ma non era proprio quello che voleva il “ vituperato” ex Assessore Berdini ? E la “ catastrofe” , addirittura nazionale, evocata dal sig. James Pallotta ? E il “ complotto” laziale ? E le cause milionarie ?
Tutto svanito e dimenticato nel giro di poche ore, fino al punto che, il Direttore generale della AS Roma spa, Baldissoni, all’annuncio dell’accordo, si è spinto a dire, con ragguardevole disinvoltura, che “ L’accordo migliora il Progetto”, quello stesso Progetto, fino a pochi minuti prima, considerato dalla stessa AS Roma spa e dai suoi esponenti il migliore possibile, anzi, l’unico e irrinunciabile.
Ove i contenuti dell’accordo fossero confermati e realizzati, non v’è dubbio che si tratterebbe di un risultato di cui Federsupporter potrebbe, con legittimo orgoglio, compiacersi, avendo, costantemente e inflessibilmente, sostenuto, sin dal novembre scorso, l’illegittimità del Progetto sotto vari profili e la strumentalizzazione che si stava facendo, si è fatta e si è continuato a fare fino al raggiungimento dell’accordo, della passione dei tifosi romanisti a fini tutt’affatto diversi.
Dunque, tutto è bene ciò che finisce bene.
Tuttavia, v’è, a mio avviso, il rischio che l’accordo così faticosamente raggiunto, quasi in articulo mortis, nell’intento di ricercare, a tutti i costi, una semplificazione e celerità procedimentale, possa incorrere in qualche vizio di illegittimità, tale da provocarne successive censure giuridiche, da far valere in sede giurisdizionale, che ne potrebbe impedire o ritardare l’attuazione.
Al riguardo, osservo quanto segue.
Circa la ventilata ipotesi di chiedere ed ottenere una nuova sospensione dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza di servizi decisoria in atto ( sospensione già una volta accordata), per cui tale termine scadrà – scadrebbe – il 3 marzo prossimo, l’ipotizzata nuova sospensione sarebbe, a mio parere, di ancor più dubbia legittimità della prima.
Ciò, stante il fatto che il Decreto Lgs. N. 127/2016 di riordino della disciplina della Conferenza di servizi stabilisce che detto termine è perentorio e che la sospensione di cui all’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990, già utilizzata, può esserlo per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
L’unico, possibile appiglio per una ulteriore sospensione potrebbe essere rinvenuto nell’art. 21 quater, comma 2, della citata Legge, laddove si prevede che l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge, potendo, però, il termine della sospensione essere prorogato o differito per una sola volta.
Norma, quella di cui sopra, che potrebbe applicarsi solo attribuendo alla sospensione dei termini già accordata la natura di provvedimento amministrativo e sempre che la ripetitività delle sospensioni non possa essere valutata come sostanziale proroga del termine di conclusione dei lavori della Conferenza: proroga vietata dalla perentorietà ex lege di tale termine.
Ma, a parte la legittimità o illegittimità della nuova sospensione, illegittimità che potrebbe essere, comunque, ritenuta rientrare nel novero di una mera irregolarità ininfluente sulla validità del procedimento e del conseguente provvedimento, ammesso che il contenuto dispositivo di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello, poi, in concreto adottato ( art. 21 octies, comma 2, Legge n. 241/1990), non vedo l’utilità di questa eventuale, nuova sospensione.
Se, infatti, è interesse comune che i contenuti dell’accordo del 24 febbraio scorso diventino un definitivo ed ineccepibile provvedimento amministrativo, la soluzione migliore consiste, secondo me e come più volte già sottolineato,in una deliberazione del Comune che annulli d’ufficio la precedente Deliberazione n.132 e, contestualmente, determini il pubblico interesse di un nuovo Studio di fattibilità, in sostituzione di quello oggetto della stessa Deliberazione n. 132 e conforme ai contenuti del suddetto accordo.
Una volta fatto ciò, in tempi ragionevolmente rapidi si potrebbero tenere sia la Conferenza di servizi istruttoria sia quella decisoria, in esito alle quali il nuovo Progetto verrebbe definitivamente approvato.
Mi pare di capire che, viceversa si vorrebbe procedere all’approvazione di quanto scaturito dall’accordo del 24 febbraio scorso in sede di Conferenza di servizi decisoria in atto.
Cosa, sempre a mio parere, di assai dubbia legittimità e che potrebbe comportare un vizio determinante l’annullabilità del procedimento e della sua conseguente conclusione, a seguito di ricorso alla giustizia amministrativa, da parte di qualsiasi soggetto interessato, anche privato.
Quanto sopra, poiché la Conferenza di servizi decisoria in essere non può che esclusivamente pronunciarsi sul Progetto ad essa pervenuto, mentre quello scaturente dal suddetto accordo deve essere considerato un Progetto sostanzialmente nuovo e diverso.
A questo proposito, si tenga presente che tutti i prescritti pareri e le prescritte valutazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza attengono al Progetto di cui alla Determinazione n. 132, non potendosi, quindi, omettere la rinnovazione e ripetizione di tali pareri e valutazioni in presenza di un Progetto sostanzialmente nuovo .
Diversamente, la Determinazione conclusiva della Conferenza potrebbe essere annullabile siccome inficiata da mancanza o carenza assoluta di istruttoria.
Senza considerare un altro problema.
Quello rappresentato dal fatto che, prevedendo, a quanto sembra l’accordo del 24 febbraio scorso il venir meno di alcune condizioni di cui alla Deliberazione n. 132, opererebbe la clausola secondo la quale, anche il venir meno di una sola di esse, fa caducare ex tunc il pubblico interesse del Progetto.
Un secondo problema è costituito dal fatto della apertura della procedura di vincolo effettuata il 17 febbraio scorso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Comune di Roma, posto che il vincolo cade su un bene contemplato dal Progetto all’esame della Conferenza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo arduo che potrebbe essere reputata legittima e, quindi, non annullabile una determinazione conclusiva dei lavori dell’attuale Conferenza che si pronunci su un Progetto sostanzialmente diverso da quello portato al suo esame e, finora, esaminato e valutato.
Sembrerebbe che si voglia procedere, non all’annullamento d’ufficio della Deliberazione n. 132, bensì ad una modifica del Progetto che recepisca i contenuti dell’accordo del 24 febbraio scorso.
Osservo che tale modalità non farebbe venire meno l’esigenza di sottoporre il Progetto, come sopra modificato, ad una nuova Conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, trattandosi di modifiche non certamente marginali, tali da configurare, nella sostanza, come detto, un nuovo e diverso Progetto.
A questo proposito, i disposti dell’art. 1, comma 304, lettere A e B , della Legge n. 147/2013 sono assolutamente chiari : sia quanto alla prescrizione che lo Studio di fattibilità, a valere quale Progetto preliminare, corredato di un Piano economico-finanziario, deve essere valutato dal Comune, al fine di accertarne la rispondenza, previa Conferenza di servizi preliminare; sia quanto alla prescrizione che sul Progetto definitivo delibera la successiva Conferenza di servizi decisoria, nella fattispecie, convocata dalla Regione, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al Progetto presentato, potendo, sempre nella fattispecie, la Regione richiedere al proponente modifiche al Progetto stesso solo strettamente necessarie.
Non v’è dubbio, pertanto, almeno a mio avviso, che, sia ove si procedesse all’annullamento d’ufficio della Deliberazione n. 132, sostituita, nel contempo, da altra Deliberazione che recepisca i contenuti dell’accordo del 24 febbraio scorso, sia ove si procedesse a modifiche della suddetta Deliberazione recettive di tali contenuti, sussisterebbe, in ogni caso, la necessità di sottoporre il Progetto sostitutivo o il vecchio Progetto modificato a nuove Conferenze di servizi, preliminare e decisoria.
Solo così, infatti, potrebbero essere soddisfatte le esigenze istruttorie e valutative di tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze concernenti il Progetto : sia esso nuovo o vecchio sostanzialmente modificato.
Neppure si può dare per scontato, a maggior ragione in assenza di un nuovo iter procedimentale, istruttorio e valutativo, che l’attuale Conferenza di servizi decisoria, che, d’altronde, ha già acquisito gran parte dei pareri e delle valutazioni sul Progetto di cui alla Deliberazione n. 132, si pronuncerà positivamente su tale Progetto modificato in conformità al succitato accordo.
A titolo esemplificativo, fa dubitare di ciò che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 9 febbraio scorso della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, in tema di mobilità, abbia espresso riserve circa la valenza dell’offerta di trasporto pubblico.
Ciò in quanto il Progetto non specificherebbe in che modo le infrastrutture proposte, quali il prolungamento della Metro B, il potenziamento della Roma-Lido e altre ( l’accordo del 24 febbraio scorso esclude il suddetto prolungamento) riescano a soddisfare i fabbisogni degli insediamenti presenti, oltre ad assicurare il collegamento con l’impianto sportivo e con le nuove funzioni proposte.
Occorre, inoltre, sempre secondo la VAS, tenere presenti i diversi scenari possibili, distinguendo tra le condizioni di funzionamento nelle giornate ordinarie ed in quelle che coinvolgono le funzioni complessive.
Non solo, ma la VAS aggiunge che deve essere approfondito il tema della valutazione, cosa che non si rinviene nella Deliberazione n.132, ma neppure nell’accordo del 24 febbraio scorso, delle alternative costituite dalla priorità prevista dalla Legge n.147/2013 di interventi su impianti sportivi già esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti in aree già edificate, con particolare riguardo allo Stadio Olimpico e allo Stadio Flaminio.
La VAS contiene , altresì, altre riserve e perplessità determinate dalle osservazioni della Autorità di Bacino del Fiume Tevere, secondo cui “ Non risulta adeguatamente affrontata la valutazione relativa all’approvvigionamento idrico “ e che “ la descrizione delle misure di mitigazione risulta generica in quanto non correlata ad eventuali impatti negativi precedentemente individuati”.
Ne deriva che resta tutto da verificare che le modifiche al Progetto di cui all’accordo del 24 febbraio scorso possano essere ritenute idonee a superare tutta una serie di criticità già emerse o che potrebbero emergere, fermo restando l’esito finale della procedura di vincolo aperta dalla Soprintendenza sempreché il bene oggetto della procedura stessa ricada nel Progetto modificato.
Sulle responsabilità della Deliberazione n. 132 e più precisamente, sulle responsabilità di quei Consiglieri comunali che l’approvarono, notizie giornalistiche riportano che alcuni di tali Consiglieri, appartenenti in modo trasversale a varie forze politiche, ad eccezione dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle che votarono contro quel provvedimento, avrebbero ricevuto finanziamenti, di diversa entità, per le loro campagne elettorali che li hanno portati a ricoprire la carica di Consiglieri nella Consiliatura che ha adottato quel provvedimento.
Dal contratto di compravendita stipulato l’8 aprile 2012 e registrato il 10 maggio successivo dell’area di Tor di Valle da SAIS a Eurnova emerge che il venditore, unitamente all’acquirente, aveva già presentato alla suddetta data di stipula uno Studio relativo ad un progetto di edificazione dell’area al Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale, acquisito da tale Dipartimento con Prot. N. QF 23260 del 27 ottobre 2012.
Quanto, infine, all’ipotizzato beneficio, prospettato da alcuni giornalisti, che l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio potrebbe ritrarne dall’accordo del 24 febbraio scorso, osservo che, casomai, il succitato avrebbe potuto trarre vantaggio, conoscendo i suoi interessi e le sue mire, dall’approvazione del Progetto di cui alla Deliberazione n. 132 e non da quello scaturente dall’accordo che impedisce o limita fortemente speculazioni edilizie con il pretesto della costruzione di nuovi stadi.
Non va dimenticato,infatti, che nel 2005 il suddetto azionista e Presidente illustrò alla stampa senza, però, mai averlo finora, ufficialmente, presentato nelle sedi competenti ed alle Autorità preposte, un Progetto da realizzarsi sulla via Tiberina che prevedeva, insieme con lo stadio, complessi edilizi commerciali, alberghi, direzionali, nonché un complesso residenziale, quest’ultimo, secondo un documento di LegambienteLazio del settembre 2009, equivalente a “ 12.000 stanze/nuovi residenti insediati/insediabili “: vale a dire una vera e propria new town, oggi espressamente vietata dalla Legge 147/2013.
Avv. Massimo Rossetti










