A questo fine, occorre qualche precisazione preliminare.

I principi di lealtà, correttezza e probità non sono principi giuridici, bensì etico-morali che, peraltro, possono avere anche una rilevanza giuridica.

Ne consegue che tali principi non coincidono con quelli giuridici di liceità e legittimità.

In altre parole, un comportamento può essere lecito e legittimo, ma, non per questo, necessariamente anche leale, corretto e probo.

In particolare, il principio di probità è ben più esteso di quello di legalità, attenendo a comportamenti che, oltre ad essere legali, devono essere anche manifestazione di integrità e rettitudine etico-morali, ben riassumibili nell’espressione latina “ honeste vivere”.

Come, quindi, alla luce delle suesposte precisazion,i giudicare quanto avvenuto nell’Assemblea federale del 6 marzo scorso ?

Può essere considerato conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità che l’Associazione rappresentativa degli arbitri abbia votato a favore di un candidato contro un altro e che tra i motivi di tale schieramento, per stessa ammissione del Presidente della suddetta Associazione, ve ne sia stato – forse quello esclusivo o prevalente- uno economico, avendo lo stesso Presidente affermato : “ E’normale che noi appoggiamo il Presidente che ci ha fatto riottenere 1,8 mln minacciati dai tagli” (cfr. “La Repubblica”, pag. 52, del 7 marzo scorso).

Si tenga presente che la figura dell’arbitro, nel mondo dello sport, è analoga a quella del magistrato nell’ordinamento generale: un soggetto, cioè, al quale si richiede terzietà e imparzialità assolute.

E come potrà escludersi che in molti possa in futuro nascere il legittimo sospetto che talune decisioni arbitrali, a favore o a sfavore di qualche squadra, possano essere state influenzate, in qualche modo, dall’essersi la classe arbitrale schierata per il candidato alla presidenza federale sostenuto o contrastato  dalle società di quelle squadre ?

E come valutare il comportamento dell’Associazione rappresentativa degli allenatori che, dopo aver aspramente osteggiato nel 2014 l’elezione del Presidente che, invece, nel 2017 ha sostenuto,  vedrebbe, a quanto sembra, dopo tale sostegno, riconosciuta al proprio Presidente la carica di Vice-presidente federale ? Non si parlerebbe, in questo caso, se si fosse nell’agone politico,  di un classico “ voto di scambio”?

Stupisce, poi, che il Presidente di quella Associazione, il cui voto è risultato decisivo, tiri in ballo la “ democrazia”.

Una parola troppo importante e seria per essere usata, a sproposito, in una vicenda così prosaica e, mi si consenta, meschina.

A meno che il sullodato Presidente, quando parla di democrazia, non abbia in mente un concetto di essa, così come definita dall’illustre storico Emilio Gentile in un suo saggio “ Il Capo e la Folla”, Editori Laterza, 2016.

Vale a dire una democrazia così detta “recitativa”che vede il governo, per dirla con Abramo Lincoln, “Del popolo, Dal popolo, Per il popolo”, trasformato nel governo di un capo che considera il popolo, qualunque popolo, come una massa apatica, beota e servile.

E che dire, ancora, a proposito di quella che, purtroppo, da secoli è una delle abitudini più inveterate del nostro Paese e, cioè, il trasformismo e il voltagabbanismo, del sostegno dato dalla Juventus alla candidatura Tavecchio, dopo che tale Società nel 2014 lo aveva definito del tutto inadeguato.

E, a titolo esemplificativo, in tema di inadeguatezza, ecco come Aldo Grasso, in un articolo su “Il Corriere della Sera” del 28 luglio 2014, si esprimeva sull’elezione, allora, di Tavecchio :” Questo Re Travicello…. È così debole da mettere tutti d’accordo: il candidato ideale per non cambiare nulla e mantenere il potere costituito. Valori veri, italiani, con pedigree certificato. Ma il calcio non merita un Presidente così” .

Ed ecco come, oggi, all’atto della rielezione di Tavecchio, si esprime Angelo Carotenuto in un articolo su “La Repubblica”del 7 marzo scorso: “  La palude ha partorito la conservazione della specie e un nuovo giro di favori e dividendi. Un mondo che elegge Tavecchio è bizzarro, un mondo che lo conferma deve essere malato… Agnelli ha tenuto in giro lezioni assai dotte sul presidente inadeguato, il sistema stantio e il calcio moribondo. Ulivieri ha messo da parte la sua aria tutta d’un pezzo, gettandosi tra le braccia di un Presidente inseguito dal sospetto di conflitti di interessi molteplici e palesi, fin da quando fece acquistare dalla FIGC 20.000 copie di un suo libro per ragazzi            …Nicchi ora spiega candido la sua conversione con il milione e otto garantito alla categoria. Una questione di soldi, dunque: confortante sapere che gli arbitri italiani si regolano così. In uno slancio di dinamismo, il governo che giudicava Tavecchio discutibile, ha cliccato sul tasto invio per un tweet di congratulazioni, mentre Malagò ha scelto la retorica marinara : “ Ora si deve remare tutti dalla stessa parte”. Possibilmente con una orchestrina che suona”.

Quello stesso Malagò, Presidente del CONI, che, come più volte ho avuto modo di ricordare, a proposito del sistema calcio, in una sua intervista del 19 marzo 2014 a “La Gazzetta dello Sport”, aveva detto : “ I tifosi si sentono autorizzati a delegittimare il sistema perché vedono che il sistema è delegittimato da chi lo rappresenta. Chi fa sport deve essere senza macchia. Il danno che fanno certi dirigenti è incalcolabile”.

Ora, viceversa, a quanto pare, il sistema, con la rielezione del Presidente Tavecchio, dovrebbe ritenersi rilegittimato da chi lo rappresenta, smacchiato e senza più danni incalcolabili arrecati ad esso da quei dirigenti di allora che sono, poi, gli stessi di oggi che hanno rieletto Tavecchio.

Come si può constatare, uno spettacolo vivido  di coerenza e credibilità granitiche.

Spettacolo nello spettacolo i pittoreschi comportamenti del Consigliere, membro del Comitato di presidenza federale, nonché azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito.

Il sunnominato  descritto in un articolo di Emiliano Bernardini su “Il Messaggero” del 7 marzo scorso : “ Istrionico ma calcolatore Lotito tiene tutto sotto controllo, non gli sfugge nulla e così lo si vede prendere sottobraccio qualche presidente e accompagnarlo a votare. I capannelli più ambiti sono tutti i suoi. Parla e tutti ascoltano, i suoi occhi scrutano l’orizzonte “.

E pare che lo stesso dr.Lotito così si sia vantato: “  So’ come na’ bella donna, guarda che coscia” ( cfr. “La Repubblica”, pag. 52, del 7 marzo scorso).

Non solo, ma, in un articolo di Edmondo Pinna e Fabio Massimo Splendore su “ Il Corriere dello Sport” del 7 marzo scorso si sostiene : “  Dunque a via Rosellini la partita si giocherà anche sul nome di Claudio Lotito. Che ieri cercava di convincere il dg della Roma, Baldissoni, di come fosse un suicidio essere pro-Abodi e che invece la Roma avrebbe dovuto schierarsi pro-Tavecchio  perché “a voi vi ha pure aiutato”.

Laddove, credo non solo io, ma molti, vorrebbero sapere di quali aiuti e di che specie si sarebbe trattato, anche perché, sebbene in un sistema delegittimato,  non sembra conforme a quei famosi principi di lealtà, correttezza e probità che un Presidente federale, il quale dovrebbe essere terzo e imparziale, aiuti una società di calcio.

Ciò, tuttavia, sempre ammesso che, naturalmente, ai suddetti principi, scritti sulla carta, non sia stato e sia sostituito, di fatto, quello del celebre “ A Fra ‘ che te serve”.

Il tutto con buona pace di Presidenti di società calcistiche che avrebbero dovuto essere dichiarati da tempo decaduti e che, non solo sono restati e restano al loro posto, ma che hanno pure votato, nonchè di Presidenti, e quel che più conta, esponenti federali apicali, nei confronti dei quali la FIGC avrebbe dovuto, da tempo, esercitare una azione di risarcimento dei danni.

Danni ad essa FIGC, peraltro costituitasi parte civile nel processo penale,  arrecati, così come sancito con sentenza definitiva,  da quel Presidente e Consigliere a seguito di reati di frode sportiva, sebbene dichiarati penalmente estinti per prescrizione.

Prescrizione che, se estingue il reato, non estingue l’illiceità civile, amministrativa e disciplinare derivante dal reato stesso.

Come, pertanto, non possono fare amaramente sorridere : sia le disposizioni dell’art. 11 ( Tutela della onorabilità degli organi sportivi)  del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; sia le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, dello Statuto della FIGC ; sia, ed ancor più, quanto sostenuto nel 2012 dalla stessa FIGC sull’applicazione del predetto art. 11 in un procedimento dinanzi all’Alta Corte di Giustizia del CONI.

E, più precisamente : “ Posto ( ndr. art 11) a presidio del decoro e del prestigio dell’istituzione sportiva e mira ad evitare che l’onorabilità e l’autorevolezza di chi è chiamato a rappresentarla possano essere inquinate ( o anche solo offuscate) dall’ombra generata da una sentenza di condanna per reati connotati da particolare disvalore sociale, come sarebbe per l’ordinamento sportivo quello della frode in competizioni sportive. L’art. 11 è, dunque, di intuitiva evidenza: costituisce situazione confliggente con l’interesse istituzionale, che si è inteso tutelare, dello svolgimento delle funzioni connesse alla carica rivestita da parte di quanti per il solo fatto di avere riportato una condanna per determinate categorie di atti, recano nocumento all’onorabilità ed all’immagine dell’organo di cui fanno parte”.

Parole sacrosante ed impegnative, ma che, dopo tutto quello che ho finora evidenziato, mi inducono  a richiamare il titolo di una canzone vincitrice di un Festival di Sanremo : “Fiumi di parole”.

Aggiungo, in tema di prescrizione, che quest’ultima deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice quando non sia possibile pervenire ad un giudizio di assoluzione nel merito ( il fatto non sussiste, non costituisce reato, l’imputato non lo ha commesso).

Né basta, perché l’art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI vieta situazioni di conflitto di interesse, anche solo apparenti.

Al riguardo, secondo quanto riportato in un articolo di Giacomo Amadori su “La Verità” del 3 marzo scorso, il rieletto Presidente Tavecchio risulterebbe, ancor oggi, Presidente, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, della “Lega Nazionale Dilettanti Servizi srl”  ( Lega che è stata uno dei suoi principali elettori), Società che si occupa di pubblicità e marketing, nonché della “ Lega Nazionale Dilettanti Immobili srl”.

Società immobiliare, quest’ultima, che ha acquistato nel 2008 un palazzo in Roma , Piazzale Flaminio,  al prezzo di 20 milioni di euro, venduto da una società fiduciaria che, alcuni giorni prima di rivenderlo alla LnD Immobili srl, aveva, a propria volta, acquistato tale immobile al prezzo di 11 milioni di euro.

Sottolineo che, nel corso di una trasmissione televisiva , il Presidente di Federsupporter, Alfredo Parisi, ha espressamente chiesto al rieletto Presidente Tavecchio di rinunciare alle predette cariche per più che evidenti ragioni di opportunità.

Sempre in materia di conflitto di interessi, il Presidente della Lega calcio di Serie A, Maurizio Beretta, anch’egli grande sostenitore della Presidenza Tavecchio, si trova da ben cinque anni dal momento in cui è stato eletto ad oggi, in tale situazione, rivestendo contemporaneamente l’incarico di dirigente responsabile della struttura “Identity and Communication” di un importante Istituto di credito  che intrattiene stretti rapporti d’affari con una importante società di calcio di Serie A .

Conflitto di interessi vietato, non solamente esistente o potenziale, ma, come detto, anche solo apparente ; cioè derivante da una situazione tale da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento che il conflitto, pur non reale, possa essere corrispondente alla realtà.

Spesso alcuni si sono anche trincerati o si trincerano dietro il fatto che la FIGC è una persona giuridica di diritto privato.

Ciò non toglie, però, che l’esercizio di funzioni pubbliche possa essere demandato anche ad un soggetto privato.

Gli elementi sintomatici di tale esercizio, secondo l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, consistono: nel modo di costituzione dell’Ente privato non esclusivamente derivante da un contratto, bensì da una fonte normativa o da un atto amministrativo; nell’interesse perseguito, non esclusivamente privatistico, ma anche pubblico;  nel modello organizzativo che prevede poteri di vigilanza e controllo.

Elementi sintomatici tutti ricorrenti nel caso della FIGC, la quale, d’altronde, proprio per questo, riceve cospicui finanziamenti pubblici per il tramite del CONI.

Inoltre, poiché, in specie in questi ultimi tempi, si assiste a sempre più frequenti fenomeni di acquisizione, in particolare dall’estero, di partecipazioni di controllo o, comunque, rilevanti di società di calcio, rammento, in materia, la Deliberazione in data 25 marzo 2015 del Consiglio federale, i cui contenuti sono stati recepiti in un Regolamento attuativo pubblicato dalla FIGC con Comunicato Ufficiale n. 72/A del 28 luglio 2015  ( cfr. mie Note del 31 luglio 2015  e uno Studio di commento critico di Alfredo Parisi, entrambi consultabili sul sito www.federsupporter.it) .

In base a tali Deliberazione e Regolamento le  acquisizioni di quote e/o azioni societarie, ovvero la sottoscrizione di aumenti di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche, impongono in capo all’acquirente ordini di requisiti relativi sia all’onorabilità e sia alla solidità finanziaria.

Circa il primo requisito, l’acquirente non deve aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per i delitti prevedenti una pena edittale massima superiore a cinque anni, nonché a pena detentiva, di qualsiasi entità, per i delitti di cui alla legge n. 401/1989 ( Normativa sul giuoco e sulle scommesse calcistiche a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive) e di cui alla legge n. 376/2000 ( Disciplina antidoping). L’acquirente non deve, altresì, aver riportato condanna definitiva a pena detentiva effettiva, a prescindere da quella edittale, per i reati di truffa ed appropriazione indebita.

Osservo che il possesso del sopra descritto requisito di onorabilità può essere accertato solo nel caso in cui l’acquirente sia una persona fisica e soggetta alla legge italiana.

Circa il secondo requisito, l’acquirente deve presentare, entro trenta giorni dall’acquisizione, alla Lega cui appartiene la società la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza, nazionale o estero,  con il quale intrattenga rapporti economici da almeno un anno, attestante gli elementi che seguono.

Disponibilità di buona base finanziaria e riconosciuta stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici, l’aver sempre fatto fronte ad impegni con regolarità e puntualità e, alla data di dichiarazione, possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all’impegno assunto con l’acquisizione, nonché conferma che le risorse finanziarie impiegate nell’acquisizione provengono dall’attività economico-sociale dell’acquirente stesso o dalla disponibilità di altre fonti indicate.

In sostanza, quella che, nel linguaggio economico-finanziario, potrebbe essere definita una sorta di “ patronage atipico”.

Siamo sicuri che la verifica del possesso di tutti questi numerosi e non lievi requisiti  sia stata o sia scrupolosamente e rigorosamente attuata con riferimento ad acquisizioni già effettuate o  che verrà attuata con riferimento a prossime acquisizioni ?  Oppure anche l’ìnosservanza di tali requisiti farà la fine, ingloriosa, che ha fatto l’osservanza dei principi e dei doveri di lealtà, correttezza e probità ?

Anche in questo caso le norme si applicheranno ai nemici e si interpreteranno per gli amici ?

Da ultimo, ma non certo per importanza,  sussiste il problema, irrisolto, della rappresentanza dei tifosi nell’ambito della FIGC.

Quella dei tifosi, infatti, è l’unica componente del mondo del calcio ad essere priva di qualsiasi forma di rappresentanza, sia pure limitata all’esercizio del così detto “ diritto di tribuna”, se non di elettorato attivo e passivo, nella Federazione, nonostante che siano proprio i tifosi i principali finanziatori, direttamente e indirettamente, del sistema calcio.

Viene così loro negato il riconoscimento di un principio fondante e fondamentale di qualsivoglia organismo democratico;  un principio su cui si è basata l’indipendenza degli Stati Uniti d’America : “ no taxation without representation” .

Negazione sinora giustificata sulla base di una anacronistica e malintesa concezione dell’autonomia e specificità dell’ordinamento sportivo calcistico, quale separatezza dall’ordinamento generale, donde il calcio sarebbe appannaggio esclusivo di coloro i quali l’organizzano e lo praticano e non anche di coloro i quali, come i tifosi, lo finanziano e ne fruiscono.

Tifosi che, oltre ad essere cittadini, sono consumatori ed utenti dello spettacolo sportivo calcistico e, come tali, titolari di diritti ed interessi, individuali e collettivi, loro riconosciuti dall’art. 2 del Codice del Consumo, anche in forma collettiva ed associativa.

Ed è per questa ragione e per questo scopo, avendo, peraltro, invano, formalmente richiesto Federsupporter alla FIGC, sin dal 26 ottobre 2012, tale riconoscimento, che pende dinanzi all’esame del Parlamento una proposta di legge ( Atto Camera n. 3255 presentato il 27 luglio 2015) formulata da Federsupporter, affinchè i suddetti diritti ed interessi vengano riconosciuti e garantiti mediante una disciplina normativa specifica.

Quest’ultima, che, oltre a prevedere soglie minime numeriche di rappresentanza quantitativa da parte di soggetti associativi, preveda anche il principio, mutuato dal diritto sindacale del lavoro, di effettività della rappresentanza dimostrata dall’attività in concreto svolta per esercitarla.

 

 

Avv. Massimo Rossetti

 

                                                                      

 

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