La prima considerazione da fare è, certamente, riconnessa all’evidente equiparazione sanzionatoria tra l’inadempienza da parte dell’atleta (con riferimento al sistema dei whereabout) con l’ipotesi di effettiva assunzione di sostanze dopanti.

L’atleta verrebbe sottoposto a sanzione sia se effettivamente dopato, sia se semplicemente negligente nella compilazione dei moduli di reperibilità.

Una simile normativa appare, quindi, contraria a qualsiasi principio  di equità .

L’atleta, prima ancora di sportivo, è innanzitutto cittadino e come tale  sottoposto e garantito dalla Costituzione: l’individuo deve essere tutelato nella sua libertà personale, libertà di domicilio e rispetto alla riservatezza dei propri dati personali.

 Se è vero, come affermato dalle sentenze della Corte Europea di Giustizia Walrave e Donà, che lo sport con carattere economico rientra nell’applicabilità del diritto europeo, è evidente allora che il sistema dei whereabouts contrasta con molteplici normative comunitarie.

In primis la direttiva europea sulla privacy n.95/46/CE e successive modifiche rimette alla piena libertà del singolo la volontaria cessione dei propri dati personali a terzi.

 

 La WADA, invece, parte da un presupposto differente: in quanto atleta di una certa rilevanza internazionale sei già automaticamente e obbligatoriamente sottoposto all’obbligo di fornire dati personali.Inoltre, si potrebbe parlare anche di limitazione alla libertà di circolazione poiché il sistema whereabout impone all’atleta di non modificare eccessivamente la propria reperibilità e di renderla comunque nota con preavviso, al fine di poter agevolare e rendere effettivo il controllo.

A tal proposito la giurisprudenza europea (caso Meca-Medina) ha più volte ribadito l’assimilazione delle società sportive  alle imprese, applicando loro, pertanto, anche la normativa antitrust, considerando il comportamento della WADA  come lesivo laddove sanziona gli atleti per negligenza nella  compilazione del modulo di reperibilità.

Infine, va ribadito che la CEDU (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) afferma che uno Stato, gruppo o individuo non può prevedere limitazioni ai diritti riconosciuti dalla Convenzione in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalla stessa.

 Pertanto la WADA e la NADO di ciascuno Stato non possono imporre dei limiti alle libertà fondamentali già riconosciute e salvaguardate a livello comunitario.

A livello europeo le soluzioni prospettabili al fine di definire le illegittimità della normativa sono prevalentemente due: il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia (al fine di chiarire la corretta interpretazione del diritto); oppure il ricorso alla Commissione Europea per il controllo della normativa antitrust (ex. art.7 Regolamento CE n.1/2003).

Oltre agli aspetti legali c’è anche da considerare, però, che il sistema dei whereabouts crea tutta una serie di problematiche legate all’utilizzo delle app.

 Difatti, al fine di agevolare l’atleta, rendendo più efficace e veloce la compilazione, il sistema opera attraverso le app scaricabili sul telefono cellulare. In queste app. però viene inserita tutta una serie di dati personali.

 L’atleta, in quanto titolare degli stessi dati, avrebbe tutto il diritto di conoscerne l’utilizzo e la raccolta tramite un’informativa adeguata, come previsto dalle normative in materia di trattamento dei dati personali, sia a livello nazionale che internazionale.

Infine, c’è da considerare che così facendo viene richiesto all’atleta un grado di diligenza forse fin troppo eccessivo per un giovane, spesso minorenne, che non solo ha una vita quotidiana fortemente stressante e scadenzata, ma, soprattutto, si rischia di equiparare il comportamento di mancata diligenza con la effettiva colpevolezza, generando, poi, nell’atleta una condizione di sottomissione permanente ai controlli antidoping in quanto sottoposto a controlli fin troppo rigidi e restrittivi della libertà personale dell’individuo.

 

 

 

Copyright © 2014 by FederSupporter