A seguito di tale parere ( cfr. anche le mie Note “ L’onorabilità del sistema calcio : importante parere della Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello della FIGC” del 15 marzo 2016 su www.federsuppoorter.it), il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, avendo patteggiato una sentenza di condanna alla pena della reclusione di un anno e dieci mesi per il reato di bancarotta fraudolenta della Società Livingstone, è stato dichiarato dalla FIGC decaduto dalla suddetta carica ( cfr. per maggiori dettagli l’articolo “ Fuori gioco” di Emiliano Fittipaldi, pagg. 46-49, della Rivista “L’Espresso”, n. 27 del 2 luglio scorso).
Si ritiene comunemente che la decadenza in questione non implichi anche la decadenza ai fini civilistici.
In altre parole, secondo questa tesi, la decadenza opererebbe solo nell’ambito sportivo, impedendo di esercitare tutte quelle funzioni strettamente attinenti a tale ambito, mentre non impedirebbe l’esercizio delle funzioni strettamente attinenti all’ambito civilistico.
Si avrebbe così, in sostanza, una sorta di amministratore, nella fattispecie presidente, “ double face”: non tale ai fini sportivi, ma tale ai comuni fini civili.
Una coesistenza non facile, non risultando spesso agevole distinguere e separare, in maniera netta, l’esercizio di funzioni rilevanti solo nell’ambito sportivo da quelle rilevanti solo in ambito civilistico.
Non va, infatti, dimenticato che, per legge ( art.10, comma 1, Legge n.91/1981), possono stipulare contratti con atleti professionisti solamente società sportive, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
Ne consegue che le società di calcio delle Serie professionistiche, quali società per azioni o a responsabilità limitata, soggiacciono alla normativa comune relativa a tali società.
Il punto si è, dunque, se la decadenza dalla carica di amministratore o presidente di siffatte società , dovuta all’applicazione di norme dell’ordinamento sportivo, implichi, oppure no, anche la decadenza da tali cariche ai fini civilistici.
Finora, come in precedenza rilevato, prevale la tesi negativa.
Però, a mio avviso, questa tesi andrebbe rivista alla luce di una giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Più precisamente e specificamente, mi riferisco alla sentenza, Sezione III Civile, n.15934 del 19 maggio/20 settembre 2012, che ha definitivamente deciso una controversia insorta tra un avvocato, agente di un calciatore, ed il calciatore stesso per il pagamento di una somma derivante da un accordo non conforme a quello previsto dalla normativa federale per gli agenti.
Ebbene la Suprema Corte, dando torto all’avvocato, ha sancito il principio per cui è “ Determinante la circostanza che il contratto de quo è stato stipulato tra soggetti che volontariamente, l’uno con il tesseramento e l’altro con la iscrizione ( ndr. nell’albo degli agenti) si sono obbligati a stipulare futuri contratti rispettando determinate forme”, cosicchè il contratto stipulato in maniera difforme dalle norme federali in materia è stato ritenuto “ assolutamente privo di efficacia proprio nell’ordinamento sportivo,riconosciuto dall’ordinamento statale”.
Vale a dire che la volontaria accettazione delle suddette norme conferisce assoluta rilevanza giuridica a queste ultime anche nell’ordinamento statale.
Sottolineo che, nel caso esaminato e deciso dalla Corte di Cassazione, l’avvocato soccombente non era neppure un tesserato, poiché tali non sono gli agenti dei calciatori.
A maggior ragione, quindi, il principio sancito dalla Suprema Corte di legittimità deve valere nei confronti di un soggetto, come l’amministratore e presidente di una società sportiva calcistica, che è, a tutti gli effetti, un tesserato.
Cioè un soggetto che, volontariamente, mediante il tesseramento, si è contrattualmente obbligato ad osservare le norme federali ed a farle osservare e valere nei propri confronti, ivi compresa la disciplina di cui all’art. 22 bis delle NOIF.
Ma se questo è vero, come è vero, la decadenza dalla carica di amministratore e presidente di una società sportiva di calcio, in applicazione ed attuazione della predetta disciplina, non può non comportare, a mio parere, anche la decadenza ai fini civilisti.
Né l’assunzione volontaria, mediante il tesseramento, degli obblighi di cui all’’art. 22 bis può essere considerata un vincolo contrattuale contra legem, non essendo in contrasto con norme imperative dell’ordinamento statale.
Le cause di ineleggibilità e di decadenza relative alla carica di amministratore di una società per azioni, ex art. 2382 CC, sono, infatti, cause minime e non massime, essendo, pertanto, consentite ulteriori cause statutariamente previste cui l’amministratore e presidente rimane vincolato.
A questo proposito, sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12820/1995, ha stabilito che una società per azioni ha il potere di stabilire requisiti di eleggibilità e cause di decadenza degli amministratori diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 2382 CC.
La tesi da me prospettata risolverebbe, inoltre, tutti quei problemi derivanti dalla coesistenza, nella stessa persona, di una carica ai fini civilistici, ma non ai fini sportivi, essendo, come detto, non agevolmente distinguibili e separabili le funzioni attinenti ad entrambi i fini.
Infine, la tesi da me prospettata si lascia, almeno a mio avviso, preferire anche sotto il profilo etico-morale, poiché, essendo la società sportiva, per sua natura e per gli scopi perseguiti, non equiparabile ad una comune società per azioni o a responsabilità limitata, sarebbe alquanto disdicevole che un amministratore e un presidente non più onorabili per l’ordinamento sportivo lo rimanessero, invece, per quello statale.
Avv. Massimo Rossetti










