La decisione della SS Lazio è conforme a quanto sancito dalla sentenza n. 6004 , Sezione X, del Tribunale Civile di Roma, laddove consente agli abbonati nella Curva Nord di accedere a tutti gli altri settori dello stadio, assumendo a proprio carico la differenza tra il prezzo del biglietto del “ nuovo” posto e la quota di abbonamento non potuta usufruire a causa del ricordato provvedimento della Giustizia sportiva.

Non è invece conforme  laddove, a differenza di quanto deciso per la gara Lazio-Cagliari del 22 ottobre  scorso, pone a carico degli abbonati alla Curva Nord un onere di otto euro, non meramente simbolico ( il 40% del costo della quota di abbonamento non potuto usufruire) per poter utilizzare il proprio abbonamento in un settore analogo(Curva Maestrelli)  a quello chiuso.

Con l’occasione, non si può non rilevare  come sia  stata proprio Federsupporter  a richiamare l’attenzione della SS Lazio sulla predetta sentenza ( cfr. lettera del 6 ottobre, richiamata il 16 ottobre allo SLO della Società) affinchè venisse applicata.

Così come Federsupporter ha ribadito l’obbligo di osservanza delle statuizioni del Giudice ordinario che non possono essere, legittimamente e lecitamente, disattese e disapplicate, o fatte disattendere e disapplicare ad atti o decisioni di qualsiasi tipo e provenienza di Organi dell’ordinamento sportivo.

Ordinamento settoriale cui l’ordinamento statale riconosce sì autonomia e specificità, ma fermo restando  che il primo deve rimanere, comunque, sottordinato rispetto all’Ordinamento statale.

Infatti, decisioni e atti dell’ordinamento sportivo  non possono mai ledere o vanificare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi previsti e garantiti dall’ordinamento generale.

 Pertanto, l’osservanza di norme generali, così come interpretate ed applicate dal Giudice ordinario, non possono mai essere impedite da atti e/o decisioni federali.

Conseguentemente, Federsupporter si riserva di promuovere ogni opportuna azione a tutela dei  diritti dei tifosi abbonati quali consumatori, qualora fosse impedito l’esercizio di tali diritti.

Si rimarca, infine, a proposito di deontologia professionale, come gli organi di informazione, fatta salva qualche rara eccezione, abbiano finora “ dimenticato” di citare Federsupporter quale fonte primaria della segnalazione e della richiesta di  applicazione, pure ampiamente pubblicizzate, della sentenza del Tribunale Civile di Roma.

Il Presidente

Alfredo Parisi

 

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